TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 10 aprile 2018, n. 221

Personale universitario-Collaboratore tecnico-Riconoscimento servizi pre ruolo-Giudizio di ottemperanza-Riesercizio del potere

Data Documento: 2018-04-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo giurisprudenza pacifica, affinché il riesercizio del potere a seguito di annullamento giudiziale possa dirsi in violazione o elusione del giudicato occorre che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato, dovendosi in caso contrario ravvisare un’eventuale nuova autonoma illegittimità (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 08 aprile 2016, n. 1402). La pubblica amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi.

Contenuto sentenza

N. 00221/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Masseria, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Antonucci, Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Tarantini in Perugia, via XIV Settembre, 69; 
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; 
per l’annullamento
decreto rettorale n.128 del 5.2.2015 di annullamento dirigenziale n. 325/09 di riconoscimento servizio pre ruolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente premette di essere stata assunta dall’Università degli studi di Perugia, in qualità di collaboratore tecnico VII q.f., presso il Dipartimento di Scienze Storiche dell’Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 1 gennaio 1991; dall’8 agosto 2000 è stata inquadrata nella categoria D; con D.R. n. 4005 del 23.5.2001 è stata nominata ricercatore universitario confermato, a seguito di superamento del concorso indetto ai sensi dell’art. 1, comma 10, l. n. 4 del 1999. Con D.R. 3286/PA del 23.11.2001 la prof.ssa [#OMISSIS#] Masseria è stata nominata professore associato per il SSD L-ANT/07- Archeologia Classica nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia, a decorrere dal 26.11.2001; successivamente, con D.R. n. 1069 del 4.5.2005, è stata nominata professore associato confermato nella medesima Facoltà a decorrere dal 26.11.2004.
A seguito di istanza della sunnominata docente per il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera, dei servizi prestati quale ricercatore universitario e quale collaboratore tecnico, con il D.D. n. 771 dell’8.9.2005, in applicazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, sono stati riconosciuti a favore della prof.ssa Masseria, ai fini della progressione di carriera, mesi 4, corrispondenti ai 2/3 del servizio di ricercatore universitario.
2. A fronte di tale atto, la docente ha presentato un primo ricorso (n. 19/2006) presso questo TAR per ottenere l’annullamento del sopra richiamato D.D. n. 771 del 08.09.2005 nella parte in cui non era stato riconosciuto nella carriera di professore associato confermato il servizio pre-ruolo di collaboratore tecnico (VII qualifica).
Nelle more del primo giudizio, con D.D. n. 325 del 28.4.2009 sono stati riconosciuti a favore della prof.ssa Masseria, ai fini della progressione di carriera ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 nella posizione di ricercatore universitario confermato, i servizi prestati quale collaboratore tecnico dal 1.1.1991 all’8.8.2000 e quale dipendente di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati dal 9.8.2000 al 23.5.2001, per complessivi anni 6, mesi 11 e giorni 5; per effetto del sopra richiamato D.D., la ricorrente, quale ricercatore universitario è stata assegnata ai soli fini giuridici a decorrere dal 24.5.2001, data di nomina e di maturazione del diritto, alla III classe di stipendio.
Avverso tale atto la prof.ssa Masseria ha presentato ricorso per motivi aggiunti per vedersi riconosciute le differenze stipendiali e ricalcolata la retribuzione spettante quale professore associato tenuto conto del servizio di ricercatore universitario come riconosciutogli con il D.D. n. 325/2009.
3. Con sentenza n. 387 del 2010 questo TAR Umbria, dopo aver dato atto che «Con memoria del 29 maggio 2010 e con dichiarazioni rese in udienza, la ricorrente ha poi precisato di non aver più interesse al ricorso principale (contro il provvedimento n. 771/2005) e che l’interesse ai motivi aggiunti (contro il provvedimento n. 325/2009) sussiste limitatamente al fine di ottenere la declaratoria che detto provvedimento produce effetti anche ai fini della ricostruzione della progressione economica nella qualifica di professore associato», ha respinto l’eccezione di prescrizione e, precisato che la pronuncia, attesa la delimitazione del petitum effettuata dalla ricorrente, si limitava alla «sola interpretazione del ridetto provvedimento n. 325/2009, per accertare se il riconoscimento dell’anzianità di servizio ivi operato abbia effetto anche ai fini della progressione economica», ha ritenuto che «in assenza di una specifica norma contraria, i riconoscimenti di anzianità pregresse ai fini dell’inquadramento in un nuovo ruolo fanno sì che, in quest’ultimo, l’impiegato sia immesso con un’anzianità complessiva risultante dalla somma fra il servizio effettivamente prestato nel ruolo stesso e quello in questo secondo riconosciuto» e ciò, per le anzianità pregresse, a far tempo dall’immissione nel nuovo ruolo; su tale base, il Tar ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale «poiché la pretesa con esso azionata è stata sostanzialmente soddisfatta con il successivo decreto 325/2009» ed ha accolto i motivi aggiunti «negli stretti confini sopra delineati», ossia nel senso che «il riconoscimento effettuato con il più volte citato provvedimento n. 325/2009 deve considerarsi operante anche ai fini del ricalcolo delle spettanze retributive e previdenziali nella posizione di professore associato».
4. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in appello n. 9119/2010 proposto dall’Università degli Studi di Perugia.
In pendenza del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, con il D.R. n. 1937 del 3.11.2011, l’Università di Perugia ha dato provvisoriamente esecuzione alla sentenza del TAR Umbria n. 387/2010 nella parte in cui dispone che il «riconoscimento effettuato con il più volte citato provvedimento n. 325/2009 deve considerarsi operante anche ai fini del calcolo delle spettanze retributive e previdenziali nella posizione di associato», con la conseguente assegnazione della prof.ssa Masseria alla III classe di stipendio a decorrere dal 26.11.2004, data di nomina a professore associato confermato, ed alla classe IV a decorrere dal 21.8.2005 (in applicazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980, con il citato D.R. n. 1937 del 3.11.2011, i servizi prestati quale collaboratore tecnico dal 1.1.1991 all’ 8.8.2000, quale dipendente di categoria D dal 9.8.2000 al 23.5.2001, nonché quale ricercatore universitario dal 24.5.2001 al 25.11.2001, pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 25, sono stati valutati per 2/3, quindi per anni 7, mesi 3 e giorni 6, con conseguente assegnazione alla III classe a decorrere dal 26.11.2004, come già evidenziato).
Con sentenza n. 4941 dell’8.10.2013 la VI sezione del Consiglio di Stato ha in parte accolto l’appello dall’Università degli Studi di Perugia, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata n. 387 del 2010, affermando che il ricorso in appello «infondato nella parte in cui sostiene la tesi più radicale che non vi sarebbe alcuna ricaduta con riferimento alla carriera di professore associato del riconoscimento del servizio svolto come collaboratore tecnico ai fini della carriera di ricercatore operata col d.r. n. 325/2009, merita invece accoglimento nella parte in cui afferma che detto riconoscimento rileva solo mediatamente ed in misura ridotta. Invero, il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore».
5. Con D.R. n. 128 del 5.2.2015 l’Università di Perugia, alla luce di una mutata giurisprudenza in merito alla riconoscibilità ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 del servizio pre-ruolo quale collaboratore tecnico ai fini della progressione sia nella carriera di ricercatore che di professore associato, ha annullato in autotutela il D.D. n. 325/2009 e riconosciuto alla prof.ssa Masseria, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, il servizio prestato anteriormente all’immissione nel ruolo di ricercatore universitario confermato per complessivi 6 mesi e 10 giorni.
Avverso tale provvedimento la prof.ssa Masseria si è nuovamente rivolta a questo Tribunale con il ricorso n. 250/2015 chiedendo:
1) la declaratoria di nullità e/o inefficacia e comunque per l’annullamento del D.R. n. 128/2015, per violazione [rectiusin applicazione] dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990, e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, in particolare la delibera del C.d.A. in data 25.6.2014, richiamata nel D.R. n. 128/2015, e di ogni altro atto conseguente o comunque connesso con quello impugnato. La ricorrente, inoltre, contesta l’assenza di presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e l’incompetenza del rettore all’adozione dell’atto;
2) l’accertamento e la declaratoria dell’assenza del diritto dell’Amministrazione intimata, in ragione dell’attività di ricerca effettivamente svolta dalla ricorrente sin dalla sua assunzione come collaboratore tecnico, ad incidere sul trattamento economico-previdenziale e di fine rapporto della dipendente, così come risultante dalle sentenze già emesse inter partes e quindi per la condanna della medesima Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con versamento dei correlati contributi previdenziali;
3) in subordine ed in via riconvenzionale, l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a mantenere inalterato il proprio assetto retributivo-previdenziale e di fine rapporto, così come maturato dal 1.1.1991 ad oggi, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionatogli con la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata attraverso il D.R. n. 128 del 2015.
4) ancora in via subordinata, la ricorrente richiede di rimettere nuovamente alla Corte la questione della legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, D.P.R. n. 382 del 1980, così come modificato dall’art. 23, l. 23.12.1999, n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, tutto il periodo di attività di ricerca effettivamente prestata nelle Università in qualità di collaboratori tecnici assunti con il requisito della laurea e con almeno tre anni di attività di ricerca, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
6. Si è costituita in giudizio l’Università di Perugia difesa dall’Avvocatura distrettuale, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Nelle more del presente giudizio, l’Università di Perugia, è intervenuta nuovamente, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4941 del 2013, riformando il D.R. n. 1937 del 2011 limitatamente ai termini e modi di procedere al riconoscimento, nella carriera di associato, dell’anzianità maturata quale collaboratore tecnico, adottando il D.R. n. 909 del 9.06.2015. In tale atto si afferma che la citata pronuncia del Consiglio di Stato comporta, nella posizione di professore associato, una applicazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980 diversa da quella operata con il citato D.R. n. 1937 del 3.11.2011, in quanto non consente di riconoscere direttamente nella carriera di associato i 2/3 dell’anzianità maturata quale collaboratore tecnico, bensì consente di riconoscere oltre ai 2/3 del servizio effettivo prestato quale ricercatore anche 2/3 dell’anzianità maturata quale ricercatore per effetto del riconoscimento nella carriera di ricercatore dei 2/3 dell’anzianità quale collaboratore tecnico. Il D.R. n. 909 del 2017 ricalcola l’intera progressione giuridico-economica di carriera della ricorrente, riconoscendole una anzianità pre-ruolo di anni 5, mesi 1 e giorni 18, e non è stato impugnato dalla ricorrente.
8. Con successivo D.R. n. 289 del 7.3.2017 l’Università di Perugia è intervenuta nuovamente a riformare il D.R. n. 909/2017, riconoscendo alla prof.ssa Masseria, ai fini della progressione di carriera e con effetto dalla data di nomina a professore associato confermato, 10 mesi e 11 giorni, con conseguente ricalcolo della progressione giuridico-economica di carriera della docente.
9. Avverso tale ultimo provvedimento la prof.ssa Masserini ha proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia e comunque l’annullamento del D.R. n. 298 del 2017 per contrarietà al giudicato inter partes ed insistendo per l’accoglimento delle domande formulate con il ricorso principale.
Le medesime posizioni sono ribadite nelle successive memorie difensive e di replica.
10. A seguito di fissazione dell’udienza pubblica, la difesa erariale nella propria memoria difensiva ha eccepito che nel precedente giudizio innanzi a questo Tribunale e poi, in appello, dinanzi al Consiglio di Stato non era stato oggetto di discussione e di decisione la legittimità del riconoscimento del servizio da collaboratore tecnico ai fini della carriera da ricercatore. L’Avvocatura distrettuale, ricordando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo per l’attività svolta in qualità di collaboratore tecnico, ha concluso insistendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’articolata vicenda processuale in esame attiene al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente in qualità di collaboratore tecnico presso l’Università degli Studi di Perugia.
2. Preliminarmente deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il primo motivo di ricorso perché la pretesa con esso azionata è stata sostanzialmente soddisfatta con il successivo D.R. 909 del 2015. Con tale atto, infatti, l’Amministrazione resistente ha ricalcolato l’intera progressione giuridico-economica di carriera della ricorrente, in applicazione del criterio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4941 del 2013. Pertanto il D.R. 909 del 2015, che non è stato impugnato dalla ricorrente, fa venire meno l’interesse alla declaratoria di nullità del D.R. 128 del 2015 con conseguente improcedibilità per carenza di interesse di tale impugnativa.
3. Con motivi aggiunti è stato impugnato il D.R. n. 298 del 2017, con cui l’Università di Perugia è intervenuta nuovamente a riformare il D.R. n. 909 del 2015, effettuando un completo ricalcolo inpeius della progressione giuridico-economica spettante alla prof.ssa Masseria superando in tal modo gli atti precedenti. Tale ultimo provvedimento riconosce alla docente per il servizio prestato anteriormente all’immissione al ruolo attuale ai fini della progressione in carriera, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, i servizi prestati quale ricercatore universitario confermato e, antecedentemente, dipendente di categoria D (per complessivi mesi 10 e giorni 11), omettendo dal computo il periodo di servizio prestato in qualità di collaboratore tecnico.
La ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento poiché assunto in contrasto con il giudicato reso inter partes.
Come noto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico – tra i quali vanno annoverati i professori e i ricercatori universitari ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 – sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Costituisce affermazione consolidata in giurisprudenza quella per cui «nell’ambito della giurisdizione esclusiva il giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia» (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288; id., sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38). Quei fatti, dedotti o deducibili nel processo conclusosi con la formazione della cosa giudicata sostanziale, non sono più suscettibili di deduzione e di allegazione in un successivo ed autonomo processo, se mirano a rimettere comunque in discussione l’accertamento irretrattabilmente formatosi nel processo anteriore, tendendo a far disconoscere o comunque a sminuire il “bene della vita” riconosciuto ad una delle parti da quel precedente giudicato.
Appare, pertanto, necessario ricostruire l’esatta portata del giudicato intervenuto inter partes di cui l’odierna istante lamenta la violazione.
Con sentenza n. 387 del 2010 questo TAR Umbria, dopo aver dato atto che l’Università di Perugia con il provvedimento n. 325 del 2009 aveva riconosciuto alla prof.ssa Masseria il servizio prestato quale collaboratore tecnico «ai fini dell’anzianità nella qualifica di ricercatore confermato e, derivatamente, in quella di professore associato, nella parte in cui detto riconoscimento opera, almeno apparentemente, ai soli fini di carriera e non anche a quelli economici» ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale «poiché la pretesa con esso azionata è stata sostanzialmente soddisfatta con il successivo decreto 325/2009» ed ha accolto i motivi aggiunti «negli stretti confini sopra delineati», ossia nel senso che «il riconoscimento effettuato con il più volte citato provvedimento n. 325/2009 deve considerarsi operante anche ai fini del ricalcolo delle spettanze retributive e previdenziali nella posizione di professore associato».
Detta pronuncia è stata solo in parte riformata con sentenza n. 4941 dell’8 ottobre 2013 della VI sezione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto il ricorso in appello «infondato nella parte in cui sostiene la tesi più radicale che non vi sarebbe alcuna ricaduta con riferimento alla carriera di professore associato del riconoscimento del servizio svolto come collaboratore tecnico ai fini della carriera di ricercatore operata col d.r. n. 325/2009», affermando poi che «merita invece accoglimento nella parte in cui afferma che detto riconoscimento rileva solo mediatamente ed in misura ridotta. Invero, il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore».
Non può condividersi la difesa dell’Università ove sostiene che il giudicato intercorso inter partes copra solo l’aspetto economico riguardante le ricadute sulla retribuzione da ricercatore del servizio pre-ruolo svolto come collaboratore tecnico e non il profilo giuridico concernente, invece, la legittimità o meno di tale riconoscimento, sul quale non vi è stata in quella sede alcuna controversia.
Il riconoscimento del servizio svolto come collaboratore tecnico dalla prof.ssa Masseria ai fini dell’anzianità da ricercatore (e poi mediatamente da professore associato) appare il logico presupposto di entrambe le pronunce, residuando, all’esito del gravame, in capo all’Amministrazione il solo potere di ricalcolare tale anzianità ai fini della carriera da professore associato con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980.
Secondo giurisprudenza pacifica – da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – affinché il riesercizio del potere a seguito di annullamento giudiziale possa dirsi in violazione o elusione del giudicato occorre che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato, dovendosi in caso contrario ravvisare un’eventuale nuova autonoma illegittimità (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 08/04/2016, n. 1402). La pubblica amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi.
Alla luce di quanto esposto il motivo merita accoglimento. L’atto adottato dall’Università di Perugia, con il quale è stata da ultimo disconosciuta la rilevanza del servizio prestato dalla prof.ssa Masseria quale collaboratore tecnico ai fini della successiva ricostruzione di carriera, è da considerarsi elusivo del giudicato in quanto l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenenti dal giudicato, tende in realtà a perseguire l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2898; id. sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1092; id., V sez., 20 aprile 2012, n. 2348; T.A.R. Umbria, 14 marzo 2015, n. 122).
Il Collegio è consapevole che la vicenda in esame presenta punti di analogia con altre che sono state portate all’attenzione anche di questo TAR e che hanno visto affermarsi una diversa interpretazione della normativa de qua. La peculiarità della posizione della prof.ssa Masseria risiede, tuttavia, nella sussistenza di un giudicato consolidatosi nel 2013, prima dell’affermazione della posizione giurisprudenziale che, nell’interpretare l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, non riconosce la rilevanza del periodo svolto come collaboratore tecnico ai fini dell’anzianità prima come ricercatore confermato e poi come professore associato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 deve dichiararsi la nullità D.R. n. 289 del 7.3.2017 per elusione del giudicato.
4. Deve essere conseguentemente accolta la richiesta della ricorrente alla restituzione da parte dell’Università di Perugia delle somme eventualmente trattenute in attuazione del D.R. n. 298 del 2017 e in difformità del D.R. n. 909 del 2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con versamento dei correlati contributi previdenziali.
5. Restano assorbite per ragioni di economia processuale le questioni poste in via subordinata. Allo stesso modo risulta irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 382 del 1980 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., non trovando applicazione nel caso in esame la normativa richiamata così come più restrittivamente interpretata dalla giurisprudenza.
6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in relazione alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria (sezione prima) definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie per le ragioni e nei limiti di cui motivazione e per l’effetto dichiara la nullità del provvedimento impugnato con motivi aggiunti e condanna l’Università di Perugia restituzione delle somme eventualmente trattenute così come esplicitato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 10/04/2018