Ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’ammissione alle selezioni per ricercatore a tempo determinato è riservata ai possessori del titolo di dottore di ricerca “o titolo equivalente”; ai sensi del successivo comma 3, il possesso della qualifica di ricercatore di “tipo a” appare quale requisito necessario e sufficiente per l’ammissione al concorso di ricercatore di “tipo b” – indipendentemente dall’ottenimento della stessa in forza di procedura bandita prima o dopo il 31.12.2015 e, dunque, in un momento in cui la legge richiedeva o meno il possesso di titolo di dottore di ricerca – in quanto conferito all’esito di una selezione che ha verificato in capo al partecipante il possesso dei titoli e di una preparazione idonea per lo svolgimento dell’attività di ricerca a tempo determinato.
Inoltre, in base alla norma transitoria contenuta al comma 13 dell’art. 29, sussiste la possibilità, fino all’anno 2015, di accedere alle partecipazioni pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’art. 24, in virtù della laurea magistrale od equivalente, dando ulteriore stura alla tesi secondo cui ben possono partecipare alla selezione di che trattasi anche soggetti titolari di contratti di “tipo a” privi del titolo di dottorato di ricerca.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 255
Procedura concorsuale posto ricercatore-Accesso concorso ricercatore di tipo b)
N. 00255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sorrentino e [#OMISSIS#] Falconi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Forlucci in Perugia, via [#OMISSIS#], 10;
contro
Università per Stranieri di Perugia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Polenzani, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
per l’annullamento
previa sospensiva
– del decreto del Prorettore n. 3 del 19.4.2017 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 l. 240/2010, comma 3 lett. b) – settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, SSD IUS/01 “Diritto privato” (all. 1), decreto con il quale la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – pur priva del requisito di legge di cui si dirà – è stata ritenuta idonea a svolgere le funzioni per cui è causa;
– di tutti gli atti premessi, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi e pregiudizievoli, ivi inclusi, sempre in parte qua, il d.r. n. 310 del 23.11.2016 di indizione della procedura selettiva (codice bando RIC2016B-3) e di tutti gli altri atti richiamati nel decreto impugnato e – sempre in parte qua – quelli successivi relativi alla chiamata e conseguente immissione in servizio della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ivi incluso – per quanto di ragione e ove occorra – il contratto di lavoro nelle more stipulato, ferma la sua caducazione e/o inefficacia in ragione dell’accoglimento del ricorso);
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi sia in forma specifica che per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Universita’ per Stranieri di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di aver partecipato alla valutazione comparativa per 1 posto a tempo determinato (36 mesi) di ricercatore (c.d. di tipo b) a tempo pieno “diritto privato” indetta dall’Università per Stranieri di Perugia con bando del 23 novembre 2016, classificandosi al secondo posto con punti 111 dietro la vincitrice dott.ssa. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 117.
L’odierna ricorrente impugna il decreto n. 3 del 19 aprile 2017 di approvazione degli atti della selezione unitamente al D.R. 310 del 23 novembre 2016 di indizione della procedura selettiva (e di tutti gli ulteriori atti ivi richiamati) deducendo unico articolato motivo, così riassumibile:
Violazione dell’art. 24 l. 240/2010 (anche in combinato con l’art. 97 Cost.); violazione del regolamento di Ateneo (art. 8); eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; difetto di giustificazione e motivazione; ingiustizia manifesta, carenza di potere e arbitrarietà: la normativa di riferimento sarebbe chiara nel richiedere per aspirare a posti di ricercatore a tempo determinato (per quel che qui interessa, di tipo b) il possesso del titolo di dottore di ricerca (art. 24 comma 2, lettera b); inoltre, secondo la specificazione delle tipologie di contratti operata dal comma 3 (che – come è noto – prevede le figure di ricercatore a tempo determinato di “tipo a” e di “tipo b”) gli aspiranti a contratti di tipo b, muniti di dottorato di ricerca, devono poi possedere, alternativamente, uno degli ulteriori requisiti previsti dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 24 cit. [aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a), …, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; la dott.ssa [#OMISSIS#], pacificamente priva del titolo di dottore di ricerca, non avrebbe pertanto potuto partecipare alla procedura oggetto di impugnazione, e giammai avrebbe potuto essere dichiarata vincitrice e nominata in servizio; sarebbe illegittimo anche il bando nella parte in cui consente la partecipazione di candidati privi del titolo di dottore di ricerca, in palese contrasto oltre che con la normativa primaria di riferimento con lo stesso Regolamento di Ateneo.
Oltre alla domanda di annullamento chiede la reintegrazione in forma specifica previa dichiarazione di inefficacia del contratto di lavoro stipulato con la vincitrice, evidenziando peraltro come in altri bandi emanati nello stesso periodo l’Università intimata avrebbe invece richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Perugia evidenziando l’infondatezza del gravame, dal momento che in sintesi:
– stante la mancata impugnazione del bando il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse;
– sarebbe lo stesso art. 24 L.240/2010 comma 3, lett. b) che ammetterebbe titoli equivalenti rispetto al dottorato di ricerca;
– l’accesso al posto di ricercatore di “tipo b” è aperto anche ai ricercatori di “tipo a” per cui non è richiesto il dottorato.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#], rappresentando di aver stipulato il contratto di lavoro con l’Università di Perugia il 4 maggio 2017, parimenti evidenziando l’infondatezza del gravame, dal momento che, in sintesi:
– in seguito alla riforma “[#OMISSIS#]” il titolo di dottorato sarebbe richiesto solo per coloro che non sono ricercatori di “tipo a”, potendo quest’ultimi accedere ai posti di ricercatore “di tipo b”;
– l’art. 29, comma 13, della L. n. 240/2010, ha poi previsto una disciplina transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2015, “la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,” costituiva titolo idoneo per la partecipazione alle selezioni di cui all’art. 24, comma 53, lett. a);
– in virtù della succitata disposizione (transitoria) di legge, vi sono soggetti che hanno conseguito contratti di “tipo a” pur in assenza del titolo di dottore di ricerca, come l’odierna controinteressata, che è effettivamente risultata vincitrice della procedura indetta per il conferimento di contratto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), dall’Università Telematica Pegaso, nel periodo temporale in cui non era richiesto il titolo di dottore di ricerca;
– ciò sarebbe confermato anche dal regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 dell’Università per Stranieri di Perugia allegato al decreto rettorale n. 153 del 31.5.2013;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non poter accedere all’interpretazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 sopra prospettata, solleva questione di legittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui escluderebbe dalla partecipazione alle procedure per il conferimento dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della L. n. 240/2010 i soggetti già titolari di contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), conferito nella vigenza dell’art. 29, comma 3, della L. n. 240/2010 e privi del titolo di dottore di ricerca, per contrasto con gli articoli 3, 33 e 97 Cost.; sarebbe infatti a suo dire del tutto irragionevole precludere l’accesso alla carriera universitaria a ricercatore ha superato una selezione.
Alla camera di consiglio del 5 settembre 2017 la ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha contestato il mancato possesso da parte della controinteressata del titolo di ricercatore a tempo determinato di “tipo a” ovvero del requisito “contralegem” richiesto dall’impugnato bando; ha inoltre negato l’applicazione al caso di specie dell’invocato regime transitorio di cui al comma 13 dell’art. 29 L. 240/2010 trattandosi di selezione bandita nel novembre 2016.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. -E’ materia del contendere la legittimità della valutazione comparativa per 1 posto a tempo determinato (36 mesi) di ricercatore (c.d. di tipo b) a tempo pieno “diritto privato” indetta dall’Università per Stranieri di Perugia con bando del 23 novembre 2016.
L’odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto, lamenta la mancata esclusione della vincitrice dott.ssa [#OMISSIS#], in considerazione del mancato possesso del titolo di dottorato di ricerca, ritenuto a suo dire indispensabile per l’accesso alla selezione di che trattasi, con conseguente pretesa alla vincita della selezione e all’immissione in servizio.
3. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione in [#OMISSIS#] di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell’Università.
3.1. – Dalla semplice lettura del ricorso si evince come parte ricorrente abbia inequivocabilmente esteso l’impugnativa anche al D.R. 310 del 23 novembre 2016 di indizione della selezione ed approvazione del bando, ragione per cui l’eccezione è del tutto priva di pregio, non trattandosi certo di clausola di tipo “escludente” (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 19 maggio 2016, n. 2081) per la posizione sostanziale azionata dalla dott.ssa [#OMISSIS#] soggetta ad onere di immediata impugnazione.
4. – Quanto al merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1. – Occorre premettere che la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “[#OMISSIS#]” ha innovato il sistema normativo preesistente introducendo la nuova figura del ricercatore a tempo determinato e, al contempo, destinando ad esaurimento il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato.
Il ricercatore a tempo determinato, nel quadro della riforma, dovrebbe svolgere funzioni simili al ricercatore a tempo indeterminato, instaurando però con l’Ateneo un rapporto di natura precaria e di diritto privato e fondato quindi su base contrattuale e preceduto da una selezione pubblica.
Per quanto qui interessa, l’art. 24 della legge prevede due tipologie di contratti per i ricercatori a tempo determinato.
Anzitutto, un contratto (iniziale) di durata triennale e prorogabile per soli due anni (cosiddetto contratto di cui alla lettera a). Poi, un ulteriore contratto triennale, non rinnovabile, e riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti precedenti o di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o di analoghe posizioni in atenei stranieri (cosiddetto contratto di cui alla lettera b).
L’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, prevede inoltre un meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato per il ricercatore a tempo determinato che abbia usufruito della seconda tipologia di contratto (quella appunto della cosiddetta lettera b) e abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato. In questa ipotesi, la disposizione affida alle università il compito di valutare il titolare del contratto stesso, senza quindi alcuna valutazione comparativa, e, in caso di esito positivo, di inquadrarlo nel ruolo dei professori associati.
4.2. – Tanto premesso, va anzitutto in punto di fatto evidenziato come la dott.ssa [#OMISSIS#], diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta già alla data di pubblicazione del bando (23 novembre 2016) in possesso del titolo di ricercatore di “tipo a” conseguito presso l’Università Telematica Pegaso.
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. b) L. 240/2010 l’ammissione alle selezioni per ricercatore a tempo determinato è riservata ai possessori del titolo di dottore di ricerca “o titolo equivalente”; ai sensi del successivo comma 3, il possesso della qualifica di ricercatore di “tipo a” appare quale requisito necessario e sufficiente per l’ammissione al concorso di ricercatore di “tipo b” – indipendentemente dall’ottenimento della stessa in forza di procedura bandita prima o dopo il 31.12.2015 e, dunque, in un momento in cui la legge richiedeva o meno il possesso di titolo di dottore di ricerca – in quanto conferito all’esito di una selezione che ha verificato in capo al partecipante il possesso dei titoli e di una preparazione idonea per lo svolgimento dell’attività di ricerca a tempo determinato.
Inoltre, in base alla norma transitoria contenuta al comma 13 dell’art. 29, sussiste la possibilità, fino all’anno 2015, di accedere alle partecipazioni pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’art. 24, in virtù della laurea magistrale od equivalente, dando ulteriore stura alla tesi secondo cui ben possono partecipare alla selezione di che trattasi anche soggetti titolari di contratti di “tipo a” privi del titolo di dottorato di ricerca.
4.3. – Oltre a ciò, il combinato disposto degli artt. 8 e 4 del regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo resistente – in coerenza con la suddetta normativa primaria – prevede che “inoltre, alle selezioni per contratto di “tipo b” possono partecipare candidati” che hanno “usufruito dei contratti di cui alla lettera a)”.
4.4. – Diversamente opinando, d’altronde, ai ricercatori di “tipo a” quali la controinteressata sarebbe precluso l’accesso alla carriera universitaria pur avendo superato una specifica selezione (per ricercatore di “tipo b”) e aver esercitato attività di ricerca, con esito di dubbia conformità rispetto agli artt. 3, 33 e 97 Cost., dovendosi comunque come noto preferire quale canone interpretativo delle norme primarie quello conforme a Costituzione (ex multisCorte Costituzionale sent. 26 marzo 2015, n. 49).
4.5. – Va dunque conclusivamente affermato come sia in base alla normativa a regime contenuta nell’art. 24 della legge 240/2010 che in quella transitoria di cui al comma 13 dell’art. 29 L.240/2010, alla selezione per ricercatori a tempo determinato di “tipo b” di cui all’art. 24 c. 3, lett. b) L. 240/2010 possono partecipare anche soggetti titolari di contratti da ricercatore di “tipo a” di cui al medesimo comma 3 lett. a) privi del titolo di dottorato di ricerca.
5. – Per i suesposti motivi il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità e la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 23/04/2018