L’evoluzione normativa della prioritaria utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espletati prima di indire nuove procedure di assunzione che ha trovato epilogo nel d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125) e la costante giurisprudenza amministrativa hanno individuato nello scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi un istituto a regime di reclutamento del personale delle amministrazioni senza alcuna limitazione di carattere soggettivo e oggettivo. In tale contesto normativo e giurisprudenziale, la deroga al criterio dello scorrimento delle graduatorie ancora in corso assume la veste di evenienza eccezionale ammissibile solo in presenza di dettagliata motivazione o di circostanze obiettive che rendano giustificabile l’operato dell’amministrazione.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 26 novembre 2014, n. 581
Personale universitario non docente- Concorso pubblico per la copertura posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del Servizio Orientamento, Stage e Placement nell’ambito dell’Area didattica e Servizi allo Studente- Deroga scorrimento di graduatoria
N. 00581/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Timio, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Panci, [#OMISSIS#] Preteroti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Bagianti in Perugia, piazza Michelotti, 1;
contro
Università per Stranieri di Perugia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del bando di concorso per esami (D. D. G. n. 180 deI 19.08.2014), indetto dall’Università per Stranieri di Perugia, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 68 del 2.9.2014, IV serie speciale Concorsi, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del Servizio Orientamento, Stage e Placement nell’ambito dell’Area didattica e Servizi allo Studente;
della nota prot. n. 0007440 deI 22.9.2014 con la quale l’Università per Stranieri di Perugia ha respinto la richiesta avanzata dal dott. Timio volta ad ottenere l’assunzione per il profilo C, posizione economica C1, area amministrativa, sulla base della graduatoria ancora valida del concorso indetto nel 2012 e della delibera del C.d.A. dell’Università n. 2 del 12.12.2013 (che aveva previsto l’assunzione del dott. Timio entro l’anno 2014 sulla base della graduatoria del concorso del 2012) ed il contestuale annullamento, in autotutela, del Bando sub 1);
della delibera del 9.6.2014 con la quale il C.d.A. dell’Università per Stranieri di Perugia, a parziale modifica della deliberazione n. 2 del 18.12.2013, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, ha deciso di destinare 0,25 p.o., dei 0,50 p.o. deliberati, all’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le specifiche esigenze del Servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’Area didattica e servizi allo studente dell’Ateneo, procedendo a tal fine all’espletamento di apposito concorso pubblico, tramite il bando indicato sub 1;
della delibera del 29.7.2014 con la quale il C.d.A. dell’Università per stranieri di Perugia ha approvato il verbale del 9.6.2014;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati, anche di estremi e contenuti ignoti; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente allo scorrimento della precedente graduatoria in corso di validità, relativa al concorso di cui al Bando D.D.A. n. 158 del 27.09.2012, come da delibera del C.d.A. dell’Università del 18.12.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Per Stranieri di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. [#OMISSIS#] Timio espone di aver stipulato con l’Università per stranieri di Perugia una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei periodi dal 10 novembre 2008 / 9 novembre 2009 fino al 2 novembre 2012 / 2 novembre 2013.
Espone altresì di aver partecipato alla bando di concorso per esami indetto dall’Università per stranieri di Perugia con la determina dirigenziale n. 158 del 27/9/2012, per l’assunzione di n. 2 unità cat. “C” pos. ec. “C1” area amministrativa per le specifiche esigenze del servizio relazioni internazionali nella cui graduatoria aveva conseguito il quarto posto con punti 47,5 preceduto dai sigg.ri Tricoli [#OMISSIS#] con punti 53,00, Seri [#OMISSIS#] con punti 52,5, Bettini [#OMISSIS#] con punti 47,5, dei quali i primi due hanno preso immediatamente servizio.
Con successiva deliberazione n. 2 del 18/12/2013 l’Università ha: i) approvato, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2013, la destinazione di 1,08 p.o. al personale tecnico amministrativo di cui 0,50 p.o. per l’assunzione di n. 2 unità di cat. “C” pos. ec. “C1” area amministrativa mediante l’utilizzo della graduatoria approvata con delibera direttoriale n. 209 del 20 dicembre 2012 del concorso pubblico per esami a n. 2 posti di cat. “C” pos. ec. “C1”, area amministrativa svoltosi per le esigenze specifiche del servizio relazioni internazionali; ii) istituito n. 2 posti per l’assunzione nell’anno 2014 di n. 2 unità di cat. cat. “C” pos. ec. “C1” mediante utilizzo dei predetti 0.50 p.o. In attuazione della delibera l’università ha assunto la dott.ssa Bettini [#OMISSIS#] (collocata al terzo posto della graduatoria a pari merito con il ricorrente) destinandola, sin dalla data di assunzione, alla direzione generale.
Nel prosieguo, l’università ha bandito il concorso pubblico di cui all’impugnata delibera n. 180 del 19/8/2014 per l’assunzione di n. 1 posto della medesima cat. “C” pos. ec. “C1” “per le esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’area didattica e servizi allo studente” nel quale il dott. Timio ha presentato, in via cautelativa domanda di partecipazione in caso di mancato accoglimento del ricorso. Lo stesso ha poi formalmente invitato l’Università, in data 4/9/2014, a procedere alla sua assunzione previo annullamento in sede di auto tutela del succitato bando di concorso pubblico.
Con nota del 22/9/2014 l’Università ha negato l’esistenza dei presupposti per l’annullamento del bando in autotutela e per l’assunzione del dott. Timio, dichiarando di avere pubblicato il bando in attuazione della delibera n. 2 del 9 giugno 2014, con la quale era stato stabilito: i) a parziale modifica della deliberazione n. 2 del 18 dicembre 2013 relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale dell’anno 2013, di destinare 0,25 p.o. dei 0,50 p.o. deliberati, all’assunzione di n. 1 unità di personale di cat. “C” pos. ec. “C1” dell’area amministrativa per le specifiche esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’area didattica e servizi allo studente dell’Ateneo mediante espletamento di concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità; ii) di istituire n. 1 posto per l’assunzione nell’anno 2014 di n. 1 unità di personale cat. “C” pos. ec. “C1” dell’area amministrativa.
Siffatta delibera sarebbe stata assunta per sopperire alla necessità, intervenuta medio tempore, di istituire due posti relativi alle assunzioni obbligatorie ex lege n. 68/1999 di lavoratori disabili della cat “B” dell’area dei servizi generali e tecnici attraverso la ricerca numerica di avviamento al centro per l’impiego: tale circostanza avrebbe imposto all’Università di riconsiderare le proprie esigenze di personale anche in base alle esigenze di bilancio, inducendola a dare attuazione alla delibera del 18 dicembre 2013 relativamente all’assunzione di una sola figura, rinviando la seconda assunzione (quella del dott. Timio) a valutazioni in corso sulle nuove esigenze emerse.
La delibera è impugnata con due motivi di ricorso di violazione dell’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, co. 3, D.L. n. 101/2013 conv. L. n. 125/2013 nonché dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dei principi di efficienza e trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione.
Nel giudizio si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato che ne ha evidenziato l’infondatezza per non fungibilità del profilo professionale relativo al concorso nel quale il dott. Timio si era utilmente collocato in graduatoria e quello del successivo concorso diretto a soddisfare le speciali esigenze del servizio relazioni internazionali e ha sottolineato l’inesistenza della disparità di trattamento nei confronti della dott.ssa Bettini che sarebbe stata destinata in un ufficio diverso da quello originariamente previsto peraltro in funzione di raccordo con quest’ultimo.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione nella modalità della sentenza breve.
Nell’unico motivo di ricorso, il dott. [#OMISSIS#] Timio, richiama l’evoluzione normativa della prioritaria utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espletati prima di indire nuove procedure di assunzione che ha trovato epilogo nel D.L. n. 101/2013 (conv. L. n. 125/2013) e la [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa che ha individuato nello scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi un istituto a regime di reclutamento del personale delle amministrazioni senza alcuna limitazione di carattere soggettivo e oggettivo. Nel suesposto contesto normativo e giurisprudenziale, la deroga al criterio dello scorrimento delle graduatorie ancora in corso assume la veste di evenienza eccezionale ammissibile solo in presenza di dettagliata motivazione o di circostanze obiettive che rendano giustificabile l’operato dell’amministrazione.
Ad avviso del Collegio nell’impugnata delibera n. 180 del 19/8/2014 con la quale l’Università per stranieri di Perugia ha bandito il concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 posto della cat. “C” pos. ec. “C1” “per le esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’area didattica e servizi allo studente” nel quale il dott. Timio ha presentato, in via cautelativa domanda di partecipazione non sono ravvisabili né l’uno né l’altro presupposto.
Tale non è la delibera n. 2 del 9/6/2014 con la quale era stata parzialmente modificata la programmazione del fabbisogno di personale dell’anno 2013, dopo l’istituzione di due posti ex lege n. 68/1999 per lavoratori disabili della cat “B” dell’area dei servizi generali tramite avviamento al centro per l’impiego che aveva indotto ad assunzione di una sola figura di personale di cat. “C” pos. ec. “C1” dell’area amministrativa per le esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’area didattica. In relazione all’evidente carattere integrativo a posteriori della motivazione del concorso indetto dall’Università con l’impugnata delibera, il Collegio ne rileva l’inidoneità a rappresentare la prova delle evenienze eccezionali e straordinarie il cui sopravvenire giustifica la deroga allo scorrimento della graduatoria vigente e rinviare l’assunzione del dott. Timio in assenza dell’interesse dell’Ente a disporre di un figura professionale con la sua qualificazione.
Circa quest’ultima che impinge la diversità della figura professionale prevista nel concorso di cui alla delibera n. 180 del 19/8/2014 da destinare alle esigenze del servizio orientamento, stage e placement nell’ambito dell’area didattica e servizi allo studente e quella del concorso di cui alla determina n. 158 del 27/9/2012, da destinare alle esigenze del servizio relazioni internazionali, nel quale il ricorrente si era qualificato idoneo ma non vincitore, il Collegio non può non rilevare l’appartenenza di ambedue le figure professionali all’ara amministrativa cat. “C” pos. Ec. “C1” rispetto alla quale la specificità delle funzioni riportata nel provvedimento in esame e ribadita nella memoria dell’avvocatura dello Stato recede di fronte all’appartenenza alla medesima area amministrativa delle mansioni da svolgere, connotate nel loro insieme da unicità di requisiti di accesso nell’uno e nell’altro bando.
Il ricorso deve essere conclusivamente accolto e deve essere annullato l’impugnato provvedimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)