L’articolo 103 comportava per i tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori: la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che il mero dato formale del nomen della qualifica rivestita non è idoneo, di per sé solo, a risolvere la questione dell’individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti ai fini dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e che la figura del funzionario tecnico ha sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente dalla legge 312/1980 e, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica deriva dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’articolo 103, del d.P.R. 382/1980, nel testo risultante dalla sentenza n. 191/2008, mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il d.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede la settima qualifica (cfr., in termini, T.A.R. Umbria, sez. I, 25 giugno 2012, n. 250; Cons. Stato, VI, 21 ottobre 2011, n. 5669, 27 luglio 2011, n. 4494).
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 27 maggio 2019, n. 287
Procedura concorsuale Ricercatore-Equiparazione Tecnico laureato
N. 00287/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2012, proposto da [#OMISSIS#] Boselli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Matteis, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 20267 in data 18 giugno 2012, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, presa in esame l’istanza in data 4 aprile 2012 (prot. n. 9572), con cui il ricorrente, ricercatore universitario confermato, ha chiesto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e ss.mm.ii., l’ha respinta anche per quelli svolti (dal 22 dicembre 1993 all’8 agosto 2000) in qualità di funzionario tecnico e per quelli svolti (dal 9 agosto 2000 al 13 aprile 2008) dopo l’inquadramento nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi – se ed in quanto occorra – i decreti rettorali n. 1584 del 26 settembre 2011 e n. 1219 del 5 luglio 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 549/2012) notificato il 1° ottobre 2012 e depositato il 16 ottobre 2012, il dott. [#OMISSIS#] Boselli, ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di procedura selettiva ex art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con cui gli è stata rigettata l’istanza volta al riconoscimento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dei servizi didattici e di ricerca svolti presso la citata Università in qualità di collaboratore tecnico (dal 1 gennaio 1990 al 21 dicembre 1993), di funzionario tecnico (dal 22 dicembre 1009 all’8 agosto 2000) e di funzionario tecnico inquadrato nella categoria D (dal 9 agosto 2000 sino al transito, in data 14 aprile 2008, nel ruolo dei ricercatori universitari), in ragione del fatto che “… per i ricercatori universitari l’art. 103 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 non prevede che i sopra elencati servizi siano riconoscibili” (cfr., provv. imp.).
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, non avendo l’intimata Amministrazione, prima di definire un procedimento su istanza di parte, comunicato all’interessato i motivi ostati all’accoglimento della domanda.
II. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (come modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e, poi, dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 2008 n. 191), anche in relazione all’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28, nonché eccesso di potere per infondatezza dei motivi, errata valutazione dei presupposti ed ingiustizia manifesta, atteso che per giurisprudenza [#OMISSIS#] l’art. 103, comma 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, deve essere interpretato nel senso che “… l’elencazione delle qualifiche contenuta nella norma appena richiamata (n.d.r., art. 7 L. n. 28/1980) deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica, in relazione alla evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo: con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono considerarsi applicabili alla prima” (Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 5669; 27 luglio 2011, n. 4494).
2.1. Conclude pertanto il ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati.
3. L’Università degli Studi di Perugia si è costituita in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 8 aprile 2019, il ricorrente ha chiesto l’espunzione dal fascicolo processuale delle “eventuali pseudo-repliche avversarie” in relazione ai documenti depositati dall’Università in data 4 marzo 2019, peraltro già contestati con memoria del 18 marzo 2019, per superamento del secondo dei termini di cui all’art. 73, comma 1, codice del processo amministrativo.
5. Alla pubblica udienza del giorno 30 giugno 2019, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
6. Tanto premesso in punto di fatto, deve preliminarmente essere disattesa la richiesta di espunzione dal fascicolo processuale delle eventuali memorie di parte resistente, non avendo l’Università prodotto alcuno scritto difensivo successivamente all’atto di costituzione formale del 26 novembre 2012.
7. Nel merito il ricorso è suscettibile di accoglimento nei sensi e limiti che di seguito si riportano.
8. Osserva infatti il Collegio che in tema di riconoscimento di servizi pregressi in favore di coloro divenuti ricercatori universitari a seguito di selezione pubblica ex art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza additiva n. 191/2008, ha statuito la presenza di un’identità ordinamentale, vale a dire della sostanziale omogeneità (riconosciuta dalla legge 4/1999) dei compiti affidati ai tecnici laureati (con almeno tre anni di attività di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore, tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che l’articolo 103 comportava per i tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori.
9. Nel solco di tale pronuncia, la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che il mero dato formale del nomen della qualifica rivestita non è idoneo, di per sé solo, a risolvere la questione dell’individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti ai fini dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e che la figura del funzionario tecnico ha sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente dalla legge 312/1980 e, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica deriva dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’articolo 103, del d.P.R. 382/1980, nel testo risultante dalla sentenza n. 191/2008, mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il d.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede la settima qualifica (cfr., in termini, T.A.R. Umbria, sez. I, 25 giugno 2012, n. 250; Cons. Stato, VI, 21 ottobre 2011, n. 5669, 27 luglio 2011, n. 4494).
10. Così risolta la questione dell’equivalenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 103, del servizio prestato come funzionario tecnico a quello prestato come tecnico laureato, non si ravvisano ragioni per non riservare il beneficio a coloro i quali abbiano avuto accesso al ruolo dei ricercatori all’esito di una procedura comparativa quale quella prevista dall’articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (situazione questa che ricorre nel caso di specie) con la sola esclusione del servizio svolto in qualità di collaboratore tecnico.
11. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Università degli Studi di Perugia al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 27/05/2019