L’espressione “post-dottorato”, utilizzata dalla prima alternativa dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (e che sembrerebbe avallare l’interpretazione della ricorrente per cui la borsa possa essere presa in considerazione quale requisito solo usufruita dopo e non prima del dottorato), non viene ripetuta a proposito delle altre ed alternative forme citate (contratti, assegni, borse ecc.), sicché, in base al principio “ubi voluit dixit”, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso imporre alla borsa, per essere valutata ai fini dell’ammissione al concorso per ricercatore, il carattere della posteriorità rispetto al dottorato.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 3 aprile 2019, n. 188
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore, art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 00188/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2019, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, via [#OMISSIS#] n. 10;
contro
Università per Stranieri di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, [#OMISSIS#] Italia n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– della graduatoria finale redatta dalla commissione a seguito dell’esito del concorso per la selezione a n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato della durata di tre anni per il settore concorsuale 10/G1 – settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 presso il dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia [#OMISSIS#] parte in cui ha attribuito il [#OMISSIS#] punteggio alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del d.r. n. 432 del 10.12.2018 che ha approvato: gli atti della procedura selettiva sopra richiamata, la graduatoria di idonei ed ha dichiarato la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la candidata qualificata a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo determinato di cui alla selezione;
– di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università per Stranieri di Perugia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 12 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 109/2019) ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti, meglio in epigrafe riportati, riguardanti la procedura concorsuale indetta dall’Università per Stranieri di Perugia per la copertura di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 (settore concorsuale 10/G1 – settore scientifico-disciplinare L-LIN/02), all’esito della quale l’odierna ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria di merito e veniva dichiarata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
2. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dei requisiti di ammissione di cui al bando di concorso, nonché i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente valutato in favore della vincitrice una borsa di studio conseguita presso l’Università di Manchester, la quale non potrebbe considerarsi quale “borsa di studio post-dottorato” ai sensi dell’art. 2 del bando, in quanto conseguita in concomitanza con un dottorato svolto presso la predetta Università e comunque prima di altro dottorato di ricerca successivamente conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia nel 2015.
3. Conclude pertanto la ricorrente per l’assegnazione in proprio favore del posto messo a concorso, previa l’esclusione della vincitrice dalla procedura concorsuale.
4. L’Università per Stranieri di Perugia si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione del fatto che la borsa di studio conseguita dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rientrerebbe [#OMISSIS#] previsione di cui all’art. 2 del bando [#OMISSIS#] parte in cui contempla quale requisito di ammissione “(…) analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
5. Si è altresì costituita in giudizio l’odierna controinteressata, riproponendo [#OMISSIS#] sostanza le medesime argomentazioni difensive svolte dall’amministrazione resistente.
6. All’udienza camerale del giorno 12 marzo 2019, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità degli atti inerenti la procedura concorsuale indetta dall’Università per Stranieri di Perugia per la copertura di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 (settore concorsuale 10/G1 – settore scientifico-disciplinare L-LIN/02).
2. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente valutato in favore della vincitrice una borsa di studio conseguita presso l’Università di Manchester, la quale non potrebbe considerarsi quale borsa di studio post-dottorato ai sensi dell’art. 2 del bando, in quanto conseguita in concomitanza con un dottorato svolto presso la stessa Università e comunque prima del dottorato di ricerca successivamente conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia nel 2015.
3. Il motivo è infondato e va respinto.
4. Premette il Collegio che l’art. 2 del bando di concorso, riproducendo sul punto quanto previsto dall’art 24 della legge n. 240/2010, ha stabilito quali requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, unitamente al possesso del titolo di dottore di ricerca, “l’aver usufruito:
– di contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010 per almeno tre anni anche non consecutivi;
– ovvero aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010;
– ovvero che, per almeno tre anni, anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 449/1997, o di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 389/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
– ovvero di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005 per almeno tre anni non consecutivi”.
5. Ciò considerato, non appare condivisibile, ad avviso del Collegio, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la borsa conseguita dalla vincitrice del concorso avrebbe dovuto essere necessariamente conseguita successivamente al dottorato di ricerca.
6. Depone invero in senso contrario non soltanto la congiunzione disgiuntiva “ovvero” utilizzata dall’art. 2 del bando in ordine al contestato requisito concernente il possesso “di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 389/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”, ma anche la lettura sistematica e coordinata degli stessi titoli di ammissione, nessuno dei quali necessita, per essere conseguito, il previo possesso del dottorato di ricerca, non a [#OMISSIS#] richiesto quale requisito autonomo ed indipendente, rispetto a tutti gli altri titoli previsti in via alternativa.
6.1. Peraltro l’espressione “post-dottorato”, utilizzata dalla prima alternativa della disposizione (e che sembrerebbe avallare l’interpretazione della ricorrente per cui la borsa possa essere presa in considerazione quale requisito solo usufruita dopo e non prima del dottorato), non viene ripetuta a proposito delle altre ed alternative forme citate (contratti, assegni, borse ecc.), sicché, in base al principio “ubi voluit dixit”, non può ritenersi che il legislatore abbia inteso imporre alla borsa, per essere valutata ai fini dell’ammissione al concorso per ricercatore, il carattere della posteriorità rispetto al dottorato.
7. Ne consegue che, avendo la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] prodotto a fini partecipativi il dottorato di ricerca conseguito nel 2015 presso l’Università per Stranieri di Perugia e la borsa di studio per attività di ricerca triennale svolta presso l’Università di Manchester dal 2001 al 2004, ella risulta pienamente in possesso dei titoli di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso, in particolare di quello di cui alla voce “(…) analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
8. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
9. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’[#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dei giorni 12 e 26 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/04/2019