Soltanto l’effettiva partecipazione ad un procedimento concorsuale ne differenzia la posizione rispetto al “quisque de populo”, fatta eccezione per l’ipotesi della sussistenza di clausole del bando di gara immediatamente lesive e tali da precludere la partecipazione alla procedura comparativa (ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2339; TAR Basilicata, Sez. I, 20 settembre 2012, n. 431).
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 586
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Situazione giuridica soggettiva
N. 00568/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Gatticchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Duranti ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Duranti in Perugia, via [#OMISSIS#], 10;
contro
Comune di Citta’ di Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Santoni in Perugia, via Campo Battaglia, 21;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Innocenti;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 1 luglio 2013 di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la relazione di sopralluogo del 22-28 gennaio 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Citta’ di Castello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato sito nelle colline circostanti Città di Castello, Vocabolo “Dogana Vecchia”, fatto oggetto di plurimi interventi di recupero, impugna l’ordinanza n. 91 del 1 luglio 2013, disponente la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; omessa e/o insufficiente motivazione; eccesso di potere, sia con riguardo alla decisione di applicare la medesima disciplina sanzionatoria (art. 6 della l.r. Umbria n. 1 del 2004) a fronte di un accertamento che attiene a distinte fattispecie (realizzazione di un seminterrato, di una pensilina, di una tettoia autorizzata), sia con riguardo alla pretesa violazione della normativa antisismica.
2) Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dei principi di partecipazione, trasparenza ed imparzialità; violazione della l.r. n. 1 del 2004; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e per contraddittorietà tra più atti, nell’assunto che la violazione della normativa antisismica non emerge dalla relazione di sopralluogo, né dalla comunicazione di avvio del procedimento, ragione per cui è mancata su tale questione ogni forma di contraddittorio. Tanto più in considerazione del fatto che il sopralluogo presso l’immobile adibito a ristorante in data 22 gennaio 2013 è avvenuto in assenza della proprietaria, essendo stata invitata al medesimo solamente la sig.ra [#OMISSIS#] Innocenti, che è colei che ha presentato un esposto all’Amministrazione, probabilmente strumentale a giustificare il mancato pagamento dei canoni di affitto di cinque mesi.
3) Carenza di istruttoria; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione della legge n. 241 del 1990; violazione del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo (approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2011); incompetenza; sviamento, essendo stato il provvedimento finale adottato senza previa acquisizione delle risultanze dell’istruttoria e della proposta di provvedimento, riservate al responsabile del procedimento. In ogni caso, l’istruttoria è stata eseguita senza tenere conto degli atti autorizzativi concernenti l’immobile intervenuti nel corso del procedimento. Non è stata neppure rilevata l’ubicazione di tali maggiori superfici, sì che non è possibile per la ricorrente ottemperare all’ordine di demolizione, od anche solo presentare domanda di sanatoria.
4) Violazione della l.r. Umbria n. 21 del 2004; violazione del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione della l.r. Umbria n. 1 del 2004; violazione del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9; violazione del regolamento edilizio comunale; violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto; perplessità manifesta; contraddittorietà tra più atti, lamentandosi anzitutto l’esperimento di un’unica ed unitaria contestazione, incompatibile con la distinta ed autonoma natura degli interventi edilizi accertati, che per ciò stesso sono assoggettati ad una distinta disciplina.
Si è costituito in giudizio il Comune di Città di Castello controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con successivo atto la sig.ra Gatticchi ha impugnato i provvedimenti di archiviazione delle domande di rilascio dei titoli abilitativi adottati dall’Amministrazione comunale e comunicati il 5 ottobre 2013, deducendo il seguente motivo aggiunto : violazione degli artt. 2 e seguenti della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsa rappresentazione dei presupposti di fato e di diritto; violazione della legge n. 46 del 1990 e della l.r. Umbria n. 25 del 1982; violazione della disciplina edilizia applicabile ratione temporis; omessa motivazione; perplessità manifesta, nell’assunto che la documentazione richiesta dall’Amministrazione non era in realtà prescritta dalla legge, e che comunque i provvedimenti di archiviazione non risultano comunicati agli interessati.
L’Amministrazione comunale resiste anche ai motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità/irricevibilità, e comunque l’infondatezza nel merito.
All’udienza del 9 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce, sotto plurimi profili, il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, non appare meritevole di positiva valutazione.
Sotto il profilo della norma posta a fondamento dell’ordinanza di demolizione, va osservato come l’Amministrazione abbia ritenuto che le opere siano state realizzate in violazione dell’art. 6 della l.r. n. 21 del 2004, e cioè in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.
E peraltro il corredo motivazionale deve essere idoneo ad inferire i presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento, e tali elementi sicuramente sono ravvisabile nel caso di specie.
In tale prospettiva, non appare dunque neppure censurabile il richiamo generico alla violazione della normativa antisismica.
2. – Quanto, poi, all’asserita violazione della disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla contestazione della violazione della normativa antisismica ed al riferimento all’esistenza del vincolo idrogeologico, osserva il Collegio come il contraddittorio, che si traduce, anzitutto, nel dare conoscenza della pendenza di un procedimento, in linea generale, sia stato garantito, anche mediante presentazione di memorie e documenti da parte della ricorrente.
Dalla lettura della relazione di sopralluogo, sembra poi evincersi che le verifiche sono state rinviate dal 22 gennaio al 28 gennaio 2013 proprio per consentire la presenza dei proprietari del fabbricato.
Anche tale motivo deve dunque essere disatteso, anche in forza dell’assorbente argomento, rinvenibile in una giurisprudenza consolidata, secondo cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è neppure necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4075).
3. – Infondata è anche la terza censura, con cui si allega il difetto di istruttoria.
Dalla stessa lettura del provvedimento gravato si evince infatti che l’Amministrazione ha effettuato una puntuale ricognizione dei titoli edilizi abilitativi, nonchè degli atti urbanistici adottati in un arco temporale che va dal 1983 al 2005, che sono poi stati confrontati con le risultanze del sopralluogo. Da tale confronto sono emerse le difformità contestate con l’ordinanza di demolizione oggetto del presente gravame.
Peraltro, la competenza ad adottare l’ordinanza di demolizione è incontestabilmente dirigenziale.
4. – Il quarto mezzo di gravame allega l’illegittimità di un’unica ed unitaria contestazione per una pluralità di abusi, che poi vengono singolarmente presi in esame.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Con riguardo all’unicità della contestazione, non si ravvisano in ciò profili di illegittimità, trattandosi di abusi inerenti lo stesso edificio, e per i quali peraltro viene predicata la stessa ipotesi di illegittimità, e cioè la violazione dell’art. 6 della l.r. n. 21 del 2004 (in quanto opere assoggettate al regime del permesso di costruire).
Quanto alle singole opere, recanti difformità edilizie ed urbanistiche, le stesse, per la grande parte, risultano prive di titolo; la tettoia ed il piano seminterrato sono invece state realizzate in difformità dal titolo. Le pratiche edilizie avviate dalla ricorrente risultano archiviate per mancata produzione della documentazione richiesta, come si evince dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione comunale. La tettoia, al pari della pensilina, e l’ampliamento del piano seminterrato determinano, d’altro canto, la creazione di nuovi volumi e nuove superfici e ciò esclude l’applicabilità del regime pertinenziale.
5. – Il ricorso introduttivo deve dunque essere respinto, in quanto infondato.
6. – Con i motivi aggiunti sono poi stati gravati i provvedimenti di archiviazione (per mancata produzione della documentazione richiesta) delle domande di rilascio dei titoli edilizi, asseritamente conosciuti in data 5 ottobre 2013, con la memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
I motivi aggiunti, notificati il 4 dicembre 2013, non possono essere ritenuti tardivi, atteso che le archiviazioni con gli stessi impugnate non risultano adottate, e comunque non sono state versate in atti.
Né il dies a quo può individuarsi nelle comunicazioni comunali contenenti richieste documentali ai fini del rilascio della concessione edilizia, prodotte in giudizio dall’Amministrazione in sede di costituzione, ed, almeno in parte, già conosciute dalla ricorrente già al momento della proposizione del ricorso introduttivo.
E’ pur vero che in tali comunicazioni era prevista, quale effetto automatico, l’archiviazione d’ufficio della pratica edilizia (senza dunque formazione di alcun titolo abilitativo) in assenza della richiesta produzione documentale nel termine di 150 giorni, ma ciò non esclude che tale archiviazione, quale atto conclusivo del procedimento, dovesse essere adottata e comunicata al soggetto richiedente il titolo abilitativo, in applicazione della regola generale sancita dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante un provvedimento espresso.
Tale censura è assorbente, non potendosi scrutinare profili attinenti al vizio motivazionale od alla errata applicazione della normativa di settore con riguardo a provvedimenti di archiviazione non adottati.
6.1. – I motivi aggiunti devono dunque essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti di archiviazione “implicita”.
7. – Tale soluzione non impedisce peraltro l’accertamento della legittimità dell’ordinanza di demolizione per i motivi posti a corredo della reiezione del ricorso introduttivo, che si fondano sul fatto che le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo, od in difformità del medesimo.
Resta inteso peraltro, e tale circostanza dovrà essere valutata dall’Amministrazione in sede di esecuzione dell’ordinanza di demolizione, che i vari procedimenti instaurati dalle domande finalizzate al rilascio di titoli edilizi non si sono formalmente ancora conclusi.
8. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento delle archiviazioni “implicite” sulle domande di rilascio dei titoli edilizi.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo, mentre accoglie i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)