L’articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, demanda a decreto ministeriale l’indicazione di criteri e modalità anche per quanto riguarda “la selezione dei destinatari dell’intervento” specificando che il riconoscimento del beneficio debba comunque aver luogo “secondo criteri di merito accademico e scientifico”. L’art. 4, comma 1, lett c,) del d.m. 26 luglio 2013, n. 665 dispone, coerentemente, che le risorse siano attribuite esclusivamente secondo criteri di metodo accademico e scientifico, precisando che i procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati sono disciplinati dall’Università con proprio regolamento, osservando quali criteri il complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 108
Professori I fascia-Procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo una tantum- Art. 29 , comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Recupero somme
N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2017 REG.RIC.
N. 00218/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Gammaitoni, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Bigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi 35;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Biasini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Saetta;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bigi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bigi in Perugia, via Bonazzi 35;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Biasini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Saetta;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 226 del 2017:
– del D.R. n. 396 del 20.03.2017, notificato il 22.03.17 e relativo allegato 1;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso, a) il bando di indizione del concorso per l’attribuzione degli incentivi una tantum di cui alla L. 240/2010 per il triennio 2011, 2012, 2013, limitatamente all’art.3, n.4, lettera e) e di cui al D.R. n. 1789 dell’08.10.2014 ed allegato A); b) e relativo regolamento di cui al D.R. n. 1764 del 01.10.2014 limitatamente all’art.2, lettera e);
quanto al ricorso n. 218 del 2017:
– del D.R. n.394 del 20.03.17 notificato il 22.03.17 e relativo allegato n.1;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso, a) il bando di indizione del concorso per l’attribuzione degli incentivi una tantum di cui alla L. 240/2010 per il triennio 2010-2012 e di cui al D.R. n. 1789 dell’08.10.2014 e relativo regolamento di cui al D.R. n. 1764 del 01.10.2014 ed allegato A); b) e relativo regolamento di cui al D.R. n. 1764 del 01.10.2014 limitatamente all’art.2, lettera e)..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stella è professore ordinario di I^ fascia presso l’Università degli Studi di Perugia, ex Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, ora Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti.
Anche il ricorrente Gammaitoni [#OMISSIS#] è professore ordinario di I^ fascia presso l’Università, ex Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, ora Dipartimento di Fisica e Geologia.
Espongono i ricorrenti con ricorsi autonomi (RG 218/2017 e 226/2017) che con L.240/2010 è stata prevista una forma di “incentivo una tantum” in favore del personale docente con risorse da assegnare alle Università, le quali avrebbero poi dovuto riassegnare ai docenti delle varie categorie (ricercatori, associati, ed ordinari) secondo le modalità previste dall’art. 29, comma 19 della medesima L.240/10.
L’Ateneo Perugino con D.R. n. 1789 del 08.10.2014 provvedeva a bandire il concorso previsto dalla succitata L. 240/10 per il triennio 2010-11-12, in particolare prevedendosi, come da regolamento (art.2, comma 1.e – D.R. n. 1764 del 01.10.14), tra gli altri requisiti, l’accesso all’incentivo per quanti (ricercatori, associati ed ordinari) nel triennio in questione, avessero maturato il 60% delle presenze ai Consigli di Facoltà (poi disciolte a seguito della c.d. “riforma [#OMISSIS#]”) e per tutti (compresi i ricercatori) al 50% delle presenze ai Consigli di Dipartimento.
Tali requisiti dovevano essere autocertificati ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 dagli interessati, come previsto dall’art. 3 comma 4, lettera e) del bando, mediante dichiarazione da effettuarsi su apposito modello predisposto dall’Amministrazione e da allegarsi alla domanda.
Solo in data 9 dicembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Nuzzi, responsabile dell’Area programmazione e procedure selettive del personale docente, inviava al personale docente un messaggio a mezzo posta elettronica ordinaria (e non certificata), con cui esplicitamente si dava atto che solo a partire dal 9 dicembre del 2014 si erano resi disponibili, presso le strutture dipartimentali, gli estratti delle presenze ai Consigli e che “alcune Commissioni delle procedure in oggetto stavano procedendo a controlli a campione”. Nel messaggio di posta elettronica, inoltre, si specificava per la prima volta che “le assenze giustificate ai sensi del Regolamento e del Bando” non sarebbero state “idonee ad essere computate ai fini del possesso del requisito delle presenze richiesto”. In conclusione, poi, si invitavano i docenti che avevano presentato domanda “ad effettuare opportuni controlli prima della chiusura dei lavori delle Commissioni”, prevista per il 16 dicembre 2014. Nel messaggio si faceva presente che, “qualora dovesse ravvisarsi un errore in merito, in sede di controllo, l’interessato potrà far pervenire al Magnifico Rettore istanza di ritiro della domanda presentata”, senza tuttavia specificare se tale controllo dovesse essere effettuato dai diretti interessati e/o dalle Commissioni appositamente istituite.
Con Decreto rettorale n. 2123 del 14 novembre 2014 venivano nominate le Commissioni di valutazione per l’attribuzione dell’incentivo una tantum, distinte per fascia di attribuzione e triennio di riferimento. Al termine dei lavori, la Commissione di valutazione dichiarava gli odierni ricorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando e li ammetteva al beneficio una tantum per l’anno 2013 (prof.ssa [#OMISSIS#]) e 2012 (prof. Gammaitoni). Successivamente, con Decreto rettorale n. 2427 del 30 dicembre 2014, venivano approvati gli atti della procedura selettiva e, con Decreto rettorale n. 1205 del 17 luglio 2015, veniva disposta la liquidazione degli importi.
Indi i ricorrenti ricevevano avviso ex art. 67 comma 1, D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 da parte della Procura presso la sez. Giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, nonché i D.R. nn.394 e 396 del 20 marzo 2017.
Con tali decreti rettorali veniva addebitata l’illegittima percezione degli emolumenti per gli anni 2012 e 2013, invitando i ricorrenti, come pure gli altri colleghi coinvolti, a restituire l’indebito entro il 21 aprile 17 provvedendosi in caso contrario, con vero e proprio atto unilaterale, a trattenere dagli erogandi stipendi le somme contestate.
La prof.ssa [#OMISSIS#] avrebbe dovuto corrispondere la somma di €.1.641,51 (anno 2013) mentre il prof. Gammaitoni la somma di €.1.831,88 (anno 2012): entrambi i docenti hanno provveduto a restituire le somme percepite mediante bonifico rispettivamente l’11 ed il 18 aprile 2017 pur con salvezza dei propri diritti.
Gli odierni ricorrenti hanno impugnato i suddetti D.R. nn. 394 e 396 unitamente al bando ed al regolamento approvato con D.R. 1764/2014, deducendo motivi di gravame così riassumibili:
I.Violazione dell’art. 18 della l. 241/90 e dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta: dalla normativa sopra richiamata, che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, si evince il generale principio secondo cui quest’ultima non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, con la conseguenza che l’Università non avrebbe mai potuto nell’impugnato bando chiedere l’autocertificazione ai docenti circa le presenze ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
II. Violazione dell’art. 79 norme di Ateneo sul calcolo delle assenze giustificate. Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Difetto e/o contraddittorietà della motivazione: il bando avrebbe contenuto del tutto equivoco quanto alla presunta non considerazione delle assenze giustificate dal computo delle presenze, specie alla luce dell’art. 79 del Regolamento Generale di Ateneo che invece prevede espressamente tale equiparazione; soltanto in via postuma l’Università avrebbe previsto ex novo tale esclusione e con modalità del tutto anomale ed illegittime ovvero con semplice email spedita dalla funzionaria Nuzzi; il provvedimento impugnato risulta inevitabilmente viziato da difetto di motivazione in quanto recepisce sic et simpliciter e senza un autonomo accertamento il rapporto della Guardia di Finanza.
Chiedono inoltre entrambi i ricorrenti la condanna dell’Università al risarcimento del danno per lesione del diritto della personalità all’onore e all’immagine connesso alla ampia diffusione della notizia tramite, oltre che la stampa locale, la trasmissione televisiva “Report” su Rai 3, danno quantificato in complessivi 20.000,00 euro.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Perugia, eccependo l’infondatezza del gravame, in considerazione dei seguenti elementi in sintesi riassumibili:
– con apposito Regolamento l’Ateneo ha introdotto il requisito minimale delle presenze ai Consigli di Facoltà e Dipartimento non incompatibile ai fini della liquidazione dell’incentivo per cui è causa con la normativa statale di riferimento;
– le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza dimostrerebbero la non veridicità delle autocertificazioni dei ricorrenti sulle presenze, pendendo all’uopo presso l’a.g.o. anche procedimento penale, tenuto in considerazione che il modello di domanda allegato al decreto di indizione della selezione prevedeva la barratura dell’apposita casella dedicata alle “assenze giustificate”;
– le censure rivolte nei confronti del bando, emanato nel 2014, per l’attribuzione dell’incentivo sarebbero del tutto inammissibili sia in quanto tardive, trattandosi di clausole a contenuto direttamente lesivo, sia per mancata notificazione nei confronti degli altri docenti quali controinteressati;
– il mancato possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti minimi per poter accedere all’incentivo;
– il carattere paritetico e non autoritativo dell’attività di recupero dell’indebito, con conseguente inapplicabilità della legge 241 del 90 anche in punto di contraddittorio procedimentale;
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
2.-E’ materia del contendere la legittimità degli atti con cui l’Università degli Studi di Perugia, sulla base di una informativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia del 3 marzo 2017, ha disposto il recupero delle somme precedentemente erogate in favore di numerosi docenti, tra cui i ricorrenti, a titolo di incentivo una tantum ai sensi dell’art. 29 c. 19, L. 240/2010 all’esito di procedura di tipo comparativo indetta con D.R. 1789 del 8 ottobre 2014 e definita con DD. RR. nn. 1207 e 1209 del 17 luglio 2015.
3. – Il citato art. 29 c. 19, L.240 demanda a decreto ministeriale l’indicazione di criteri e modalità anche per quanto riguarda “la selezione dei destinatari dell’intervento” specificando che il riconoscimento del beneficio debba comunque aver luogo “secondo criteri di merito accademico e scientifico”. L’art. 4 comma 1 lett c) del decreto interministeriale n. 665 del 2013 dispone, coerentemente, che le risorse siano attribuite esclusivamente secondo criteri di metodo accademico e scientifico, precisando che i procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati sono disciplinati dall’Università con proprio regolamento, osservando quali criteri il complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte.
A sua volta il Regolamento universitario emanato con D.R. n. 1764 del 2014 prevede all’art. 4 c. 2, lett c) che ciascuna Commissione nella prima fase del procedimento, valuti con riferimento alle attività gestionali anche il requisito minimo della partecipazione ad almeno il 50 % delle sedute dei Consigli di Dipartimento e limitatamente ai professori ordinari ed associati, ad almeno il 60 % delle sedute dei Consigli di Facoltà che si sono svolti nel triennio di riferimento.
3. – In limine litis va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., dei due ricorsi in epigrafe attesa l’evidente connessione oggettiva in considerazione dell’identità del “petitum”, della “causa petendi” e dei singoli motivi di gravame.
4. – Quanto all’ordine logico di esame dei motivi dedotti ritiene il Collegio di non essere vincolato al mero ordine di prospettazione effettuato da parte ricorrente, non avendo essa espresso al riguardo alcuna graduazione (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5) e dovendo dunque esaminare con priorità i motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfare pienamente l’interesse dedotto in giudizio, consistente nella spettanza delle somme ottenute a titolo di incentivo una tantum per gli anni di riferimento.
5. – Il recupero delle somme in questione è stato disposto sulla base dell’assunto per cui il bando, come integrato o comunque interpretato con la comunicazione per email inviata dalla dott.ssa Nuzzi il 9 dicembre 2014 avrebbe inserito la previsione circa la non computabilità delle “assenze giustificate” al fine del richiesto requisito di partecipazione ai due organi, a meno che non fossero state autorizzate con Decreto rettorale o dirigenziale.
Conseguentemente l’organo accertatore prima e poi il Rettore hanno desunto la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai docenti, i quali non computando le assenze, non raggiungevano l’autocertificato quorum di presenze unitamente alla natura di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle erogazioni di denaro a titolo di liquidazione dell’incentivo.
6. – Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto, non prevedendo anzitutto né il Regolamento né il bando la previsione dell’esclusione dal computo delle “assenze giustificate”.
Infatti l’art. 4 comma 3 del Regolamento e l’art. 5 comma 3 del bando si limitano a disporre ai fini della sussistenza dei requisiti minimi che questi “saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa del servizio, trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento, dichiarati nella domanda di partecipazione e verificati dagli uffici preposti. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall’ordinamento”.
A sua volta l’art. 79 del Regolamento Generale di Ateneo prevede al fine del quorum per la valida formazione dei consessi la rilevanza delle assenze giustificate, si da ingenerare nel silenzio del bando l’affidamento di numerosi docenti circa la presumibile [#OMISSIS#] anche ai fini dell’incentivo de quo.
L’art. 56 comma 2, dello Statuto d’Ateneo, parimenti, consente ai componenti degli organi collegiali dell’Università di giustificare la propria assenza alle riunioni.
Deve parimenti escludersi – diversamente da quanto argomentato dalla difesa erariale – che una simile previsione potesse desumersi dal modulo di domanda allegato A al D.R. 1789/2014, dal momento che la pur prevista casella da barrare da parte dei docenti inerente la presenza alle sedute del Consiglio di Dipartimento e di Facoltà per il triennio 2008/2010 nulla dice in punto di non computabilità delle assenze giustificate, confermando il silenzio del bando su tal specifico e decisivo punto.
6.1. – Giova poi evidenziare che l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla Pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative; pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando, esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; id. sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).
6.2. – Depone poi nel senso della rilevanza delle assenze giustificate, sempre nel silenzio del bando, anche il principio di ragionevolezza quale corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di uguaglianza (ex multis Corte Costituzionale sent. 2009 n. 137). Infatti ritenere come pretende l’Università che la partecipazione ad attività congressistiche universitarie, di ricerca scientifica o assistenziali non rilevi ai fini del raggiungimento delle soglie per l’attribuzione dell’incentivo di che trattasi sarebbe del tutto illogico ed irragionevole, oltre che contrario allo stesso principio costituzionale di buon andamento, rilevando tali attività, tra l’altro, ai fini dei trasferimenti premiali di risorse operati dal MIUR.
6.3. – Il silenzio del bando sulla computabilità o meno delle assenze giustificate è poi comprovato dalla stessa attività integrativa postuma effettuata tramite email del 9 dicembre 2014 dalla dott.ssa Nuzzi, responsabile dell’Area programmazione e procedure selettive del personale docente, la quale non avrebbe avuto alcun senso ove il bando avesse già contemplato tal requisito.
Ritiene il Collegio del tutto irrilevante la suddetta comunicazione tramite email ordinaria, completamente inidonea ad interpretare in via autentica né tantomeno ad integrare il contenuto del bando approvato con D.R, 1789 del 2014.
Per giurisprudenza pacifica – seppur maturata in tema di gare d’appalto ma estensibile ad ogni procedura di tipo concorsuale quali espressione dei comuni principi di trasparenza ed imparzialità – le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati; di conseguenza gli eventuali chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica, potendo esse essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1903; id. sez. V – 22 e 31 marzo 2016, nn. 1173 e 1271; id., 23 settembre 2015, n. 4441). Semmai, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al ritiro in autotutela del bando (nelle medesime forme ovvero con decreto rettorale) e all’emanazione di nuova lex specialis anche a tutela dell’affidamento ingenerato nei partecipanti in ordine alle prescrizioni dell’originario bando (Consiglio di Stato sez. IV, 6 aprile 2017, n. 1607).
Anche poi volendo ammettere, per mera ipotesi, una possibilità di interpretazione autentica o anche solo di fornire chiarimenti, l’Università avrebbe casomai dovuto procedere con le medesime forme di pubblicità del bando (ex multis T.A.R. Pescara sez. I, 11 giugno 2015 n. 248; Consiglio di Stato sez. III, 1 febbraio 2017, n. 435) per elementari ragioni – anche in questo caso – di trasparenza ed imparzialità, e non certo, del tutto irritualmente, tramite email ordinaria.
6.4. – Ne consegue, pertanto, la completa irrilevanza o comunque l’illegittimità della comunicazione integrativa del 9 dicembre 2014 avendo l’Università del tutto surrettiziamente effettuato una modifica circa la portata applicativa degli atti presupposti, in aperta violazione di fondamentali canoni dell’attività amministrativa.
7. – Alla luce delle suesposte considerazioni risultano fondate le assorbenti doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte nei confronti dei decreti rettorali nn. 394 e 396 impugnati, non sussistendo alcun indebito ex art. 2033 c.c. soggetto a recupero nè potendo, tantomeno, ritenersi non veritiere le dichiarazioni sostitutive presentate dai docenti interessati (tra cui la prof.ssa [#OMISSIS#] e il prof. Gammaitoni), sia per l’affidamento ingenerato dal bando e dalla normativa di Ateneo in ordine alla computabilità delle “assenze giustificate” sia, invero, perché soltanto con la email del 9 dicembre 2014 (ovvero dopo la presentazione dei termini per la presentazione delle domande) l’Università ha reso disponibili gli estratti delle presenze ai Consigli di Dipartimento e Facoltà, trattandosi di dati obbligatoriamente acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000 (richiamato nello stesso bando) oltre che nell’art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, quindi nemmeno autocertificabili (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1608).
8. – Quanto alla domanda risarcitoria, lamentano come detto gli odierni ricorrenti di aver subito una grave lesione della propria immagine in conseguenza dell’ampia diffusione mediatica della vicenda, non allegando articoli di stampa ma evidenziando l’ampio risalto dato nella trasmissione televisiva “Report” su Rai 3 del 3 aprile 2017.
Come noto, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato dal danneggiato nelle sue distinte componenti quale “danno conseguenza”, ammettendosi la prova del danno con ogni mezzo (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3400) ivi comprese le presunzioni semplici (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1835).
Ciò premesso, per quanto la diffusione mediatica della vicenda sia stata in parte dimostrata, non è provato da parte ricorrente anche il nesso causale tra la lamentata lesione dell’immagine ed il comportamento dell’Università, potendo derivare il discredito dell’opinione pubblica soprattutto dalle non corrette modalità con cui la vicenda è stata riportata dai media, risultando del tutto fuorviante e non aderente ai fatti di causa qualificare i docenti quali “furbetti” o “furbacchioni” ecc. prendendo a riferimento fattispecie desunte da altri fatti di cronaca del tutto diverse.
Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, per mancata dimostrazione del nesso di causalità tra attività illegittima e danno non patrimoniale, dal momento che ai fini del risarcimento del danno cagionato da attività provvedimentale della p.a., il danneggiato deve dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ossia danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità, dolo o colpa del danneggiante (ex multis T.A.R. Sardegna, sez. II, 23 dicembre 2013, n. 958; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 25 settembre 2017, n. 4483).
9. – Per i suesposti motivi le domande di annullamento di cui ad entrambi i ricorsi sono fondate e vanno accolte, con l’effetto dell’annullamento dei D.R. nn. 394 e 396 del 20 marzo 2017 e conseguente diritto dei ricorrenti alla spettanza delle somme ricevute a titolo di incentivo una tantum per l’anno 2013 ([#OMISSIS#]) e 2012 (Gammaitoni); vanno invece respinte le domande di condanna al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, così decide:
a) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla i DD.PP.RR. nn. 394 e 396 del 20 marzo 2017 impugnati, come da motivazione.
b) respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università degli Studi di Perugia alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti, in misura di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 15/02/2018