Il termine di un anno, decorrente dalla conferma nel ruolo dei ricercatori, previsto dall’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi prestati anteriormente l’entrata in ruolo non ha natura perentoria. La pretesa al riconoscimento dei servizi pre-ruolo dei ricercatori confermati ex art. 103, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 è, invece, assoggetta al termine prescrizionale ordinario decennale. Ciò perché tale riconoscimento non inerisce a uno status del pubblico dipendente, ma costituisce un diritto soggettivo; d’altro canto, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, ex art. 2948 c.c., solo per quella parte della domanda diretta a conseguire le differenze retributive spettanti in correlazione con il diritto rivendicato. (in senso analogo, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 753; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 754; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 239)
Nell’ipotesi in cui esista una norma incostituzionale sulla cui base è stato adottato un atto e sono stati corrisposti degli emolumenti di importo inferiore a quanto in realtà dovuto, nulla impedisce che l’interessato possa agire denunciando nelle sedi competenti l’incostituzionalità della norma. Né può ritenersi che l’intervento di una sentenza della Corte costituzionale sia idoneo a rimettere in termini l’interessato, dato che l’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità trova un limite negli effetti che la norma incisa ha prodotto, non solo in conseguenza della preclusione nascente da giudicato, ma anche dalla scadenza di termini di prescrizione o di decadenza (nel caso di specie, si nega che la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 abbia rimesso in termini l’interessato per quel che concerne differenze retributive e gli interessi legali in astratto dovuti in base a detta pronuncia).
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 9 giugno 2015, n. 237
Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
N. 00237/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Cervellini, [#OMISSIS#] Aquilone, [#OMISSIS#] Sgavicchia, [#OMISSIS#] Di Silvestro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Sanctis, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Lino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fabrizi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fraschetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Angelo Leoni, [#OMISSIS#] Mari, Primo Pallozzi, [#OMISSIS#] Rendine, [#OMISSIS#] Tempesta, [#OMISSIS#] Tiberi, [#OMISSIS#] Tozzi, [#OMISSIS#] Tranquilli, [#OMISSIS#] Gatta, [#OMISSIS#] Lo Cicero, [#OMISSIS#] Cervelli, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Granati, Massimo Sciarratta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Salvatore Magno, Angelo Chialastri, [#OMISSIS#] Presta, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Lizza, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, Via XX Settembre, 27;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’esecuzione giudicato formatosi su decreto della corte di appello di Perugia n. 348 del 26.02.2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in favore degli odierni istanti :
– la somma di € 10.250,00 per ciascuno, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
– le spese del giudizio, liquidate in € 465,00 compensate per la metà , oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. – Il decreto è passato in giudicato; l’Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto, ma deducendo e documentando di avere provveduto al pagamento dell’importo dovuto.
3. – Non resta al Collegio che dare atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del comportamento diligente dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro duecento/00 (200,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Con Ordinanza Collegiale n. 130 del 22 Febbraio 2016 è stata disposta la correzione errore materiale della presente sentenza e precisamente nella pagina 3, ai righi 15 e 16 del dispositivo, la denominazione “in favore del ricorrente” è sostituita da “in favore del difensore dichiarato antistatario”. Perugia, 22 Febbraio 2016