L’atto di assenso del dipendente pubblico è indefettibile per il perfezionamento della fattispecie contemplata dall’art. 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 340, atteso che trattasi di attività didattica frontale aggiuntiva rispetto a quella “integrativa” che, più propriamente, caratterizza il profilo dei ricercatori di ruolo. Di qui la previsione, in vista dell’affidamento di taluni corsi e moduli, di uno strumento pattizio in luogo di quello tipicamente autoritativo ed unilaterale ad opera della P.A., nonché la necessità che detto assenso sia formalmente ottenuto per iscritto o comunque verbalizzato all’esito di uno specifico incontro tra soggetti interessati (università e candidato docente). Senza che a tal fine possa mai ritenersi applicabile lo strumento del silenzio assenso e ciò nella dirimente considerazione per cui l’istituto del silenzio-assenso va applicato agli organi della P.A. e non anche al personale di quest’ultima.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 9 ottobre 2015, n. 469
Rigetto istanza di aspettativa
N. 00469/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2015, proposto da:
Barbara [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Centofanti, presso il cui studio in Perugia, Via Fani n. 14, è elettivamente domiciliata;
contro
Università per Stranieri di Perugia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
per l’annullamento
– per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 27 aprile 2015 di concessione di un periodo di aspettativa di dieci mesi ex art. 7 L. 30 dicembre 2010 n. 240 e per l’annullamento dell’atto di diniego del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia in data 04 giugno 2015;- della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia 28 aprile 2015 nella parte in cui è stato disposto il conferimento alla dr.ssa Barbara [#OMISSIS#], senza previa acquisizione del suo ambito del Corso di Laurea Lingua e cultura italiana per l’insegnamento per stranieri (LiCI-In) II anno;- nonchè di ogni atto preliminare, connesso o conseguente ai due atti suindicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il dott. Massimo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
1. la ricorrente, ricercatrice presso l’Università per Stranieri di Perugia, presentava istanza di aspettativa, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 240 del 2010, onde poter svolgere un (ulteriore) periodo di didattica e di ricerca presso la Columbia University di New York;
2. l’amministrazione universitaria di appartenenza rigettava la predetta istanza per le ragioni così di seguito sintetizzate: a) l’allontanamento ulteriore della ricorrente avrebbe compromesso il progetto di rilancio che l’università si è prefissato; b) a tal fine, fondamentale si appalesa l’esperienza maturata dalla ricorrente proprio all’estero; c) l’organico di docenti disponibili si è ulteriormente ristretto; d) alla stessa ricorrente è stato poi già assegnato uno specifico insegnamento (Glottologia) per il prossimo anno accademico 2015-2016;
3. tale deliberazione, unitamente alla deliberazione in data 28 aprile 2015 con cui si conferiva l’insegnamento Glottologia, veniva impugnata per i motivi di seguito indicati: a) violazione della disposizioni in materia di silenzio-assenso atteso che, mentre l’istanza veniva presentata via mail in data 27 aprile 2015, l’amministrazione universitaria adottava delibera di rigetto soltanto in data 4 giugno 2015, dunque oltre il termine di trenta giorni a tal fine previsto dalla legge; b) con particolare riferimento alla predetta deliberazione in data 28 aprile 2015, violazione dell’art. 6 della legge n. 340 del 2010 nella parte in cui il citato insegnamento Glottologia veniva conferito in difetto del prescritto assenso della ricorrente; c) difetto di motivazione, quanto alla delibera di rigetto in data 4 giugno 2015;
4. si costituiva in giudizio l’amministrazione universitaria per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione;
5. alla camera di consiglio del 23 settembre 2015, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che:
1. L’utilizzo di una semplice mail di posta elettronica (non altrimenti certificata) non costituisce fonte idonea di provenienza, onde far scattare i termini per il maturarsi del silenzio-assenso, atteso che gli unici strumenti riconosciuti a tal fine dalla legge sono quelli dettagliatamente individuati (tra questi, firma digitale e posta elettronica certificata) dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale). Disposizione questa del resto espressamente richiamata dall’art. 38 del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) ai fini della validità di istanze da presentare per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Né potrebbe ritenersi applicabile al caso di specie, al netto di ogni considerazione circa la specialità della normativa testé richiamata, la disposizione codicistica di cui all’art. 2719 cod. civ., la quale attiene a ben diversa ipotesi (copie fotografiche). Lo specifico motivo deve dunque essere rigettato, non essendosi maturata alcuna fattispecie di silenzio assenso;
2. quanto alla delibera in data 28 aprile 2015, con la quale è stato conferito alla ricorrente l’insegnamento Glottologia, è pacifico in punto di fatto come la ricorrente non abbia formalizzato in questa direzione alcun atto di assenso. Atto questo da ritenere piuttosto indefettibile per il perfezionamento della fattispecie contemplata dall’art. 6, comma 4, della legge n. 340 del 2010, atteso che trattasi di “attività didattica frontale” comunque aggiuntiva rispetto a quella “integrativa” che, più propriamente, caratterizza il profilo dei ricercatori di ruolo (art. 6, comma 3, legge n. 340 cit.). Di qui la previsione, in vista dell’affidamento di taluni corsi e moduli, di uno strumento pattizio in luogo di quello tipicamente autoritativo ed unilaterale ad opera della PA, nonché la necessità che detto assenso sia formalmente ottenuto per iscritto o comunque verbalizzato all’esito di uno specifico incontro tra soggetti interessati (università e candidato docente). Senza che a tal fine possa mai ritenersi applicabile lo strumento del silenzio assenso (come sostenuto dalla difesa erariale, dal momento che la ricorrente non si sarebbe opposta a detto conferimento nel termine di trenta giorni dalla delibera), e ciò nella dirimente considerazione per cui l’istituto del silenzio-assenso va applicato agli organi della PA e non anche al personale di quest’ultima. Da quanto detto deriva l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione universitaria e dunque della delibera di conferimento in data 28 aprile 2015;
3. stante l’illegittimità sopra evidenziata cade, di conseguenza, uno dei presupposti fondamentali su cui poggia il rigetto dell’istanza di aspettativa, ossia il già avvenuto conferimento di un incarico di insegnamento. A ciò si aggiunga che, quanto alle restanti ragioni (esigenze di rilancio, penuria di docenti, esperienza maturata dalla ricorrente), esse non si discostano di molto da quanto già affermato nel precedente diniego che già ha formato oggetto di sospensione in sede giurisdizionale (cfr. Tar Umbria, ord. n. 151 del 19 novembre 2014; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 460 del 28 gennaio 2015) e di successivo autoannullamento in sede amministrativa (decreto rettorale n. 52 in data 10 marzo 2015). Deve dunque ribadirsi, anche in questo caso, la sussistenza di una motivazione incongrua ed insufficiente, tenuto conto in particolare che: a) la ricorrente non ha ancora complessivamente raggiunto il periodo massimo quinquennale previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 30 del 2010; b) il progetto didattico e di ricerca che si svolgerebbe presso la Columbia University è pienamente coerente con le finalità e gli indirizzi dell’università perugina; c) tale esperienza apporterebbe ulteriore arricchimento professionale alla ricorrente; d) essa sarebbe peraltro coerente con i principi ispiratori della riforma del 2010, la quale fa espresso riferimento alle migliori esperienze diffuse a livello internazionale (c.d. benchmarking) quale parametro di crescita delle università italiane in termini di maggiore qualità (cfr. art. 1, comma 4, legge 340 del 2010). Il tutto senza omettere, è bene sottolineare, che per svolgere quel particolare insegnamento (glottologia) già altri docenti del suddetto ateneo hanno ampiamente manifestato la propria personale disponibilità (cfr. mail in data 7 luglio 2015 del prof. Dolci).
Ritenuto dunque di accogliere il presente ricorso, con conseguente annullamento delle due delibere rispettivamente in data 28 aprile 2015 (conferimento corso Glottologia) e in data 4 giugno 2015 (rigetto istanza aspettativa).
Ritenuto infine di compensare le spese di lite, attesa la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
Massimo [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)