TAR Veneto, Venezia, Se. I, 31 maggio 2017, n. 544

Professore ordinario-Chiamata in ruolo-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2017-05-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

Contenuto sentenza

N. 00544/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 560 del 2015, proposto dal 
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, S. Croce, n. 461
contro
Università IUAV di Venezia, in persona del Rettore pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, San [#OMISSIS#], n. 63 
nei confronti di
prof. [#OMISSIS#] Andres Albrecht, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Polacco e [#OMISSIS#] Crismani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Minesso, in Venezia-Mestre, via Ospedale, n. 9
a) con il ricorso originario:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– del decreto a firma del vice direttore del Dipartimento di Culture del Progetto del 18 dicembre 2014, pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo dal 9 gennaio 2015 all’8 febbraio 2015, prot. n. 184 dell’albo n. 3, contenente l’approvazione dell’attività della Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento per il bando ORD 01-2014 e la proposta al Consiglio di amministrazione dello IUAV della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia del candidato [#OMISSIS#] Albrecht per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica (settore scientifico disciplinare: Composizione architettonica e urbana – ICAR 14) a decorrere dal 23 dicembre 2014;
– dell’eventuale chiamata del prof. [#OMISSIS#] Albrecht nel ruolo di professore ordinario, dell’eventuale sua assunzione e presa di servizio, e di ogni atto connesso, presupposto e conseguente
b) con i motivi aggiunti
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– del decreto del Rettore dell’Università IUAV di Venezia rep. n. 566/2014, prot. n. 26142 del 23 dicembre 2014, recante autorizzazione alla chiamata nel ruolo di professore universitario di prima fascia, tra gli altri, del prof. [#OMISSIS#] Albrecht;
– del decreto del Rettore dell’Università IUAV di Venezia rep. n. 568/2014, prot. n. 26147 del 23 dicembre 2014, recante nomina a professore ordinario del prof. [#OMISSIS#] Albrecht;
– in quanto necessario, del decreto a firma del direttore del Dipartimento di Culture del Progetto n. 256/2014, prot. n. 26041 del 22 dicembre 2014, recante approvazione degli atti della Commissione e proposta di nomina del prof. [#OMISSIS#] Albrecht nel ruolo di professore di prima fascia.
Visti il ricorso originario, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto il controricorso dell’Università IUAV di Venezia;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la memoria di replica del prof. [#OMISSIS#] A. Albrecht;
Viste l’ordinanza collegiale n. 504/15 dell’8 maggio 2015 e la documentazione inviata dalla P.A. in ottemperanza alla stessa;
Vista, altresì, l’ordinanza n. 261/15 del 9 luglio 2015, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista la memoria conclusiva della difesa erariale;
Vista l’istanza del ricorrente del 3 gennaio 2017, con la quale il medesimo dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso originario e con i motivi aggiunti indicati in epigrafe il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato i provvedimenti e atti del pari indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i dedotti motivi di legittimità;
Considerato che si sono costituiti in giudizio l’Università IUAV di Venezia ed il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Andres Albrecht, depositando memorie difensive e resistendo alle pretese della parte ricorrente;
Considerato che il Tribunale ha disposto istruttoria con ordinanza n. 504/15 dell’8 maggio 2015, la quale ha altresì sospeso in via interinale l’efficacia degli atti impugnati;
Considerato che l’Università ha depositato il 20 maggio 2015 la richiesta documentazione;
Considerato che l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 261/15 del 9 luglio 2015;
Considerato che il 4 gennaio 2017 il ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto, alla luce di detta istanza, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Fenicia, Primo Referendario
Pubblicato il 31/05/2017