Per l’ammissione al dottorato e alle relative borse, rileva unicamente l’idoneità alla ricerca dimostrata nell’ambito dei temi che sono stati assegnati dalla commissione di esame, senza alcuna distinzione di rilevanza e, conseguentemente, senza possibilità di discriminare i candidati in base all’eventuale esercizio o meno dell’opzione per una delle tematiche vincolate, trattandosi di materie parimenti equivalenti.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 11 settembre 2013, n. 1095
Dottorato di ricerca-Graduatoria finale ammissione
N. 01095/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Bardino, [#OMISSIS#] Arata, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Bardino in Venezia-Mestre, via Rosa, 29;
contro
Universita’ Degli Studi Di Venezia Ca’ Foscari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Bianchini, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Matteis, [#OMISSIS#] Tassetto, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, -OMISSIS-, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Curato, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
per l’annullamento
della graduatoria finale del concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato con borsa di studio afferenti alla scuola dottorale di ateneo 28° ciclo (a.a. 2012/2013) relativa al dottorato in diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, approvata con decreto del direttore della scuola dottorale di ateneo n. 8 del 7.5.2012 prot. n. 151, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ Degli Studi Di Venezia Ca’ Foscari e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e -OMISSIS-
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. [#OMISSIS#] Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 01.03.2012 del Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, veniva indetto il concorso per l’ammissione ai Corsi di dottoratoafferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 28° ciclo (a.a. 2012/2013), tra i quali quello relativo al Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro (Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”). In particolare, per tale Corso, venivano messi a concorso sei posti con borsa di studio, due delle quali finanziate rispettivamente dall’Autorità Portuale dì Venezia e dalla Fondazione Studium Generale Marcianum, sei posti senza borsa di studio e due posti in soprannumero.
2. Ai fini dell’assegnazione di una delle due borse di dottorato finanziate mediante convenzioni con fondi extra Ateneo (c.d. borse di dottorato a tematica vincolata), i concorrenti avrebbero dovuto esercitare un’opzione in sede di compilazione telematica della domanda impegnandosi a svolgere ricerche nei seguenti temi: “Poteri delle Autorità Portuali in tema di navigabilità, sicurezza e pianificazione del territorio” (convenzione Autorità portuale Venezia) e “Ragionamento giuridico, tradizioni religiose e culture nazionali. II diritto tra culture nazionale e globalizzazione” (convenzione Fondazione Studium Generale Marcianum).
3. Sul punto, l’art. 5 del bando specificava infatti che «i candidati che intendono concorrere per borse di dottorato di studio vincolate allo svolgimento di una determinata ricerca, tra quelle eventualmente previste nell’Allegato “A”, dovranno indicare il relativo codice nel questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda».
4. L’esame di ammissione si articolava, poi, in:
a) una prova scritta, uguale per tutti i concorrenti, su tracce attinenti a ciascuna delle macro aree del dottorato di ricerca – diritto privato; diritto commerciale, diritto del lavoro, legislazione portuale e della navigazione (cfr. Allegato “A” del bando) – fra le quali i candidati avrebbero potuto liberamente scegliere quella da svolgere;
b) in una prova orale che richiedeva la conoscenza delle tematiche del Dottorato e la discussione sulla prove scritta nonché, solo per chi avesse espresso l’opzione per le borse a tematica vincolata, la buona conoscenza, rispettivamente, della “legislazione portuale e diritto della navigazione marittima” e degli “istituti giuridici nei quali principalmente trovano espressione le tradizioni religiose” (cfr. verbale di riunione preliminare della Commissione in data 23.4.2012).
5. Quanto ai titoli valutabili, per un punteggio complessivo di 25 punti su un totale di 100, il bando indicava tassativamente, quali “titoli obbligatori”, la “laurea specialistica/magistrale o dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il DM 509/99, o analogo titolo accademico conseguito all’estero con indicazione degli esami sostenuti”, e, quali “titoli facoltativi scientifici”, le “pubblicazioni sui temi attinenti ai curricula dottorali”, nonché altri titoli quali “master, frequenza a corsi universitari di perfezionamento o specializzazione, anche linguistica, borse post laurea, tirocini, lettere di accredito da parte di docenti italiani o stranieri” (cfr. Allegato “A” del bando).
6. La dott.ssa A. -OMISSIS-presentava domanda di partecipazione al concorso in questione, senza esercitare l’opzione per le borse a tematica vincolata e indicando, quali titoli valutabili, la laurea in giurisprudenza, conseguita con un punteggio di 110/110, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del lavoro, la qualifica di mediatore civile e commerciale, un First Certificate in English, Level B2, un D.A.L.F. e una lettera di raccomandazione redatta dal proprio relatore in sede di tesi di laurea.
7. Classificatasi al settimo posto della graduatoria dei candidati ammessi al dottorato di ricerca (sul totale di 14 posti disponibili) e prima fra gli esclusi dall’assegnazione della borsa di studio, con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione e ai controinteressati, la dott.ssa -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del Decreto del Direttore della Scuola Dottorale di Ateneo n. 8, prot. n. 151 del 07.05.2012, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria finale del Concorso per l’ammissione al Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, lamentando «la grave violazione da parte della commissione esaminatrice delle disposizioni del bando regolanti lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte ed orali delle candidate -OMISSIS-, che la precedono in graduatoria, nonché la violazione da parte della commissione esaminatrice delle disposizioni del bando relative alla valutazione dei titoli».
8. La ricorrente ha, in particolare, articolato i seguenti motivi di ricorso:
I.) «illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del Bando di concorso, per violazione del principio di autolimite interno, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento in fatto e diritto; illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: le candidate -OMISSIS- concorrenti per i 4 posti della borsa di studio “ordinaria” (ovvero a tematica non vincolata) sono state esaminate e valutate in relazione a materie estranee alle tematiche del Dottorato di ricerca in Diritto Europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro e afferenti la diversa borsa di studio a tematica vincolata finanziata dalla Fondazione Marcianum), risultando illegittimamente collocate nella graduatoria finale e illegittimamente assegnatarie della relativa borsa di studio» (a tematica non vincolata).
Infatti, benché le citate concorrenti non avessero optato per alcuna delle due borse a tematica vincolata, e dunque (secondo la ricorrente) non potessero validamente concorrere per l’assegnazione delle stesse, avrebbero svolto entrambe la prova scritta in relazione ad uno dei due titoli specificamente previsti per il percorso della borsa a tematica vincolata “28-02” (Fondazione Marcianum) e sarebbero state del pari esaminate su temi afferenti a tale tematica. La commissione esaminatrice, dunque, avrebbe errato nel valutare positivamente tali prove scritte considerando il relativo punteggio come utile sia per l’ammissione alla prova orale sia, successivamente, per la formazione della graduatoria finale, poiché in tal modo avrebbe alterato la valutazione comparativa, violando i criteri stabiliti dal bando (che distinguerebbe nettamente i quattro posti della borsa di studio ordinaria da quella a tematica vincolata) e quelli specificati nella riunione preliminare dalla commissione medesima (in cui si ribadisce il collegamento fra esame e oggetto di ricerca). Le tematiche della Fondazione Marcianum non comparirebbero, infatti, fra le “tematiche di ricerca” riportate nell’apposita sezione del bando e dunque non potrebbero essere ritenute oggetto del dottorato di ricerca per le borse di studio dottorali ordinarie, con conseguente “incomunicabilità” tra le due tipologie di borse di studio sia per quanto riguarda lo svolgimento delle prove di esame, sia per la valutazione comparativa dei candidati.
II.) «Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del Bando di concorso, del principio di autolimite interno, degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di affidamento, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: la commissione esaminatrice ha valutato ì titoli secondo criteri non presenti nel bando di concorso e disattendendo al contempo i criteri espressamente previsti nella lex specialis».
Infatti, ai fini della verifica comparativa della maggiore o minore aderenza della formazione dei candidati alle tematiche proprie del dottorato, il bando avrebbe richiesto di operare una valutazione comparativa non del solo voto di laurea ma anche degli esami sostenuti. La commissione, invece, avendo utilizzato, come criterio esclusivo di valutazione del titolo “laurea”, il voto finale conseguito, avrebbe ingiustamente penalizzato la ricorrente poiché dalla considerazione anche degli esami di quest’ultima sarebbe emerso che, nelle materie attinenti al dottorato, costei avrebbe «sostenuto un numero maggiore di esami» rispetto alle candidate che la precedono in graduatoria. Peraltro, la commissione avrebbe illegittimamente attribuito 4 punti alla dott.ssa -OMISSIS-per le pubblicazioni, in violazione dei criteri stabiliti in sede di riunione preliminare, trattandosi da un lato di pubblicazione con due coautori e dunque non riferibile direttamente alla candidata, dall’altro, di pubblicazione priva di idonea attestazione circa il fatto che fosse in corso di pubblicazione.
III.) «Violazione del Bando di concorso, degli art. 3 e 97 Cost. difetto di motivazione ed istruttoria: le candidate -OMISSIS- sono state ammesse alla procedura concorsuale in assenza dei requisiti previsti dal Bando di concorso».
La ricorrente lamenta, al riguardo, che la candidata -OMISSIS-avrebbe presentato «un certificato originale di laurea e degli esami sostenuti anziché la dichiarazione sostitutiva come previsto dal bando», omettendo altresì di produrre copia della carta di identià in corso di validità, mentre la -OMISSIS- non avrebbe presentato l’Allegato “B”.
IV.) «Violazione del principio di autolimite e della par condicio, degli artt. 3 e 97 Cost.» in quanto le candidate -OMISSIS-e-OMISSIS- avrebbero apposto negli elaborati scritti evidenti segni di riconoscimento. In particolare, «la prima ha riportato nei margini “foglio l e foglio 2”, la seconda ha tracciato una linea continua dopo i titoli e riportato i numeri di pagina».
9. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
10. Si sono inoltre costituite in giudizio le controinteressate -OMISSIS-e -OMISSIS-chiedendo del pari la reiezione del gravame, siccome inammissibile o comunque infondato.
11. Con ordinanza n. 573 del 2012 adottata in esito alla camera di consiglio del 13 settembre 2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari avanzata con il ricorso.
12. All’udienza del 6 giugno ‘13, dopo rituale discussione dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Ed invero, l’intero gravame poggia sulla premessa logica secondo cui, nella procedura selettiva in esame, ricorrerebbe una diversità di afferenza di materie e conseguentemente di regimi di selezione dei candidati cui aggiudicare le due borse di studio a “tematica vincolata”, rispetto a quelli concorrenti per le restanti quattro borse a tematica “ordinaria”.
2.1. Tale assunto è privo di fondamento.
2.2. Ed invero, premesso che la legge concorsuale non forma oggetto di impugnazione, deve rilevarsi, al riguardo, che la pretesa incomunicabilità fra le due categorie di borse di studio ordinarie e a tematica vincolata non risulta formalizzata in alcuna specifica prescrizione del bando, e ciò pur a seguito dell’eventuale e facoltativo esercizio dell’opzione per una di quelle vincolate.
2.3. Al contrario, il criterio desumibile da una lettura sistematica della legge concorsuale risulta essere quello della pari conferenza di tutte le tematiche (vincolate e non), così come delle relative borse, alla stessa area scientifica di ricerca, cui consegue il medesimo ed unico titolo di “Dottorato in diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro”.
2.4. Tale pari conferenza si è concretizzata, dunque, nella unicità della procedura selettiva, con conseguente unicità della prova di esame (sia scritta sia orale) e della relativa graduatoria finale, garantendo così la possibilità di scelta per ciascun candidato, anche “non optante”, di svolgere una fra le tracce scritte fornite dalla Commissione in relazione a tutte le tematiche di ricerca comprese nel dottorato de quo. Segnatamente, nella specifica sezione del bando di concorso intitolata “Tematiche di ricerca”, vengono indicate le seguenti materie: “Diritto privato europeo dei contratti con i consumatori; Diritto privato europeo dei contratti commerciali; Diritto della concorrenza; Fonti del diritto europeo dei contratti; I contratti di lavoro; Diritto comunitario comparato e del lavoro; Diritto della navigazione marittima e legislazione portuale; Diritto costituzionale comparato; Storia del diritto; Filosofia del diritto”. Cosicché risulta evidente, anche da tale elencazione, che non ricorre alcuna distinzione fra tematiche c.d. vincolate e non.
2.5. Inoltre, la stessa disciplina dettata dal bando smentisce l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui la borsa vincolata non potrebbe essere assegnata se non a chi ne ha espresso preferenza. Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del bando di gara, in caso di mancata opzione per borse a tematica vincolata, “la commissione potrà proporne la assegnazione ad uno dei candidati utilmente collocati in graduatoria, sulla base degli esiti della selezione e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla relativa Convenzione”. Pertanto, ove, per una qualunque ragione, non vi siano candidati idonei all’attribuzione di una borsa vincolata, anche i candidati che non hanno espresso tale preferenza possono concorrere alla relativa assegnazione.
2.6. La previsione della preferenza risulta dunque logicamente volta a garantire al finanziatore esterno all’Ateneo l’effettivo svolgimento della ricerca che dovrà finanziare. Infatti, il candidato che ha esercitato la preferenza, ove risultasse idoneo, non potrebbe giammai rifiutarsi di svolgerla, mentre, qualora mancassero aspiranti “optanti” idonei, sussisterebbe comunque il potere della commissione di proporre per lo svolgimento del tema di ricerca vincolato un candidato risultato idoneo ancorché non “optante”.
2.7. Quanto poi all’affermazione secondo la quale i candidati che non abbiano espresso una siffatta opzione non potrebbero svolgere la relativa traccia scritta (come nel caso delle -OMISSIS-), l’argomento è smentito dalla lettera dal bando il cui allegato “A”, che ne è parte integrante, il quale testualmente dispone che il candidato “svolgerà una traccia a sua scelta” fra quelle assegnate su “argomenti attinenti alle tematiche del dottorato, una per ciascun percorso”, dovendosi perciò escludere che la scelta della traccia risultasse legata alla previa espressione di preferenza per un determinato percorso di ricerca.
2.8. Del resto, da un lato, il richiamo nel bando delle convenzioni esterne comporta che le relative tematiche debbano essere considerate quali specifico oggetto del Dottorato (cfr. art. 6, comma e, e art. 7, comma7), dall’altro, sul piano logico, solo la regola della libertà di scelta della traccia garantisce l’anonimato delle prove scritte, essendo spostata la verifica dell’opzione (ai fini dello svolgimento della prova orale) ad un momento successivo all’apertura delle buste.
2.9. Ne deriva che, per l’ammissione al dottorato in questione e alle relative borse, rilevi unicamente l’idoneità alla ricerca dimostrata nell’ambito dei temi che sono stati assegnati dalla commissione di esame, senza alcuna distinzione di rilevanza e, conseguentemente, senza possibilità di discriminare i candidati in base all’eventuale esercizio o meno dell’opzione per una delle tematiche vincolate, trattandosi di materie parimenti equivalenti.
3. Quanto alle ulteriori contestazioni circa la conduzione della prova orale da parte delle candidate -OMISSIS-, se ne deve rilevare l’infondatezza in fatto, posto che entrambe sono state interrogate non solo dal professore esponente del Marcianum, avente peraltro posizione pariordinata a quella degli altri quattro commissari, ma anche dal Presidente della commissione e “su temi di diritto privato” (cfr. dichiarazione del Presidente della commissione del 13 luglio 2013).
4. Passando all’esame della seconda censura, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato con il ricorso, la valorizzare del voto di laurea anziché degli esami sostenuti è frutto di una specifica scelta operata dalla commissione di esame (cfr. verbale della riunione preliminare: “la commissione precisa che la valutazione del curriculum non viene autonomamente compiuta, rientrando la stessa nelle valutazioni del voto di laurea, del titolo e delle pubblicazioni e degli altri titoli”).
4.1. Tale scelta non appare censurabile né sotto il profilo della coerenza con la lettera del bando, che non considera espressamente gli esami come oggetto e/o criterio di valutazione comparativa, né sotto il profilo dell’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa poiché assegna agli esami la sola funzione di indicatore esplicativo della carriera del candidato, in considerazione della eterogeneità delle classi di laurea ritenute ammissibili alla selezione, oggettivando quanto più possibile la valutazione in ordine al merito da riconoscere al percorso di studi universitari effettuato (anche all’estero), mediante la valorizzazione del solo voto di laurea .
4.2. Quanto all’ulteriore contestazione concernente la pretesa illegittima valutazione delle pubblicazioni presentate dalla candidata -OMISSIS- si deve osservare che, da un lato, non emerge che sia stato attribuito alcuno specifico rilievo alla prima pubblicazione, dall’altro, la seconda pubblicazione, trattandosi di un “estratto anticipato”, soddisfa pienamente il parametro posto dalla commissione dell’essere il lavoro “in corso di stampa”.
4.3. Inoltre, con riguardo alla contestazione del punteggio conseguito dalla ricorrente in relazione ai propri “titoli facoltativi”, il Collegio osserva che la valutazione dei titoli professionali non è inclusa nel bando, coerentemente con la natura scientifica dell’attività di ricerca richiesta dal dottoratodi ricerca in esame.
5. Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato.
5.1. Innanzitutto, ancorché la clausola del bando recitasse “è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione”, deve considerarsi del tutto ammissibile il certificato (contenente l’indicazione degli esami sostenuti) presentato in originale sulla base del generale principio di equipollenza fra la dichiarazione “sostituita” e quella “sostitutiva”, essendo del pari inconferente il rilievo della mancata presentazione di un documento di identità richiesto esclusivamente ai fini dell’autocertificazione. In secondo luogo, risulta ugualmente infondata anche la contestazione della mancata esclusione della -OMISSIS- per non aver presentato l’allegato B, contenente “l’elenco del titoli e delle pubblicazioni presentate”, posto che tale allegato non incide sul contenuto dei requisiti di ammissione, avendo natura meramente descrittiva/ordinatoria dei titoli che si intendono presentare.
6. Quanto, infine, ai pretesi segni di riconoscimento (asseritamente contenuti nelle tracce scritte delle candidate -OMISSIS-e-OMISSIS-), tenuto conto della loro natura, essi non risultano astrattamente idonei a fungere da elemento di identificazione in quanto privi di alcuna oggettiva anomalia, così da non comportare alcuna compromissione dell’anonimato delle prove scritte a tutela della par condicio dei concorrenti.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto sotto tutti i profili.
8. Tuttavia, considerata la complessità delle questioni sollevate, con particolare riguardo all’interpretazione del bando di concorso in ordine alla posizione assunta dai candidati “non optanti” rispetto alle tematiche di ricerca c.d. vincolate e del regime della “preferenza”, ricorrono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Coppari, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)