La disciplina in materia di partecipazione, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica in sede di valutazione, operata dal collegio docenti, del dottoranto, atteso che, trattandosi di un giudizio sulla preparazione scientifica di un soggetto, sarebbe assurdo ammettere la sua partecipazione al giudizio stesso in funzione collaborativa.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 12 novembre 2012, n. 1369
Dottorato di ricerca-Non ammissione ultimo anno dottorato-Applicabilità disciplina partecipazionee legge 7 agosto 1990, n. 241
N. 01369/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Brancia, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Bertoli, [#OMISSIS#] Dapas, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;
contro
Universita’ degli Studi di Padova, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
per l’annullamento
del provvedimento rettorale 5.11.2011 n. 218 di non ammissione della dott. [#OMISSIS#] Brancia al III anno di dottoratodi ricerca in Ingegneria gestionale ed estimo e conseguente esclusione dalla Scuola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. [#OMISSIS#] Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, ammessa nell’a.a. 2008-2009 al I anno della Scuola di dottorato di ricerca in “Ingegneria gestionale ed estimo, indirizzo Ingegneria gestionale” presso l’Università di Padova e ammessa, successivamente, al II anno, al termine di quest’ultimo non veniva ammessa al terzo anno in quanto, nonostante i ripetuti richiami ad una proficua produttività, non aveva raggiunto gli obiettivi propri del secondo anno.
Avversava tale determinazione l’interessata denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili.
Resisteva in giudizio l’intimata Amministrazione opponendo l’infondatezza del proposto gravame, del quale conseguentemente chiedeva la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 31 ottobre 2012.
DIRITTO
1.- Eccepisce anzitutto la ricorrente l’illegittimità del provvedimento rettorale per difetto di motivazione.
La censura non può essere condivisa.
L’art. 18, V comma del ”Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca” prevede che “ai fini dell’iscrizione dei dottorandi agli anni successivi è necessario che:…. b) entro il 15 dicembre di ogni anno il Collegio Docenti valuti l’attività svolta dai medesimi e trasmetta al Rettore il relativo verbale. In caso di valutazione negativa il Collegio Docenti dovrà motivare il diniego di ammissione all’anno successivo e proporre al Rettore l’esclusione. Il Rettore ne darà comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione”. La norma, dunque, attribuisce al Collegio Docenti l’obbligo di motivare il diniego di ammissione del dottorando all’anno successivo, ed al Rettore soltanto l’onere di “comunicare” la decisione del Collegio all’interessato. Così com’è avvenuto nel caso di specie.
2.- Di seguito, con il secondo ed il terzo rilievo – che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione – la difesa della ricorrente censura la delibera del Collegio Docenti per difetto di motivazione e perché le carenze evidenziate dal Collegio in sede di valutazione finale non erano state precedentemente rappresentate all’interessata.
Anche tali rilievi, però, non possono essere condivisi.
Non può condividersi, anzitutto, l’asserito difetto di motivazione della determinazione – invero ampia ed articolata – con la quale il Collegio Docenti ha valutato negativamente e quindi non ammesso la ricorrente al terzo anno del corso. Nel verbale 6.12.2010 si legge, infatti, che il Collegio “constata che il lavoro della dottoranda risulta largamente insufficiente per quanto riguarda la qualità ed i risultati dell’analisi della letteratura, l’identificazione dei gap, la formulazione e la motivazione delle domande di ricerca. Rileva inoltre carenze relativamente all’autonomia di lavoro, all’approfondimento delle tematiche e al rispetto delle tempistiche richieste dal Collegio, aspetto quest’ultimo su cui la dottoranda era stata in precedenza più volte richiamata. Queste carenze fanno sì che gli obiettivi del secondo anno non siano stati raggiunti”.
Si tratta, dunque, di una valutazione fortemente negativa, tratta da una serie di criticità, che ha indotto il Collegio a negare l’adeguatezza della dottoranda all’ulteriore frequentazione del corso.
Ma non può condividersi nemmeno l’affermazione secondo cui le carenze riscontrate non sarebbero state rappresentate alla ricorrente in occasione di pregressi incontri con i docenti (asserita omissione che, peraltro, non sarebbe suscettibile di censura, giacchè nessuna norma ne impone l’ostensione antecedentemente alla riunione finale): si dà atto, infatti, nel verbale 8.3.2010 che la ricorrente “è in ritardo con l’avanzamento del lavoro e la si richiama ad un maggior rispetto dei tempi di completamento dei lavori, inclusi quelli intermedi…A tal fine si invita la dottoranda ad un colloquio con il coordinatore e con il supervisore per stabilire un insieme di attività da portare a termine nei prossimi mesi con specifiche scadenze. Il mancato rispetto delle scadenze sarà valutato molto negativamente dal collegio”. Mentre nel verbale 2.11.2010 “il coordinatore ricorda quanto richiesto dal collegio nella seduta 8.3.2010 e tutte le attività fatte, da marzo ad oggi, assieme al supervisore per indirizzare la dottoranda e per monitorarne i progressi. Sottolinea che gli obiettivi e le attività stabiliti dal Collegio docenti dell’8 marzo e nel successivo colloquio del 25 marzo non sono stati rispettati dalla dottoranda. Complessivamente risulta che [#OMISSIS#] Brancia non ha colmato le lacune evidenziate a marzo e che, con riferimento alle modalità di lavoro, la dottoranda continua a dimostrare grandi carenze a livello di puntualità e di rispetto degli assignment”. Motivazioni tutte queste che certamente rendono maggiormente comprensibile, anche in funzione integrativa, la determinazione con cui il Collegio dei Docenti, dando atto della permanenza delle criticità precedentemente riscontrate, ha disposto la non ammissione della ricorrente al terzo anno di corso.
3.- Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente censura la propria esclusione per violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90.
Anche tale censura va disattesa (con riguardo ad entrambe le norme) in quanto – in disparte il fatto che, trattandosi di un giudizio sulla preparazione scientifica di un soggetto, sarebbe assurdo ammettere la sua partecipazione al giudizio stesso in funzione collaborativa – il momento valutativo è normativamente previsto (cfr. l’art. 18, V comma, lett. “b” del ”Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca”) e costituisce, quindi, procedimento d’ufficio (necessario) a cui non si applica la richiamata normativa;
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Coppari, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)