Qualora la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario (fissata con delibera della Giunta regionale) preveda che, per quanto riguarda gli incarichi di U.O.C con direzione universitaria, la nomina dei responsabili avvenga “sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare”, sussiste la necessità di un’effettiva comparazione dei candidati.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 15 marzo 2016, n. 288
Affidamento incarico direzione U.O.C.
N. 00288/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Santarelli, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Barzazi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Guido Barzazi in Mestre-Venezia, Via Torino, 186;
contro
Azienda Ulss N. 9 Treviso;
Universita’ degli Studi di Padova, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti di
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
per l’annullamento
della delibera del Direttore Generale della ASL resistente n. 1186 del 4.12.2015; della nota prot. n. 266525 del 30.9.2015 del Rettore dell’Università degli Studi di Padova; della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova n. 3.1 del 22.9.2015; della delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova n. 3 del 18.9.2015 avente ad oggetto la proposta di assegnazione delle apicalità in ambito assistenziale per le UOC afferenti al Dipartimento di Neuroscienze dirette da professori associati; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente [#OMISSIS#] Santarelli ha impugnato la sequenza di atti, meglio specificati in epigrafe, con i quali si è proceduto all’affidamento dell’incarico di direzione della U.O.C. Foniatria e Audiologia per l’anno 2015/2016, denunciando, con tre diversi ordini di motivi, il difetto di motivazione dell’atto di designazione assunto, in base alle rispettive competenze, dall’Università di Padova e trasmesso all’Azienda Unità Locale Sociosanitaria di Treviso, che ha provveduto alla nomina con provvedimento n. 1186/2015; in particolare, la ricorrente ha rilevato che la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze dell’Università, recepito dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università e successivamente, dal Rettore, sarebbe illegittimo in quanto consistente in mera conferma del precedente responsabile, laddove, in base alla normativa di riferimento, si sarebbe dovuto effettuare una scelta sulla base del curriculum scientifico e professionale del candidato da nominare, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, dando atto che è in via di attivazione un procedimento di rinnovazione degli atti presso il competente Dipartimento.
Alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Invero, con deliberazione n. 343 del 19.3.2013, la Giunta Regionale ha approvato la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, stabilendo, per quanto qui rileva, che per quanto riguarda gli incarichi di U.O.C con Direzione Universitaria,
la nomina dei responsabili avvenga “sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare”, confermando la necessità di una comparazione dei candidati.
Nel caso in esame, dagli atti prodotti, in relazione all’U.O.C. di Foniatria e Audiologia anno 2015-2016, non risulta alcun riferimento ai curricula scientifici e professionali dei due candidati prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e prof.ssa [#OMISSIS#] Santarelli, limitandosi il Consiglio di Dipartimento, nella deliberazione del 18.9.2015, a confermare nel ruolo di cui si discute il prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] –che già aveva ricoperto tale ruolo nell’anno precedente-, senza operare la benché minima comparazione tra i candidati medesimi.
Per tale dirimente e assorbente ragione, la suddetta deliberazione del Consiglio di Dipartimento, e conseguentemente gli ulteriori atti in questa sede impugnati, sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Università degli Studi di Padova in base alla regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Padova al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)