Le controversie relative al conferimento degli incarichi di dirigente del ruolo sanitario rientrano nella giurisdizione del G.O. ogni qual volta si possa escludere che la procedura per il conferimento di siffatti incarichi abbia natura di procedura concorsuale. A tal fine, perciò, occorre indagare se nella disciplina per il conferimento dell’incarico siano presenti o meno elementi idonei a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica (cfr. TAR. Lazio, Latina, Sez. I, 2 febbraio 2016, n. 55).
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 15 novembre 2017, n. 1028
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Conferimento incarico di responsabile di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) a direzione universitaria
N. 01028/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2016 REG.RIC.
N. 00099/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2016, proposto dalla
prof.ssa [#OMISSIS#] Santarelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Barzazi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Torino, n. 186
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, non costituita in giudizio
nei confronti di
prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], non costituito in giudizio
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2017, proposto dalla
prof.ssa [#OMISSIS#] Santarelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Barzazi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Torino, n. 186
contro
Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana (già Azienda U.L.S.S. n. 9), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] Minnei e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Venezia-Mestre, Galleria [#OMISSIS#], n. 9
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278
nei confronti di
prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], non costituito in giudizio
1) con il ricorso R.G. n. 1088 del 2016:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– della deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. n. 9 – Treviso n. 661 dell’8 luglio 2016, affissa all’Albo aziendale l’11 luglio 2016, recante conferma della nomina del prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] a direttore dell’U.O.C. – Servizio di Foniatria e Audiologia fino al 30 settembre 2016 (termine dell’anno accademico 2015/2016);
– della nota a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Padova prot. n. 205866 del 30 giugno 2016, di conferma della nomina del prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] a direttore dell’U.O.C. – Servizio di Foniatria e Audiologia dell’Azienda U.S.L. n. 9;
– della deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova n. 5.3 del 1° giugno 2016, recante parere favorevole sulla relazione della Commissione Dipartimentale in ordine alla comparazione dei curriculum dei candidati ed indicazione del prof. De [#OMISSIS#] quale candidato idoneo alla carica messa a concorso;
– della relazione della Commissione Dipartimentale in ordine alla comparazione dei curriculum scientifici e professionali prodotti dai candidati all’apicalità in ambito assistenziale per la U.O.C. di Foniatria e Audiologia presso la U.L.S.S. n. 9 di Treviso (prot. n. 1033 del 30 maggio 2016-rep. 26/2016);
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
2) con il ricorso R.G. n. 99 del 2017:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. n. 9 – Treviso n. 1030 del 7 novembre 2016, affissa all’Albo aziendale l’8 novembre 2016, recante nomina del prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] a responsabile dell’U.O.C. – Servizio di Foniatria e Audiologia a direzione universitaria per l’anno accademico 2016/2017;
– della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Padova prot. n. 321130 del 28 settembre 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della suindicata deliberazione;
– della deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova n. 3.2 del 21 settembre 2016, recante indicazione di apicalità assistenziali per gli incarichi di direzione di U.O.C. da parte di professori associati;
– della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova n. 3 del 19 settembre 2016 relativa all’individuazione dell’apicalità in ambito assistenziale per la U.O.C. di Foniatria e Audiologia presso la U.L.S.S. n. 9 di Treviso per l’anno accademico 2016/2017;
– della relazione della Commissione Dipartimentale in merito alla comparazione dei curriculum scientifici e professionali prodotti dai candidati all’apicalità in ambito assistenziale per la U.O.C. di Foniatria e Audiologia presso la U.L.S.S. n. 9 di Treviso del 18 settembre 2016, non protocollata, citata nella deliberazione di cui al punto precedente;
– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso R.G. n. 1088/2016 e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti il controricorso e la documentazione dell’Università degli Studi di Padova;
Vista l’ordinanza n. 543/2016 del 20 ottobre 2016, recante la presa d’atto della rinuncia all’istanza cautelare;
Vista la memoria conclusionale della ricorrente;
Visti il ricorso R.G. n. 99/2017 e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana;
Visti, altresì, il controricorso e la documentazione dell’Università degli Studi di Padova;
Vista l’ordinanza n. 83/2017 del 23 febbraio 2017, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista la memoria conclusionale della ricorrente;
Vista la memoria illustrativa dell’Azienda U.L.S.S. n. 2;
Vista la memoria di replica dell’Università di Padova, valevole anche per il precedente ricorso;
Preso atto del tardivo deposito di una memoria di replica da parte della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 70 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visti, altresì, gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visto, ancora, l’art. 34, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La ricorrente, prof.ssa [#OMISSIS#] Santarelli, espone di essere professore associato (II^ fascia) per il settore scientifico-disciplinare MED/32-Audiologia, settore concorsuale 06/F3-Otorinolaringoiatria e Audiologia presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, come da decreto rettorale n. 283 del 30 gennaio 2015.
L’esponente impugnava una prima volta gli atti della procedura di affidamento presso l’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso dell’incarico di direzione dell’U.O.C. Foniatria e Audiologia per l’anno accademico 2015/2016 (in esito alla quale l’incarico veniva affidato al prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]) ed il ricorso veniva accolto da questo T.A.R. con sentenza n. 288 del 15 marzo 2016.
All’esito della rinnovazione della procedura, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 9 – Treviso adottava la deliberazione n. 661 dell’8 luglio 2016, con cui veniva confermata la nomina del prof. De [#OMISSIS#] a direttore dell’U.O.C. – Servizio di Foniatria e Audiologia fino al 30 settembre 2016, termine dell’anno accademico 2015/2016.
Avverso la suddetta deliberazione è insorta la prof.ssa Santarelli, impugnandola – unitamente agli atti presupposti e connessi specificati in epigrafe – con il ricorso R.G. n. 1088/2016 e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le doglianze di: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 517/1999; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, nonché del Regolamento sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle Aziende del S.S.R. del Veneto, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19 marzo 2013; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per errore e/o difetto di istruttoria, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e/o per irragionevolezza e/o, infine, per illogicità e contraddittorietà degli atti impugnati, con particolare riferimento al verbale della Commissione dipartimentale del 30 maggio 2016.
In sintesi la ricorrente, dopo aver premesso che la nomina dei direttori delle UU.OO.CC. a direzione universitaria costituisce una fattispecie a formazione progressiva, in cui concorrono Università e A.S.L., emanando una serie di atti endoprocedimentali che confluiscono nel provvedimento formale di affidamento dell’incarico di direzione, lamenta l’illegittimità della procedura di designazione gravata, in quanto basata su una valutazione comparativa dei curriculum presentati dai due candidati (la stessa ricorrente e il prof. De [#OMISSIS#]) che sarebbe gravemente viziata e che, perciò, vizierebbe tutti gli atti successivi.
In particolare, la Commissione esaminatrice, nell’esaminare i curriculum presentati dalla ricorrente e dal prof. De [#OMISSIS#], sarebbe incorsa nelle seguenti illegittimità:
a) avrebbe introdotto criteri selettivi non previsti dalla legge;
b) avrebbe assegnato la prevalenza a due criteri selettivi rispetto a quelli “principali” elencati dalla stessa Commissione, senza indicare le ragioni di tale scelta;
c) non avrebbe fornito una motivazione in ordine al giudizio di maggiore anzianità accademica e di più lunga attività assistenziale emesso a favore del prof. De [#OMISSIS#];
d) avrebbe comunque errato nell’attribuire al prof. De [#OMISSIS#] una maggiore anzianità accademica ed una più lunga attività assistenziale rispetto alla ricorrente;
e) non avrebbe valutato i curriculum dei candidati alla luce della specificità del settore scientifico-disciplinare della Foniatria e Audiologia rispetto al diverso settore dell’Otorinolaringoiatria.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, depositando controricorso con allegata documentazione e resistendo alle domande attoree.
L’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso (ora Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana) ed il prof. De [#OMISSIS#], pur evocati, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 543/2016 del 20 ottobre 2016 il Tribunale ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente.
In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria, replicando alle difese della parte pubblica ed insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
In data 7 novembre 2016 il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 9 di Treviso ha adottato la deliberazione n. 1030, recante nomina del prof. De [#OMISSIS#] a responsabile dell’U.O.C. – Servizio di Foniatria e Audiologia per l’anno accademico 2016/2017.
Avverso l’ora visto atto di nomina è nuovamente insorta la prof.ssa Santarelli, impugnando tale atto – unitamente agli atti presupposti e connessi specificati in epigrafe – con ricorso R.G. n. 99/2017 e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame, la ricorrente ha formulato, con un unico motivo, le medesime doglianze già contenute nel ricorso R.G. n. 1088/2016, riferendole, questa volta, al verbale della Commissione dipartimentale del 18 settembre 2016 ed all’impugnata deliberazione dell’Azienda U.S.L. n. 1030 del 9 novembre 2016. In aggiunta, ha poi dedotto l’illegittimità di detta deliberazione, per avere il direttore generale dell’Azienda U.S.L. abdicato al potere/dovere di adottare la deliberazione stessa motivandola opportunamente e previa istruttoria, secondi i principi dettati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 e dal Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343/2013.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, depositando controricorso con allegata documentazione ed eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nonché l’infondatezza nel merito del gravame proposto.
Si è costituita in giudizio, altresì, l’Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana (già Azienda U.L.S.S. n. 9 – Treviso), depositando memoria e documentazione ed eccependo a propria volta il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., nonché l’infondatezza nel merito del ricorso.
Anche in questo caso il prof. De [#OMISSIS#], pur evocato, non si è costituito in giudizio.
L’istanza cautelare è stata respinta dal Tribunale con ordinanza n. 83/2017 del 23 febbraio 2017, la quale ha disposto, altresì, la riunione dei ricorsi RR.GG. nn. 99/2017 e 1088/2016.
In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria, replicando all’eccezione di difetto di giurisdizione ed insistendo per l’annullamento degli atti impugnati. Successivamente, ha depositato memoria di replica.
L’Università di Padova ha depositato una memoria di replica comune ai due ricorsi riuniti, con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 1088/2016, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, nonché il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. a conoscere dello stesso ed in ogni caso la sua infondatezza nel merito, mentre con riguardo al ricorso R.G. n. 99/2017 ha reiterato le eccezioni e conclusioni già in precedenza formulate.
L’Azienda U.S.L. n. 2 – Marca Trevigiana ha a sua volta depositato memoria illustrativa, ribadendo le eccezioni di difetto di giurisdizione, nonché di infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2017, previa declaratoria, ad opera della parte ricorrente, della persistenza di un interesse a fini risarcitori in relazione al ricorso R.G. n. 1088/2016, nonché previa contestazione, ad opera dell’Azienda U.L.S.S., della tardività della memoria di replica depositata dalla stessa ricorrente in relazione al ricorso R.G. n. 99/2017, i ricorsi riuniti sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va confermata la riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi in epigrafe, già disposta con ordinanza n. 83/2017 del 23 febbraio 2017, viste le connessioni soggettive ed oggettive esistenti tra gli stessi.
Il Collegio deve prioritariamente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle Amministrazioni intimate in relazione al ricorso R.G. n. 99/2017, nonché dall’Università di Padova, unica Amministrazione costituitasi nel giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1088/2016, anche in riferimento a quest’ultimo.
Detta eccezione va, infatti, scrutinata con priorità, in quanto, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421; T.A.R. Veneto, Sez. I, 20 settembre 2016, n. 1044), l’analisi della questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, poiché il difetto di giurisdizione del giudice adito lo priva del potere di esaminare qualunque profilo della controversia, in [#OMISSIS#] e nel merito. Invero, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 gennaio 2017, n. 98).
Nel caso di specie, la devoluzione della controversia al G.O. discenderebbe – per l’Università – dal fatto che la nomina alla direzione di una U.O.C. non conseguirebbe ad una procedura concorsuale in senso tecnico, ma sarebbe rimessa ai poteri ed alla responsabilità del direttore generale dell’A.S.L.: i profili gestionali sottesi a tale scelta, concernenti lo svolgimento di attività sanitaria nelle strutture ospedaliere, determinerebbero la carenza di giurisdizione dell’adito G.A.: né in contrario potrebbe invocarsi la “pubblicizzazione” delle modalità di scelta introdotta dal cd. decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, conv. con l. n. 189/2012), che non avrebbe modificato la nomina del dirigente di struttura complessa in procedura concorsuale pubblica per il reclutamento e l’assunzione di personale presso la P.A.. Resterebbe, in definitiva, ferma la natura privatistica dell’atto di nomina, in quanto atto di micro-organizzazione adottato dall’Azienda Sanitaria.
Nello stesso senso argomenta anche la difesa dell’Azienda U.L.S.S. n. 2, la quale aggiunge che la giurisdizione del G.O. si estenderebbe a tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro con le Aziende ospedaliere: la qualifica di professore universitario fungerebbe da mero presupposto del rapporto lavorativo. Per questo verso, anzi, sarebbe strano che le controversie relative a procedure di nomina a strutture complesse a direzione universitaria siano devolute alla giurisdizione del G.A., mentre quelle attinenti alla nomina a strutture complesse non a direzione universitaria appartengono alla giurisdizione ordinaria: non si capirebbe, invero, come le due tipologie di procedure possano essere assoggettate a giurisdizioni differenti solo perché nelle prime l’incarico è conferito a docenti universitari.
Il Collegio reputa che l’eccezione debba essere disattesa.
Invero, nel caso di specie la controversia ha ad oggetto le procedure di conferimento dell’incarico di responsabile di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) a direzione universitaria (in specie: l’Unità di Foniatria e Audiologia dell’ex Azienda U.L.S.S. n. 9 – Treviso) per gli anni accademici 2015/2016 (ricorso R.G. n. 1088/2016) e 2016/2017 (ricorso R.G. n. 99/2017).
In ambedue le procedure la P.A. non si è limitata ad una valutazione di idoneità e rispondenza del profilo professionale emergente dal singolo curriculum del prof. De [#OMISSIS#] rispetto alle esigenze funzionali del posto da ricoprire (nel qual caso si giustificherebbe la devoluzione della controversia alla giurisdizione del G.O.: cfr. C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4883); la valutazione, invece, ha riguardato la maggiore idoneità del prof. De [#OMISSIS#] rispetto all’incarico messo a concorso, nei confronti degli altri candidati al medesimo (ed in specie, rispetto alla prof.ssa Santarelli). Vi è stato, perciò, un confronto concorrenziale tra i partecipanti alla procedura (C.d.S., Sez. V, n. 4883/2016, cit.), svoltosi sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione incaricata della valutazione stessa, assimilabile a un concorso per titoli.
Nello specifico, in ambedue le procedure il confronto tra i curriculum scientifico-professionali dei candidati è stato condotto sulla base dei seguenti criteri, previamente determinati (cfr. la relazione della Commissione dipartimentale prot. n. 1033 del 30 maggio 2016 e la relazione della medesima Commissione datata 18 settembre 2016, rispettivamente all. 5 al ricorso R.G. n. 1088/2016 ed all. 5 al ricorso R.G. n. 99/2017):
– qualità, numero, rilevanza e attinenza alla materia specifica delle pubblicazioni scientifiche dei candidati;
– anzianità nei ruoli accademico e assistenziale rilevanti;
– cariche accademiche ricoperte e incarichi assistenziali;
– limitatamente all’incarico per il 2016/2017, attività didattica.
Secondo la giurisprudenza espressasi in argomento (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 marzo 2014, n. 1402, che richiama sul punto le Sezioni Unite della Cassazione), le controversie relative al conferimento degli incarichi di dirigente del ruolo sanitario rientrano nella giurisdizione del G.O. ogni qual volta si possa escludere che la procedura per il conferimento di siffatti incarichi abbia natura di procedura concorsuale. A tal fine, perciò, occorre indagare se nella disciplina per il conferimento dell’incarico siano presenti o meno elementi idonei a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 2 febbraio 2016, n. 55).
Orbene, nel caso di specie sussistono elementi di tal genere, proprio perché – come si è riportato – la P.A. ha proceduto, attraverso apposita Commissione, all’esame delle domande di partecipazione dei candidati alla copertura dell’incarico, procedendo al confronto tra i candidati stessi mediante la valutazione dei rispettivi curriculum, sulla base di criteri predefiniti.
Pertanto, la procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico in questione ha presentato, per il Collegio, profili di concorsualità, tali da giustificare la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del G.A. ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Collegio, quindi, aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del G.A. in materia di selezione per il conferimento di incarichi di struttura complessa, poiché detto procedimento selettivo è connesso alla conclusione di una procedura caratterizzata da elementi di carattere concorsuale sul piano procedurale e dalla valutazione degli aspiranti sotto il profilo della maggiore o minore idoneità degli stessi all’esercizio delle funzioni da assegnare (v. C.d.S., Sez. III, 5 luglio 2013, n. 3578; id., 28 maggio 2012, n. 3108; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 settembre 2014, n. 4691).
D’altronde, è la stessa deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19 marzo 2013 – recante le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto – a richiedere, al par. 8, che la nomina dei responsabili delle UU.OO.CC. a direzione universitaria abbia luogo “sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare” (v. all. 13 al ricorso R.G. n. 1088/2016), in aderenza al dettato dell’art. 15, comma 7-bis, lett. c), del d.lgs. n. 502/1992, così confermando la necessità di una comparazione dei candidati (T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 marzo 2016, n. 288).
Sotto distinto e concorrente profilo, va poi evidenziato che nella procedura (rectius: procedure) in esame la possibilità, per il candidato, di essere designato alla direzione della U.O.C. di Foniatria e Audiologia si fondava, trattandosi di una U.O.C. a direzione universitaria, sul suo status giuridico di accademico.
Al riguardo desta forti dubbi l’indirizzo giurisprudenziale invocato dall’Azienda U.L.S.S., secondo cui la qualifica di professore universitario fungerebbe da mero presupposto del rapporto lavorativo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.O..
A tale conclusione, infatti, si arriverebbe sulla base in particolare dell’art. dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, a tenor del quale ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le strutture del S.S.N., “si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
Osserva, tuttavia, il Collegio che l’art. 5, comma 2, cit. contiene altresì l’inciso – riferito ai predetti professori e ricercatori universitari – “fermo restando il loro stato giuridico”, e che detto inciso non sembra coerente con la configurazione della veste di “accademico” quale semplice presupposto del rapporto lavorativo. Al contrario, l’inciso in parola tiene fermo, anche per i professori e ricercatori universitari preposti alla direzione di strutture del S.S.N., il loro status di “accademici”: status che non è modificato dalla circostanza che i professori universitari svolgano anche funzioni assistenziali presso l’Azienda ospedaliera, e che porta necessariamente con sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, l’attribuzione alla giurisdizione del G.A. delle controversie attinenti ai rapporti di lavoro (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 novembre 2015, n. 871).
Pertanto, l’applicazione ai suddetti professori e ricercatori universitari “delle norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale” può e deve intendersi come limitata alle norme di natura sostanziale, e non estesa alle norme processuali, in specie a quelle inerenti la giurisdizione, attese le deroghe e limitazioni che all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 apportano gli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, alla luce sia del principio di specialità (“lex specialis derogat generali”), sia del criterio temporale (“lex posterior derogat priori”).
Il radicamento della giurisdizione del G.A. sulla base del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, citt. rende vana l’argomentazione delle difese delle Amministrazioni intimate, per la quale gli atti gravati avrebbero natura di atti gestionali di micro-organizzazione, trattandosi, invece, di atti di natura pubblicistica (e ciò in disparte la loro connotazione pubblicistica derivante dal fatto di avere ad oggetto una procedura concorsuale). Tale radicamento consente, inoltre, di superare la dicotomia tra atti del procedimento concorsuale, la cui cognizione spetta al G.A., ed atto di nomina all’incarico, riservato alla giurisdizione ordinaria.
Non è condivisibile la distinzione, che pure si pretende di ricavare dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 cit., tra l’attività di responsabile di struttura complessa, da un lato, e le attività di insegnamento e di assistenza ospedaliera, dall’altro.
Detta distinzione implicherebbe la riconducibilità della prima attività all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente riconducibilità delle controversie sul conferimento dell’incarico di direzione di una U.O.C. alla generale previsione che attribuisce al G.O. le controversie concernenti gli incarichi dirigenziali. Essa, però, ad avviso del Collegio, urta con il principio cardine del sistema clinico universitario basato sull’inscindibilità dell’attività assistenziale (evidentemente comprensiva della direzione della U.O.C.) da quella didattica e scientifica (cfr., ex multis, Corte Cost. 16 marzo 2001, n. 71).
Inoltre, la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario, il cui rapporto di impiego – come già osservato – rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 839).
Nemmeno potrebbe obiettarsi argomentando dalla ben nota natura residuale della giurisdizione del G.A. nella materia del pubblico impiego, dalla quale consegue che le disposizioni che derogano alla giurisdizione del G.O. sono di stretta interpretazione: nel caso di specie, infatti, l’attribuzione della controversia alla cognizione del G.A. discende dal fatto che la fattispecie controversa è ascrivibile a quelle normativamente assegnate al G.A., in base ai più volte citati artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Da ultimo, non è condivisibile l’obiezione dell’Azienda U.L.S.S. per la quale è contraddittorio che le controversie relative a procedure di nomina a strutture complesse a direzione universitaria siano devolute alla giurisdizione del G.A., mentre quelle attinenti alla nomina a strutture complesse non a direzione universitaria appartengono alla giurisdizione ordinaria. Da un lato, infatti, tale differenza si riconnette alla deroga che gli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 apportano alla previsione generale della giurisdizione ordinaria nella materia del pubblico impiego ex art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Dall’altro, sarebbe invece contraddittorio pretendere di riservare al G.A. le sole controversie attinenti ai professori universitari in cui si discuta dell’attività didattico-scientifica (ovvero anche di quella assistenziale) degli stessi, e di attribuire al G.O. tutte le rimanenti controversie, ed in specie quelle attinenti al conferimento dell’incarico di responsabile di una struttura complessa a direzione universitaria: ciò, oltre ad introdurre un criterio di devoluzione della giurisdizione di nebulosa e difficile demarcazione, contrasta con il dettato degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, citt., nonché con il ricordato principio di inscindibilità dell’attività assistenziale e di quella didattica e scientifica.
Donde, in definitiva, l’infondatezza, per tutte le suesposte argomentazioni, dell’eccezione di difetto di giurisdizione: eccezione che deve, perciò, essere respinta.
Venendo ora all’eccezione di improcedibilità del ricorso R.G. n. 1088/2016 proposta dall’Università di Padova, osserva il Collegio che la stessa è fondata e da accogliere, atteso che l’atto ivi impugnato principaliter – la conferma della nomina del prof. De [#OMISSIS#] a direttore dell’U.O.C. di Foniatria e Audiologia – indica espressamente di avere efficacia fino al 30 settembre 2016, termine dell’anno accademico 2015/2016. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse della prof.ssa Santarelli alla decisione sulla domanda di annullamento dalla stessa proposta, con il corollario della declaratoria di improcedibilità del ricorso in questione.
Ciò non toglie, tuttavia, che residui in capo alla ricorrente un interesse di tipo risarcitorio, come del resto dalla stessa affermato in pubblica udienza. La persistenza di detto interesse comporta che il Collegio sia tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’eventuale illegittimità degli atti impugnati con il succitato ricorso R.G. n. 1088/2016.
Di tale accertamento occorre, perciò, ora occuparsi, con l’avviso che, vista l’identità delle questioni prospettate rispetto a quelle svolte con il ricorso R.G. n. 99/2017 (nei confronti del quale permane l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati), l’esame delle censure dedotte nei due ricorsi verrà condotto congiuntamente.
Orbene, con il ricorso R.G. n. 1088/2016 la prof.ssa Santarelli censura sotto più profili il giudizio di maggiore idoneità del prof. De [#OMISSIS#] all’incarico messo a concorso, espresso dalla Commissione esaminatrice nella relazione fatta propria dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30 maggio 2016 e motivato “in virtù soprattutto della maggiore anzianità accademica e della più lunga attività assistenziale” ascrivibili al predetto prof. De [#OMISSIS#].
La ricorrente lamenta, anzitutto, l’omessa considerazione, da parte della Commissione esaminatrice, della “specificità” del settore scientifico-disciplinare della Foniatria e Audiologia rispetto al diverso settore dell’Otorinolaringoiatria. Ciò, tenuto conto che la normativa di riferimento imporrebbe di valutare il “curriculum scientifico e professionale dei candidati”, nozione con cui si intenderebbero le attività svolte dai candidati in relazione al settore scientifico-disciplinare afferente l’incarico da ricoprire, e non già in relazione alla carriera accademica in senso stretto (ossia anche in discipline diverse da quelle ricercate). La Commissione avrebbe, invece, inserito due criteri di valutazione svincolati dall’incarico da ricoprire – diversi, perciò, dai criteri di legge – cioè l’anzianità nel ruolo accademico (inteso come dato a se stante) e le cariche accademiche ricoperte.
In secondo luogo, il computo dell’anzianità accademica dei candidati sarebbe errato, poiché il prof. De [#OMISSIS#] non avrebbe un’anzianità accademica maggiore della ricorrente, né in senso assoluto (e cioè nel ruolo docente), né in senso relativo (nel ruolo attinente al settore scientifico-disciplinare di Foniatria e Audiologia). In ogni caso, la Commissione esaminatrice non avrebbe indicato né cosa si debba intendere per maggiore anzianità accademica del prof. De [#OMISSIS#], né i conteggi effettuati, né i termini di riferimento per l’esecuzione dei conteggi (in particolare: se basti la decorrenza nel ruolo accademico in qualsiasi ambito scientifico a carattere medico).
Ancora, il giudizio della Commissione sarebbe illogico e travi