TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 17 aprile 2015, n. 432

Recupero somme indebidamente corrisposte al dipendente

Data Documento: 2015-04-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Il recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione costituisce un atto dovuto, atteso che l’interesse pubblico alla loro ripetizione risulta prevalente rispetto alla posizione vantata dall’interessato. Conseguentemente, da un lato, non rileva l’eventuale buona fede del destinatario dell’azione di recupero, che può essere considerata soltanto ai fini delle modalità di esecuzione del recupero dell’indebito, dall’altro, è irrilevante l’omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. Per le stesse ragioni, nell’adozione degli atti di ripetizione, l’amministrazione non è tenuta a fornite una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il destinatario non aveva diritto a percepire le somme erroneamente corrisposte.

Contenuto sentenza

N. 00432/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mandruzzato, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Baraldo, [#OMISSIS#] Bonon, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278; 
contro
Universita’ degli Studi di Padova, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
per l’annullamento
del provvedimento dd. 19.11.2009 prot. n. 64291 ad oggetto errore su indennità ospedaliera, nella parte in cui accerta e dichiara che la cifra a debito è pari ad euro 27.221,19, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2015 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso di prestare servizio, dall’1.4.2006, in qualità di Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare patologia generale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova, esponeva di aver informalmente appreso , nel mese di settembre 2009, di un presunto errore nel calcolo dello stipendio che mensilmente le veniva corrisposto, per essere stata erroneamente inserita nella categoria dei medici e non in quella dei farmacisti; di conseguenza, la medesima era chiamata a restituire le maggiorazioni mensili ricevute, per un importo pari ad euro 27.100,00.
Sorpresa della richiesta, proveniente, tra l’altro, non dal proprio datore di lavoro, bensì da personale dell’Azienda Ospedaliera, la ricorrente indirizzava all’Università una richiesta diretta ad accertare la realtà della summenzionata circostanza. Con nota del 19.11.2009, l’Amministrazione Universitaria, dopo aver specificato gli estremi del rapporto di lavoro –assunzione quale ricercatore universitario in data 1.4.2006, in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova dall’1.5.2006, in forza del protocollo d’intesa tra Regione Veneto, Università di Padova e Aziende Ospedaliere, per lo svolgimento di attività assistenziale presso queste ultime e le ULSS della Regione – e le voci stipendiali spettanti, precisava che l’Azienda Ospedaliera aveva calcolato l’assegno personale riassorbibile in modo errato, attribuendo la somma dovuta al Dirigente Medico (con attribuzione di una voce specifica per tale qualifica) anziché quella dovuta al Dirigente Farmacista, come sarebbe stato corretto e che, dopo accurato controllo della situazione stipendiale, era emerso una cifra a debito pari ad euro 27.221,19 lordi.
Ritenuta illegittima la detta comunicazione, la ricorrente denunciava i seguenti vizi: “1) Violazione dei principi generali in materia di recupero somme. Violazione del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; 2) Violazione di legge e più in particolare dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione; 3) Violazione di legge in relazione agli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/1990”. In sintesi, con il primo motivo, la ricorrente, chiarito che l’ammontare in questione era da ritenersi relativo all’assegno personale riassorbibile, evidenziava la natura assistenziale e non retributiva di tale assegno e la conseguente impossibilità del recupero delle somme a tale titolo erogate; con il secondo motivo di ricorso, si denunciava che, dal tenore dell’atto impugnato, risultava impossibile evincere l’interesse attuale e concreto alla rimozione degli effetti dell’atto, diversi dal mero ripristino della legalità, né era dato conoscere i criteri di calcolo, effettuati dall’Azienda Ospedaliera, che avevano portato l’Amministrazione a determinare la somma nella misura di euro 27.221,19, attesa la complessità della voce in questione, formata da una somma di elementi diversi; con il terzo motivo, la ricorrente denunciava la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione procedimentale, anche considerando il coinvolgimento di due Amministrazioni e l’impossibilità di conoscere le modalità di calcolo della somma richiesta. Parte ricorrente chiedeva, altresì, la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Resisteva in giudizio l’Università degli Studi di Padova, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura non provvedimentale e, quindi, non lesiva, dell’atto impugnato, consistente in una mera nota di riscontro ad una richiesta di chiarimenti; nel merito, ribadita la natura non provvedimentale della nota impugnata, si evidenziava la doverosità del recupero della somme indebitamente corrisposte, l’irrilevanza della eventuale buona fede dell’interessato, la natura di trattamento accessorio dell’indennità in questione e si concludeva per l’infondatezza del ricorso.
Con memoria di data 18.12.2014, depositata in vista dell’udienza di merito, la ricorrente rilevava che, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione resistente in ordine alla natura dell’atto impugnato -affermazioni che avevano indotto alla rinuncia dell’istanza cautelare -, nessun altro provvedimento era stato assunto nel frattempo, limitandosi l’Università a comunicare, con nota del 18.9.2014, che dal mese di agosto 2010 al mese di settembre 2014, era stata trattenuta dalle retribuzioni corrisposte la complessiva somma di euro 27.221,19, circostanza che dimostrava che l’Amministrazione aveva provveduto al recupero della somma senza previa adozione di idoneo provvedimento, ma unicamente sulla base della nota prot. n. 64291, oggetto di impugnazione; nel merito, erano ribadite e ulteriormente specificate le censure già formulate in ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 4 febbraio 2015, il ricorso è passato in decisione.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la somma di cui si discute rivesta carattere assistenziale e, per tale ragione, non ne sia consentito il recupero.
Il motivo è infondato.
In realtà, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, dal quadro normativo di riferimento –art. 1, legge 16 maggio 1974, n. 200 ed art 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 -, emerge che l’indennità per cui è causa è relativa allo svolgimento di attività assistenziale svolta dal personale universitario medico e non medico, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati; da tale disciplina, non risulta la natura assistenziale dell’emolumento in discussione.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico- giuridico. Giova ricordare che, con detti motivi, premessa la complessità della voce stipendiale di cui si tratta, si denuncia l’impossibilità di determinare gli elementi costituivi della stessa, stante la completa mancanza di motivazione e di esplicita specificazione nella nota impugnata; è, altresì, censurata l’assenza dell’esplicitazione del pubblico interesse perseguito, diverso dal mero ripristino della legalità, nonché la violazione delle norme in tema di procedimento amministrativo, con conseguente mancata partecipazione procedimentale della ricorrente.
Pare opportuno, preliminarmente, ricordare i principi che reggono la materia di cui si tratta, secondo l’elaborazione fornita dalla giurisprudenza.
E’ stato chiarito che il recupero di somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione costituisce un atto dovuto – diritto-dovere ai sensi dell’art. 2033 c.c.-, atteso che l’interesse pubblico alla loro ripetizione risulta prevalente rispetto alla posizione vantata dall’interessato, destinatario dell’azione di recupero; conseguentemente, in tale prospettiva, da un lato, non rileva l’eventuale buona fede del destinatario dell’azione di recupero, che può, se del caso, assumere rilievo ed essere considerata soltanto ai fini delle modalità di esecuzione del recupero dell’indebito, per non incidere con eccessiva onerosità sulla esigenze di vita dell’interessato; dall’altro, è irrilevante l’omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso (art. 21 octies, legge n. 241/1990). Per le stesse ragioni, nell’adozione degli atti di ripetizione, l’Amministrazione non è tenuta a fornite una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il destinatario non aveva diritto a percepire le somme erroneamente corrisposte (ex multisConsiglio di Stato, sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5173; id., 12 settembre 2013, n. 4519; id., 12 settembre 2013, n. 4513; id., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; TAR Basilicata, sez. I, 26 novembre 2014, n. 806; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 7 novembre 2014, n. 2700).
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve rilevarsi che la nota prot. n. 64291, del 18.11.2009, oggetto del presente giudizio ed unico atto assunto dall’Amministrazione resistente, non presenta nemmeno quel (seppur) minimo apparato motivazionale, diretto a consentire al destinatario del provvedimento di recupero della somma indebitamente corrisposta, di comprendere con esattezza le ragioni in forza delle quali la detta somma non era dovuta, oltre che consentire al medesimo di individuare gli elementi che hanno determinato la quantificazione dell’importo dovuto.
Dunque, esclusivamente sotto l’esposto profilo di deficit motivazionale, e con conseguente reiezione di tutte le ulteriori doglianze formulate in ricorso, le censure di parte ricorrente possono trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, dovendo l’Amministrazione Universitaria, eventualmente avvalendosi dell’ausilio dell’Azienda Ospedaliera interessata, fornire alla ricorrente, nell’adozione del nuovo provvedimento, gli elementi idonei a comprendere le ragioni per le quali la somma in discussione non era di sua spettanza, oltre che i riferimenti per la esatta determinazione della somma posta in recupero.
Il ricorso, dunque, nei soli limiti e termini sopra precisati, è fondato e va accolto, restando salva l’adozione, da parte dell’Amministrazione Universitaria, di idoneo provvedimento, secondo quanto sopra chiarito.
In considerazione della evidente particolarità della vicenda, nonché della tipologia della censura ritenuta fondata, il Collegio ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che sole consentono di interamente compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)