Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 924
Procedura concorsuale posto ricercatore-Improcedibilità
N. 00924/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1323 del 2016, proposto dalla dr.ssa
[#OMISSIS#] Turrina, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scappini, [#OMISSIS#] Scappini ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, S. Polo, n. 2988
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, S. [#OMISSIS#], n. 63
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio
nei confronti di
dr.ssa [#OMISSIS#] Gottardo, non costituita in giudizio
a) con il ricorso originario:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università di Verona n. 1418/2016, prot. n. 269152 del 4 ottobre 2016, con il quale la dr.ssa Turrina è stata escluda dalla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina Legale;
– del decreto del Rettore dell’Università di Verona n. 1201/2016, prot. n. 218264 del 9 agosto 2016, recante indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina Legale, nella parte in cui consente di escludere la ricorrente dalla partecipazione;
– del decreto del Rettore dell’Università di Verona n. 1011, prot. n. 179234 del 6 luglio 2016, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della l. n. 240/2010, ove inteso nel senso che consente di escludere la ricorrente dalla procedura di selezione
b) con i motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2017:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Verona n. 1791/2016, prot. n. 335241 del 28 novembre 2016, pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Università il 29 novembre 2016;
– della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Verona prot. n. 24581 del 25 gennaio 2017, inviata a mezzo P.E.C. in pari data al procuratore della ricorrente.
– di ogni altro presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso originario, i relativi allegati e l’istanza cautelare con esso proposta;
Visti il controricorso, la memoria e la documentazione dell’Università degli Studi di Verona;
Vista l’ordinanza n. 638/2016 del 7 dicembre 2016, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti i motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2017;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con i motivi aggiunti, proposta in via incidentale dalla ricorrente;
Viste la memoria e la documentazione depositata dall’Università degli Studi;
Vista l’ulteriore documento depositato dall’Università degli Studi;
Vista l’ordinanza n. 246/2017 del 18 maggio 2017, recante presa d’atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti;
Vista la dichiarazione depositata dalla ricorrente in data 2 ottobre 2017;
Visti tutti gli atti di causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84 e 85, comma 9, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visto, altresì, l’art. 74 c.p.a.
Considerato che con il ricorso originario ed i motivi aggiunti indicati in epigrafe la ricorrente, dr.ssa [#OMISSIS#] Turrina, ha impugnato gli atti e i provvedimenti del pari indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i dedotti motivi di legittimità;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Università di Verona, depositando memorie e documenti e resistendo alle domande attoree;
Considerato che l’istanza cautelare proposta con il ricorso originario è stata accolta con ordinanza n. 638/2016 del 7 dicembre 2016, attesa la sussistenza del fumus [#OMISSIS#] juris;
Considerato che con ordinanza n. 246/2017 del 18 maggio 2017 questo Tribunale ha dato atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti;
Considerato che, in vista dell’udienza di discussione della causa, la dr.ssa Turrina ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e della pendenza di trattative con la parte pubblica per la rinuncia al ricorso stesso;
Considerato che la suesposta intenzione di rinunciare al ricorso è stata ribadita dal difensore della ricorrente all’udienza pubblica del 4 ottobre 2017;
Considerato, al riguardo, che pur non potendo la surriferita dichiarazione di parte ricorrente, nonché quella resa dal suo difensore in sede di udienza pubblica, essere configurate quali rituali rinunce al ricorso, difettando esse dei requisiti di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), tuttavia le citate dichiarazioni costituiscono, ai sensi dell’art. 84, comma 4 cit., atti da cui si desume univocamente la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente stessa alla decisione della causa: ne discende che si è così determinata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’improcedibilità del ricorso (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 15 ottobre 2012, n. 760; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2011, n. 640);
Ritenuto, perciò, di dover pronunciare sentenza di improcedibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione degli stessi, con compensazione delle spese della fase di merito del giudizio;
Ritenuto, invece, di dover tenere ferme le spese della pregressa fase cautelare del giudizio, atteso il riconoscimento della sussistenza del fumus [#OMISSIS#] juris nell’istanza cautelare presentata con il ricorso originario, secondo quanto statuito dall’ordinanza n. 638/2016 cit.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese della fase di merito del giudizio, tenendo ferma la liquidazione delle spese della fase cautelare effettuata con l’ordinanza n. 638/2016 cit..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Coppari, Primo Referendario
Pubblicato il 17/10/2017