L’individuazione dell’apporto individuale di ciascun coautore all’opera collettanea è l’unica “soglia di ammissibilità” che il candidato deve superare, qualora presenti un lavoro in collaborazione.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 212
Procedura concorsuale posto ricercatore a tempo determinato-Valutazione pubblicazioni collettanee
N. 00212/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2018, proposto dalla dott.ssa
[#OMISSIS#] Mancini, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Montanaro e [#OMISSIS#] Bianchini e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, p.zzale Roma, n. 464
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di “P.E.C.” indicati nell’atto di costituzione in giudizio
nei confronti
dott. [#OMISSIS#] Cristofari, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio stabilito presso l’indirizzo di “P.E.C.” indicato nell’atto di costituzione in giudizio
per l’annullamento,
previa adozione di provvedimenti cautelari,
– del decreto del Rettore dell’Università di Padova rep. n. 1536/2018, prot. n. 192693 del 10 maggio 2018, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura selettiva bandita dall’Università di Padova, n. 2017RUA11 – Allegato 6, per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica, per il settore concorsuale 01/A6 – Ricerca Operativa – settore scientifico disciplinare MAT/09;
– degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in particolare il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 9 aprile 2018, recante assegnazione dei punteggi ai concorrenti ed individuazione del candidato vincitore;
– degli eventuali successivi provvedimenti di esecuzione del decreto del Rettore impugnato in via principale.
Visti il ricorso principale ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente principale;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dall’Università degli Studi di Padova;
Viste, altresì, la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del dott. [#OMISSIS#] Cristofari;
Vista l’ordinanza n. 307/2018 del 6 settembre 2018, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5117/2018 del 19 ottobre 2018, con cui è stato accolto l’appello presentato avverso la precedente, ai fini di una sollecita definizione del giudizio di merito di primo grado;
Visto il ricorso incidentale del dott. [#OMISSIS#] Cristofari con i relativi allegati;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Vista l’istanza di rimessione in termini del ricorrente incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa [#OMISSIS#] Mancini ha impugnato – unitamente agli atti presupposti e connessi del pari in epigrafe – il decreto del Rettore dell’Università di Padova rep. n. 1536/2018, prot. n. 192693 del 10 maggio 2018, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari.
Il provvedimento impugnato contiene l’approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto da ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” per il settore scientifico-disciplinare MAT/09 (“Ricerca Operativa”), in esito alla quale è risultato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Cristofari.
In punto di fatto la ricorrente espone:
– di aver partecipato alla procedura selettiva succitata, che ha visto prevalere il controinteressato dott. Cristofari con il punteggio di 71 a 70;
– di avere appreso, a seguito di accesso agli atti, di essere stata la candidata con maggiore punteggio nei titoli (33, di fronte ai 25 ottenuti dal controinteressato) e che, però, l’esito della procedura è stato rovesciato dalla valutazione delle pubblicazioni, in cui il dott. Cristofari ha riportato 46 punti, a fronte dei 37 assegnati alla deducente;
– che, tuttavia, nell’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni la Commissione sarebbe incorsa in diverse illegittimità ed errori, di per sé sufficienti a sovvertire l’esito della procedura, e che in taluni casi consisterebbero in veri e propri errori nell’applicazione delle regole concorsuali e, dunque, non in vizi di congruità dei giudizi espressi.
A supporto del gravame l’esponente ha formulato, con un unico motivo, le doglianze di: violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, del d.m. 25 maggio 2011, n. 243, e del regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Padova, approvato con decreto del Rettore n. 2584 del 25 ottobre 2016; violazione del bando della procedura concorsuale, di cui al decreto del Rettore n. 3314 del 29 settembre 2017; violazione delle regole e dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso nel verbale n. 1 del 23 febbraio 2018; eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
In estrema sintesi, la deducente lamenta:
a) che la Commissione, per l’ipotesi delle pubblicazioni di più autori, avrebbe omesso di dividere il punteggio massimo previsto per ogni pubblicazione (12) per il numero di coautori, assegnando fino a 12 punti anche per le pubblicazioni collettanee e, così, moltiplicando irragionevolmente il punteggio per le suddette pubblicazioni;
b) che alla pubblicazione n. 10 del dott. Cristofari sarebbe stato attribuito un punto, pur trattandosi di un semplice articolo sottomesso ad una rivista e per giunta privo di una lettera di accettazione e che, quindi, non avrebbe potuto essere considerato pubblicazione valutabile;
c) che sarebbero stati attribuiti un punto alla pubblicazione n. 6 e un punto alla pubblicazione n. 7 del controinteressato, nonostante si trattasse di atti interni del Dipartimento e che, perciò, a propria volta, avrebbero dovuto essere esclusi dalla valutazione;
d) che non le sarebbero stati assegnati punti per le pubblicazioni nn. 10 e 12, pur trattandosi di “articoli in rivista”, dunque valutabili, e non potendo bastare, per negare ad essi un punteggio, la spiegazione fornita dalla Commissione, secondo cui “la sede di pubblicazione di alcuni lavori è fuori dal settore MAT/09”.
La dott.ssa Mancini ha chiesto, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati con la ripresa delle operazioni dal momento dell’integrazione delle illegittimità nel verbale n. 4 della Commissione giudicatrice.
Si è costituita in giudizio l’Università di Padova, depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.
Si è, altresì, costituito in giudizio il dott. [#OMISSIS#] Cristofari, depositando una memoria con la relativa documentazione e resistendo a sua volta alle pretese attoree.
Con ordinanza n. 307/2018 del 6 settembre 2018 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, attesa la mancanza nel ricorso, al sommario esame proprio della fase cautelare, di profili suscettibili di un favorevole apprezzamento.
Avverso detta ordinanza la dott.ssa Mancini ha interposto appello, accolto dal Consiglio di Stato, Sez. VI^, con ordinanza n. 5117/2018 del 19 ottobre 2018, ai fini di una sollecita definizione del giudizio di merito di primo grado.
In data 6 novembre 2018 il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Cristofari ha depositato ricorso incidentale, a mezzo del quale ha chiesto l’annullamento dell’allegato G) al verbale n. 4 del 9 aprile 2018 (prot. n. 171258 del 12 aprile 2018), recante “punteggi dei titoli e delle pubblicazioni e giudizi sulla prova orale”, nella parte in cui ha attribuito, per ciascuna delle opere a più firme sottoposte dalla dott.ssa Mancini (nn. 3, 4, 6, 8 e 9), n. 2 punti.
In sintesi il ricorrente incidentale lamenta che, qualora fosse fondata la censura della dott.ssa Mancini incentrata sull’obbligo, in caso di pubblicazioni collettanee, di dividere il punteggio previsto per le pubblicazioni (fino a 12) per il numero dei coautori, anche il punteggio della ricorrente principale dovrebbe essere rivisto in pejus, abbassandolo a n. 64 punti totali, cosicché esso si situerebbe ben al di sotto della soglia minima fissata dal bando (70).
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusive, documenti e repliche. In particolare:
– la dott.ssa Mancini ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso incidentale, oltre che la sua infondatezza nel merito, insistendo per l’accoglimento del ricorso principale;
– l’Università ha ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso principale, come già indicato nelle precedenti difese, evidenziando, altresì, come l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale potrebbe portare alla declaratoria di improcedibilità di quello principale;
– il dott. Cristofari ha insistito nelle difese avverso il ricorso principale, depositando inoltre istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso incidentale, in quanto la tardività della stessa sarebbe dipesa da motivi tecnici totalmente estranei all’interessato, come comprovato dalla documentazione allegata.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di impugnazione, con il ricorso principale, gli atti della procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Padova per la copertura di un posto di ricercatore presso il Dipartimento di Matematica per la disciplina MAT/09 (“Ricerca Operativa”).
Il controinteressato, vincitore della procedura, propone dal canto suo ricorso incidentale condizionato all’accoglimento della censura del ricorso principale rubricata sub a) nella parte in fatto (d’ora in poi: “censura a)”).
La tesi sottesa a detta censura ed al ricorso incidentale è, infatti, la medesima e cioè che, in caso di pubblicazioni con più coautori, la disciplina concorsuale avrebbe imposto di suddividere il punteggio assegnato tra i più coautori (in parti uguali, in difetto di prova dell’apporto individuale non paritario dei diversi coautori).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover procedere in via prioritaria alla disamina della suesposta censura a) del ricorso principale: censura che è infondata e da respingere.
Ed infatti, in primo luogo non è dato rinvenire in nessuna clausola della disciplina concorsuale una regola espressa che imponga, nel caso di una pubblicazione con più autori, di suddividere il punteggio assegnato alla stessa per il numero dei coautori.
La dott.ssa Mancini pretende di desumere una tale regola dal verbale n. 1 della Commissione del 23 febbraio 2018 (all. 4 al ricorso principale): in specie, pretende di desumerla dal combinato disposto di pag. 2 di detto verbale (lì dove si afferma che in caso di opere collettanee “l’apporto individuale dei candidati sarà valutato in ugual misura fra gli autori, a meno che l’ordine dei nomi sia diverso da quello alfabetico, o in presenza di dichiarazioni esplicite della responsabilità degli autori in merito al raggiungimento dei risultati della pubblicazione”) e della successiva pag. 4, lì dove si individuano un massimo di 12 punti per ciascuna pubblicazione nell’ambito del settore scientifico disciplinare ed un massimo di 2 punti per ciascuna pubblicazione non in siffatto ambito.
È, tuttavia, evidente come, in realtà, la lettura degli ora visti punti del verbale n. 1 non consenta in alcun modo di ricavarne l’interpretazione fatta propria dalla ricorrente. Al contrario, è dirimente che nelle altre procedure selettive portate ad esempio e documentate dalla dott.ssa Mancini (all.ti. 14 e 17 al ricorso), fosse sempre presente una previsione esplicita circa l’assegnazione dei punteggi ai singoli coautori, mediante formule aritmetiche, per il caso di lavori in collaborazione, mentre una previsione di tal genere manca del tutto nella fattispecie qui in esame.
Così, ad es., si legge nell’allegato n. 1 del verbale n. 1 (“criteri di massima”) della procedura selettiva per un posto da ricercatore per il settore scientifico disciplinare “ING-IND/33” presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università di Roma “La Sapienza”, bandita con d.d. n. 28 del 17 luglio 2017, che, con riferimento alla partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione, sarà riconosciuto un punteggio di 2, se il numero dei coautori è compreso tra 1 e 3; di 1,5, se il numero dei coautori è compreso tra 4 e 6; di 1, se il numero dei coautori è maggiore di 6 (v. all. 14).
La procedura selettiva per il settore scientifico disciplinare “ING-INF/03” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni della stessa Università “La Sapienza”, bandita con d.r. n. 2428/2016 del 7 ottobre 2016, vede tra i “criteri di massima”, previsti dall’allegato A al verbale n. 1, quello in base al quale “per il lavori in collaborazione l’apporto del candidato sarà considerato proporzionale all’inverso del numero degli autori” (all. 17 al ricorso).
Ancora più esplicita è la previsione dell’allegato A del verbale n. 1 della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario, indetta dal Politecnico di Torino per il medesimo settore scientifico disciplinare per cui è causa (“Ricerca Operativa”) con decreto rettorale n. 194 del 10 maggio 2016. Vi si legge, infatti, che in caso di lavori in collaborazione il punteggio associato ad ogni pubblicazione “viene moltiplicato per un fattore A che dipende dal numero di autori n (….)” (all. 14 al ricorso). Da ultimo, non conforta l’assunto della ricorrente neppure la procedura selettiva bandita dall’Università di Padova con decreto rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016 per la copertura di un posto di ricercatore presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali – settore scientifico disciplinare “ING-IND/32”: a pag. 3 del verbale n. 1 si legge, infatti, che per le opere in collaborazione saranno attribuiti: 1,5 punti per le pubblicazioni da 1 a 3 autori; 1 punto per quelle da 4 a 5 autori; infine, 0,5 punti per le pubblicazioni con 6 o più autori (all. 17 al ricorso).
Nulla di tutto quanto appena visto si rinviene, invece, nei verbali della procedura selettiva per cui è causa, a parte l’indicazione che, in difetto di prova contraria, l’apporto individuale è valutato in ugual misura tra i coautori: può, quindi, presumersi che si sia qui seguita la diversa via che non contempla la divisione del punteggio tra i coautori delle opere in collaborazione.
Depone nel senso ora riferito anche la sola regola presente nel verbale n. 1 del 23 febbraio 2018, con cui si disciplinano i modi per stabilire l’apporto individuale di ciascun coautore all’opera collettanea: è, questa, infatti, l’unica “soglia di ammissibilità” che il candidato deve superare, qualora presenti un lavoro in collaborazione. Va, quindi, condivisa l’osservazione che ne trae il controinteressato, per il quale, una volta verificato detto apporto e, quindi, accertato se il contributo sia riferibile al candidato che lo presenta e, in caso positivo, in quale misura, la Commissione resta poi libera, nell’ambito del giudizio sul cd. merito della pubblicazione, di graduare il punteggio da attribuirle (ovviamente, nel rispetto dei criteri prefissati).
In secondo luogo, non è per nulla vero che il mancato frazionamento tra i vari coautori del punteggio per le opere in collaborazione porti ex se ad esiti irragionevoli.
Sul punto, la ricorrente principale afferma che il trattare le pubblicazioni collettive alla stessa stregua di quelle singole moltiplicherebbe artificiosamente il valore delle prime a svantaggio delle seconde: nello specifico, sarebbe irragionevolmente valutata per intero una medesima opera a vantaggio di più coautori e sarebbero altrettanto irragionevolmente attribuiti al contributo di un coautore la medesima consistenza e il medesimo valore di un’opera a firma individuale.
A confutazione di tali argomentazioni, tuttavia, il controinteressato adduce un esempio di dirimente efficacia. Infatti, dato il punteggio massimo (per le opere coerenti con il settore messo a concorso) di n. 12 punti, può pensarsi al caso di un candidato che presenti una pubblicazione individuale di non elevato valore, a cui, pertanto, vengano assegnati n. 4 punti; un altro candidato, invece, presenta una pubblicazione collettiva di notevolissima rilevanza, magari nata dalla collaborazione con due coautori di grande prestigio. In questa ipotesi, l’applicazione del rigido criterio algebrico sostenuto dalla parte ricorrente porterebbe ad attribuire alla predetta opera in collaborazione non più di n. 4 punti, cioè lo stesso punteggio della modesta pubblicazione individuale: ma è di palmare evidenza l’irrazionalità di un’opzione di questo tipo, che, dunque, va ripudiata.
In conclusione, pertanto, la censura in esame non è fondata non solo sul piano letterale, ma neppure su quello logico, poiché prova troppo: infatti, se sviluppata in tutte le sue ricadute, conduce ad approdi non condivisibili, essendo ben possibile che una pubblicazione collettiva abbia maggior pregio di una individuale. Per l’effetto, la stessa deve essere respinta.
Dall’infondatezza della censura a) della ricorrente principale discende inoltre, alla stregua di quanto prima esposto, l’infondatezza del ricorso incidentale: questo, perciò, va senz’altro respinto, potendosi prescindere, per ragioni di economia processuale (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 gennaio 2019, n. 23), dalla disamina delle questioni attinenti alla tardività della sua notifica ed alla connessa richiesta di rimessione in termini, presentata dal ricorrente incidentale.
È, invece, fondata e da accogliere la censura della dott.ssa Mancini più sopra rubricata sub b) (d’ora in poi: “censura b)”).
Nello specifico, per la pubblicazione n. 10 il dott. Cristofari ha ricevuto n. 1 punto (v. allegato G) al verbale n. 4: all. 7 al ricorso): ciò gli ha consentito di superare nel punteggio finale (71) la deducente, che ha totalizzato n. 70 punti, mentre gli altri candidati hanno ottenuto punteggi inferiori, comunque sotto la soglia minima di 70 (v. art. 8 del bando: all. 2 al ricorso).
Tuttavia, nella domanda di ammissione del predetto controinteressato alla procedura selettiva (all. 11 al ricorso) a pag. 10 si legge, nella parte riservata alle “pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione”, che l’opera (di tre coautori) elencata al n. 10 è un “articolo sottomesso per pubblicazione”, senza menzione di un’eventuale lettera di accettazione.
Non si tratta, quindi, di un contributo valutabile, né ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 243/2011 (recante i “criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure di selezione dei destinatari di contratti” ex art. 24, comma 2, lett. c), della l. n. 240/2010), né in base all’art. 5 del bando, né, ancora, in base al già ricordato verbale n. 1 del 23 febbraio 2018.
Invero, l’art. 3, comma 1, cit. dispone che, nel compiere la valutazione preliminare comparativa dei candidati, le Commissioni di concorso “prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti interdipartimentali (…)”: ed identica formula è contenuta sia nell’art. 5 del bando di concorso, sia nel terzo capoverso di pag. 2 del verbale n. 1 del 23 febbraio 2018.
In altre parole, il contributo n. 10 del dott. Cristofari non costituisce né una “pubblicazione”, né un “testo accettato per la pubblicazione” (non essendovi alcuna prova – come già detto – che esso fosse assistito da una lettera di accettazione): pertanto, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione, che per esso avrebbe dovuto attribuire al candidato zero punti, anziché n. 1 punto, com’è invece illegittimamente avvenuto. Ne discende che dal punteggio complessivo conseguito dal controinteressato deve essere sottratto n. 1 punto, cosicché egli viene a trovarsi in posizione di perfetta parità con la dott.ssa Mancini (70 a 70 e non più 71 a 70): donde la fondatezza in parte qua del ricorso principale.
Le controparti replicano alla censura con argomentazioni non condivisibili.
In particolare, l’Università sostiene che la “pubblicazione” n. 10 del controinteressato rientrerebbe nell’ambito del profilo “MAT/09” del concorso, cosicché la Commissione l’avrebbe valutata, peraltro assegnandole un solo punto. In ogni caso, anche a voler condividere la censura e, quindi ad ipotizzare una situazione di parità tra i due candidati, il dott. Cristofari risulterebbe comunque vincitore della procedura selettiva, recando il giudizio finale, a lui favorevole, la seguente motivazione: “sulla base dei titoli e delle pubblicazioni”. Ciò starebbe a significare che il giudizio espresso dalla Commissione prescinderebbe dalla diversità dei punteggi conseguiti (71 a 70) ed avrebbe, quale unico riferimento, quello della scelta del vincitore tra i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di soglia ex art. 8 del bando di concorso (70): pertanto, anche in caso di parità, il vincitore della selezione sarebbe il dott. Cristofari.
A conferma di quanto ora esposto, nei successivi scritti difensivi l’Università invoca l’art. 8, comma 10, del regolamento di Ateneo, dal quale si evincerebbe che il punteggio di 70 costituisce soltanto la soglia minima, da cui non discende alcuna graduatoria, mentre spetta alle Commissioni giudicatrici individuare motivatamente il vincitore tra coloro che abbiano raggiunto detta soglia, con esclusione degli altri candidati. Il vincitore, quindi, non conseguirebbe in modo automatico al punteggio ottenuto dai singoli candidati, ma sarebbe il frutto di una deliberazione della Commissione, la quale potrebbe – motivando rispetto al profilo del posto bandito, ovvero il settore scientifico disciplinare – dichiarare vincitore un candidato con punteggio inferiore ad un altro. Il dott. Cristofari, pertanto, sarebbe stato individuato quale vincitore sulla base di una valutazione comparativa che avrebbe tenuto conto pure dell’ambito di pubblicazione della produzione scientifica dei candidati.
Le considerazioni appena esposte non sono per nulla meritevoli di apprezzamento ed anzi, ad avviso del Collegio, rasentano in alcuni punti la temerarietà.
In primo luogo, tali considerazioni urtano contro il chiaro tenore del verbale n. 4 del 9 aprile 2018: si legge, infatti, in quest’ultimo che la Commissione “individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore [#OMISSIS#] Cristofari per le seguenti motivazioni: sulla base dei titoli e delle pubblicazioni. (Allegato G)”. Orbene, l’Allegato G, richiamato dal predetto verbale, è proprio quello in cui sono riportati i punteggi conseguiti dai singoli candidati, ossia è il documento in base al quale il dott. Cristofari risulta aver ottenuto n. 71 punti, a fronte dei 70 ottenuti dalla ricorrente.
Al contrario di quanto afferma l’Università, quindi, il verbale n. 4 dimostra, mediante il suo rimando all’Allegato G, che la Commissione ha assunto la propria decisione individuando il vincitore secondo un rigoroso criterio aritmetico: quello, per cui il controinteressato ha ottenuto il punteggio totale più alto tra i candidati, derivante dalla sommatoria dei punti ricevuti per i titoli e di quelli attribuiti per le pubblicazioni. È così che si spiega, a ben vedere, l’affermazione in base alla quale il dott. Cristofari è stato scelto come vincitore “sulla base dei titoli e delle pubblicazioni”.
In secondo luogo, il ragionamento dell’Università sconta molteplici profili di illogicità.
Se, infatti, fosse vero che il punteggio riportato serve solo a dimostrare il raggiungimento della soglia minima di 70 punti, le operazioni valutative avrebbero dovuto mirare solo ad accertare che tale soglia fosse stata raggiunta e si sarebbero dovute interrompere una volta compiuto tale accertamento, stante l’inutilità della loro prosecuzione (che, anzi, avrebbe contrastato con il principio del divieto di inutile aggravio del procedimento ex art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990). Ma non è andata affatto così e lo dimostra proprio la situazione del controinteressato, la cui valutazione non si è fermata alla soglia di 70, ma l’ha oltrepassata, pur se di un solo punto.
Inoltre, è sin troppo agevole osservare che l’assunto secondo cui, in ipotesi, la Commissione avrebbe potuto motivatamente dichiarare vincitore un candidato che, superata la soglia di ammissibilità di 70 punti, avesse tuttavia riportato un punteggio complessivo inferiore ad un altro, conduce a conclusioni assurde e illogiche: ad es., porta a ritenere ammissibile e legittima l’individuazione, quale vincitore, di un candidato che abbia riportato – in ipotesi – un punteggio assai più basso dell’altro, o che – dando per assodata la non formazione di alcuna graduatoria – sia stato superato, nel punteggio complessivo, da più candidati (in ipotesi, anche da molti altri).
Addirittura, se davvero contasse soltanto il raggiungimento della soglia di 70, sarebbe ammissibile e legittima, nell’ipotesi di più di candidati che superino detta soglia, l’individuazione quale vincitore dell’ultimo di essi, cioè di colui che abbia conseguito il punteggio più basso.
Ma è evidente che simili scelte sarebbero irragionevoli ed illogiche e, quindi, non potrebbero essere giammai legittimamente compiute: donde l’infondatezza delle tesi dell’Università.
Ancora, non è condivisibile l’assunto secondo cui l’individuazione del vincitore sarebbe il frutto di una valutazione comparativa, nel cui ambito assumerebbe specifica rilevanza il settore dove si colloca la produzione scientifica dei candidati.
Si tratta, infatti, di un parametro che è già stato considerato ed inserito tra i criteri di attribuzione dei punteggi, sia ai titoli, sia alle pubblicazioni: per i titoli, basti pensare al fatto che, in base al verbale n. 1 del 23 febbraio 2018, al dottorato di ricerca è attribuito un punteggio dimezzato (massimo 4 punti, anziché 8), se esso è in un settore diverso dalla matematica; per le pubblicazioni, poi, la differenza è ancora più palese, poiché si è già visto che le pubblicazioni attinenti al settore scientifico disciplinare messo a concorso possono ricevere, in base al verbale n. 1 cit., un punteggio massimo di 12, mentre quelle non attinenti possono conseguire fino a 2 punti.
In altre parole, il criterio del settore di produzione scientifica dei candidati concorre – pesantemente – a determinare il punteggio aritmetico da assegnare ai candidati, non è un criterio ulteriore, che va ad aggiungersi ab externo a tale punteggio. Di qui l’infondatezza, anche per questo verso, delle difese dell’Università.
Da ultimo, e per tutto quanto si è detto, appare francamente inverosimile sostenere l’equivalenza tra una situazione di punteggio difforme dei candidati (71 a 70) ed una, invece, di perfetta parità tra gli stessi (70 a 70). In quest’ultima evenienza, infatti, la Commissione sarebbe costretta – allora sì – a formulare un giudizio ulteriore che, sulla base di una motivazione approfondita, ragionevole e del tutto coerente, la porti ad individuare il vincitore.
Non convincono neppure le argomentazioni difensive del controinteressato.
Questi, anzitutto, ripropone nella memoria di replica le stesse tesi dell’Università circa la valutazione a lui più favorevole, anche nell’ipotesi di parità nei punteggi, che si evincerebbe dai giudizi espressi dalla Commissione e, in, particolare, dal carattere complessivo e onnicomprensivo della valutazione effettuata: per tal verso, dunque, le difese del dott. Cristofari sono inficiate dalle medesime criticità che si sono appena esposte a confutazione delle difese dell’Università.
D’altro lato, il controinteressato aggiunge tutta una serie di considerazioni sui motivi che, pur a parità dei punteggi, dovrebbero favorirlo nei confronti della dott.ssa Mancini e che sarebbero ravvisabili, in specie: a) nel maggior peso percentuale, per quest’ultima, rivestito dai titoli sui punti totali, rispetto alle pubblicazioni (47% per la ricorrente; 35% per il controinteressato); b) nella maggiore congruenza della produzione scientifica del dott. Cristofari con il settore scientifico disciplinare messo a concorso (MAT/09). Ma è evidente che si tratta di mere illazioni personali, prive di rilievo, che pretendono di integrare ex post (e da parte di un privato) le motivazioni della Commissione.
Si è poc’anzi detto, inoltre, che la maggiore o minore congruenza della produzione scientifica rispetto al settore MAT/09 è criterio che già ha contribuito alla formazione del punteggio complessivo di ogni candidato e, quindi, già è stato “pesato” ed utilizzato all’interno del calcolo di detto punteggio, senza aggiungersi ab externo al punteggio stesso.
Da ultimo, non convince l’osservazione che la pubblicazione n. 10 del dott. Cristofari costituirebbe un lavoro che, quanto ai suoi contenuti, poteva ricevere ed ha ricevuto una valutazione assai attenta e critica da parte dei Commissari, i quali, nel corso della propria carriera, hanno approfondito il tema indagato nello scritto. Qui, infatti, non sono in discussione i contenuti del lavoro, ma la circostanza che esso, all’epoca dei fatti, era un mero articolo sottomesso per pubblicazione, privo della lettera di accettazione (non prodotta) e, dunque, non costituiva “pubblicazione valutabile” ai sensi di legge (e della stessa disciplina concorsuale).
Irrilevante è, poi, il fatto che, successivamente, l’elaborato sia stato accettato per la pubblicazione e pubblicato “on line”, in attesa di essere inserito in un volume cartaceo, così com’è irrilevante che la rivista su cui è stato edito sia annoverata tra quelle attinenti al settore scientifico disciplinare messo a concorso (MAT/09).
In definitiva, pertanto, la censura b) è fondata e da accogliere, con il corollario che al punteggio totale conseguito dal dott. Cristofari va sottratto il punto illegittimamente assegnatogli per la pubblicazione (che in realtà non era tale) n. 10.
Non è, invece, suscettibile di positivo apprezzamento la censura della ricorrente sopra riportata sub c) (“censura c)”), a mezzo della quale si contesta l’attribuzione di n. 1 punto ciascuno agli elaborati nn. 6 e 7 del controinteressato.
Sostiene la deducente che ambedue gli elaborati sarebbero atti di dipartimento (“technical reports”) del “Department of Computer, Control and Management Engineering” dell’Università “La Sapienza” di Roma e che, essi, sebbene in possesso di ISSN, non avrebbero potuto essere valutati, per le seguenti ragioni:
– perché gli atti di dipartimento sono esclusi dalla valutazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 243/2011 e dall’art. 5 del bando di concorso;
– perché si tratterebbe di atti per i quali non è prevista nessuna fase di referaggio (esame valutativo) ai fini dell’accettazione;
– perché si tratterebbe di atti non ritenuti validi dal sistema informatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“M.I.U.R.”) né per la procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN), né per la valutazione di qualità della ricerca (VQR);
– perché gli articoli pubblicati su questi “Atti del Dipartimento” sarebbero classificati non già come “articoli in rivista”, ma come “altro” dal medesimo sistema informatico dell’Università di Padova e, perciò, ai fini della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.
Osserva il Collegio che gli elaborati contestati, indicati come pubblicazioni nn. 6 e 7 nella domanda di partecipazione alla selezione del controinteressato, costituiscono ambedue “technical reports” del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” dell’Università di Roma “La Sapienza” e sono, rispettivamente, il n. 6/2016 e il