TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 21 gennaio 2014, n. 80

Personale universitario-Richiesta ostensione atto di nomina Direttore generale d'ateneo-Carenza di interesse

Data Documento: 2014-01-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel processo amministrativo la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l’appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, foss’anche soltanto strumentale o morale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534).

La carenza di interesse sussiste quando il documento richiesto sia stato rilasciato sulla base di una nuova istanza presentata sulla base di motivi diversi.

Contenuto sentenza

N. 00080/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2013, proposto da: 
Giovanni Graziuso, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego del 12 giugno 2013, prot. n. 36774, con il quale l’Università degli Studi di Padova ha rigettato, per carenza d’interesse all’ostensione, l’istanza d’accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 13 maggio 2013, per il rilascio in copia dei provvedimenti inerenti la procedura di nomina del Direttore Generale d’Ateneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 1074713) notificato il 16 luglio 2013 e depositato il successivo 30 luglio, il dott. Giovanni Graziuso, funzionario amministrativo di ruolo presso l’Università degli Studi di Padova, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego in data 12 giugno2013, prot. n. 36774, con il quale l’Università ha rigettato, per difetto d’interesse all’ostensione, l’istanza, presentata in data 13 maggio 2013, per il rilascio in copia dei provvedimenti inerenti la procedura di nomina del Direttore Generale d’Ateneo.
Avverso l’impugnato provvedimento, il ricorrente ha proposto il seguente motivo di doglianza:
I. Violazione dell’art. 22 e ss della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 97 della Cost. per violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Deduce, a tale riguardo, che in ragione delle mansioni espletate in qualità di Segretario Amministrativo del Centro Servizi Informatici d’Ateneo (sino al 14 maggio 2013), nonché di Capo del Servizio Relazioni Sindacali e di delegato del Direttore Generale per la contrattazione sindacale, era legittimato a chiedere l’ostensione dell’atto di nomina del Direttore Generale d’Ateneo.
L’Università degli Studi di Padova si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l’improcedibilità dello stesso in ragione dell’intervenuta ostensione dei documenti richiesti, a seguito della successiva istanza d’accesso del 21 giugno 2013, nella quale il ricorrente ha dedotto un fattore legittimante l’ostensione, diverso da quello declinato nella precedente richiesta.
All’udienza camerale del giorno 20 novembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Giova osservare in proposito, che nel processo amministrativo la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, “può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l’appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, foss’anche soltanto strumentale o morale” (cfr., ex multis, Cons. St, sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534).
Nel caso di specie, il rilascio della documentazione richiesta dall’accedente è intervenuto a seguito della nuova istanza del 21 giugno 2013, con la quale è stato rilevato un fattore legittimante l’ostensione, completamente diverso da quello dedotto nella precedente istanza d’accesso, oggetto del provvedimento di diniego impugnato.
Conseguentemente, ancorché sotto il profilo formale non può affermarsi che l’interesse azionato nell’istanza originaria sia stato completamente soddisfatto (in tal caso, infatti, si dovrebbe dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere), l’intervenuta ostensione della documentazione richiesta a seguito della successiva istanza del 21 giugno 2013, sebbene si fondi su un diverso fattore di legittimazione, rende inutile qualsiasi pronunciamento nel merito della domanda giudiziale attivata dal ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti in causa, delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Coppari, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)