TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 22 marzo 2019, n. 364

Procedura di chiamata-Consiglio di Dipartimento-Votazione scrutinio segreto-Illegittimità

Data Documento: 2019-03-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve escludersi che la proposta di chiamata possa essere ascritta ad un’ipotesi di voto segreto, in quanto, da un lato non vi è alcuna previsione legislativa in tal senso, dall’altro non riguarda questione “concernente persone”, dovendo con tale locuzione intendersi fattispecie che afferiscono alla sfera privata, coperta da riservatezza, del soggetto interessato, ipotesi non rinvenibile in una procedura selettiva comparativa. Ed inoltre, la votazione per voto segreto confligge, per sua stessa natura, con la necessità di adeguata motivazione.

Contenuto sentenza

N. 00364/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, [#OMISSIS#] Croce 466/G; 
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. [#OMISSIS#], 63;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio.
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività,
– per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di -OMISSIS- del 24.5.17, comunicata il 7.6.17, con la quale è stata respinta la proposta di chiamata del ricorrente a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
e per l’accertamento dell’obbligo dell’Università di -OMISSIS- di concludere il procedimento per la chiamata del ricorrente a ricoprire il citato ruolo di professore di seconda fascia, e condanna dell’Università stessa alla adozione del relativo provvedimento nel termine assegnando;
– per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente il 9 gennaio 2018:
della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di -OMISSIS- 15.11.17 con la quale è stata respinta la proposta di chiamata del ricorrente a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto ivi compresa, per quanto occorra, la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di -OMISSIS- del 29.11.17 con la quale è stato approvato, con modificazioni, il verbale del Consiglio del 15.11.17;
e per l’accertamento dell’obbligo dell’Università di -OMISSIS- di concludere il procedimento per la chiamata del ricorrente a ricoprire il citato ruolo di professore di seconda fascia, e condanna dell’Università stessa alla adozione del relativo provvedimento nel termine assegnando;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone il ricorrente che con decreto n. 1849/16 del 9.12.16 il Rettore dell’Università di -OMISSIS- ha indetto le procedure selettive per la copertura di tre posti di professore associato di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 30.12.2010, n. 240 e, tra questi, un posto presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Settore Concorsuale Lingua Letteratura e Cultura Francese Settore Scientifico Disciplinare Letteratura Francese.
Alla procedura hanno chiesto di partecipare e sono stati ammessi l’esponente (titolare di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca con scadenza a fine anno) e la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (ricercatrice a tempo indeterminato).
La commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva del predetto posto di professore associato si è riunita il 10.2.2017 (come da verbale 1 che riporta l’attività svolta nel corso della seduta), poi il 23.3.2017, con la presenza dei candidati, iniziando l’esame della documentazione prodotta dagli stessi (come da verbale 2), e nella successiva seduta del 24.3.2017 la commissione ha dato inizio allo svolgimento della prova didattica, proseguendo poi nell’esame della documentazione presentata dai candidati e quindi alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica (come da verbale 3).
All’esito la commissione ha ritenuto idonei entrambi i candidati, attribuendo al ricorrente il giudizio complessivo sul curriculum e sulle pubblicazioni di “ottimo” e il giudizio complessivo sull’attività didattica e sulla prova didattica parimenti di “ottimo”, mentre alla controinteressata il giudizio complessivo sul curriculum e sulle pubblicazioni di “discreto” e il giudizio complessivo sull’attività didattica e sulla prova didattica di “sufficiente”.
In pari data la commissione ha formulato quindi una relazione riassuntiva richiamando le operazioni svolte, e il tutto veniva portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.
Alla prima convocazione del predetto Consiglio di Dipartimento, fissata per il 26.4.2017, con all’ordine del giorno “Approvazione della proposta di chiamata all’esito della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240/10 per n. 1 posto di professore di II fascia settore concorsuale 10/H1 lingua letteratura e cultura francese SSD – L – LIN/03 letteratura francese”, non veniva raggiunto il numero legale.
Espone il ricorrente che ad una seconda convocazione del Consiglio di Dipartimento fissata per il 24.5.2017, raggiunto il numero legale, il direttore informava dello svolgimento della procedura selettiva e dell’esito della stessa, ricordando che il Consiglio di Dipartimento stesso era chiamato ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 a scegliere il candidato per la copertura del ruolo di professore di seconda fascia. Seguiva quindi un dibattito tra i componenti del Consiglio di Dipartimento e, dopo l’accoglimento della richiesta di un componente del Consiglio di procedere a votazione segreta, il direttore proponeva che venisse proposta la chiamata del ricorrente che aveva riportato la [#OMISSIS#] valutazione da parte della commissione; all’esito dello scrutinio risultavano 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 10 voti astenuti. Il Consiglio deliberava quindi il non accoglimento della proposta di chiamata del ricorrente, senza peraltro procedere alla chiamata dell’altra candidata (comunque ritenuta idonea dalla commissione giudicatrice).
Con nota 26.5.2017 il direttore del Dipartimento trasmetteva il verbale del Consiglio alla Direzione Risorse Umane dell’Università.
Medio tempore la presidente della commissione giudicatrice, con nota del 14 giugno 2017, chiedeva spiegazioni al Rettore in ordine alla mancata pubblicazione dei verbali della riunione della commissione stessa, aggravata dall’assenza di notizie in ordine alla chiamata del candidato idoneo.
Veniva dunque convocata un’ulteriore seduta del Consiglio di Dipartimento per il 26.7.2017 nella quale non si procedeva alla votazione per assenza del quorum.
Dunque l’esponente proponeva con il ricorso introduttivo del giudizio le domande in epigrafe.
1.1. Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi -OMISSIS-, contestando quanto dedotto in fatto e in diritto dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Non si costituiva in giudizio né il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nè la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.
1.2. Con successiva istanza parte ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017, a seguito della dichiarazione di proposizione di motivi aggiunti, il Presidente disponeva il rinvio della causa alla camera di consiglio del 24 gennaio 2018.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti, l’esponente evidenziava che nel costituirsi in giudizio l’Università aveva depositato la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 15.11.2017 ad oggetto “approvazione della proposta di chiamata all’esito della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di II fascia settore concorsuale 10H1 lingua letteratura e cultura francese – SSD L – LIN/03 letteratura francese”.
Il contenuto di tale deliberazione veniva dall’esponente ricostruito nei motivi aggiunti (pagg. 6 e ss.), evidenziando conclusivamente che il direttore aveva posto in votazione la chiamata del ricorrente che, svoltasi a scrutinio segreto, portava all’espressione di cinque voti favorevoli, tredici voti contrari e tre voti astenuti, con il che la proposta di chiamata non veniva accolta. Rappresenta il ricorrente che veniva quindi sottoposta a votazione la proposta di “rinunciare” al posto di professore associato di letteratura francese, che veniva quindi accolta con diciassette voti favorevoli, uno contrario e due astenuti.
In esito alla richiesta del ricorrente l’Università consegnava l’ulteriore deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29.11.2017 convocata anche per l’approvazione del verbale della seduta del 15.11.2017; rappresenta il ricorrente dalla lettura di tale provvedimento si rileva che alcuni componenti avevano accertato che la tabella della verbalizzazione degli esami riportata dal direttore nella seduta precedente in realtà era errata perché tali verbalizzazioni erano di numero superiore a quello originariamente indicato, e che quindi non sussisteva il presupposto del non raggiungimento del numero minimo di verbalizzazioni per il mantenimento dell’insegnamento.
Pur dopo le predette deliberazioni del Consiglio di Dipartimento il procedimento non veniva peraltro concluso inviando gli atti al Consiglio di Amministrazione, previa verifica della loro legittimità da parte del Rettore.
Il ricorrente, pertanto, proponeva con i motivi aggiunti le domande in epigrafe.
1.4. Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2018, il difensore di parte ricorrente chiedeva il rinvio della causa al merito e il Presidente disponeva il rinvio della causa al merito.
1.5. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019, presenti i difensori della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio ed il terzo motivo dei motivi aggiunti, con i quali l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 18 L. 30.12.10 n. 240. Violazione degli artt. 6 e segg. del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/10 emanato con decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 1012 del 6.7.16. Violazione degli artt. 10 e seguenti del regolamento quadro di funzionamento dei dipartimenti emanato con decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 131 del 14.1.10.
Espone parte ricorrente che la votazione del Consiglio del Dipartimento relativa alla proposta di chiamata del ricorrente è stata svolta a scrutinio segreto.
Ma né l’art. 18 L. 240/10, nè il regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori né il regolamento generale di funzionamento dei dipartimenti prevedono che tale votazione possa avvenire con tale modalità, che può essere invocata solo nelle ipotesi espressamente previste dalla norma.
Né si può fare riferimento al principio secondo il quale le votazioni concernenti persone devono essere svolte in forma segreta, perché tale principio non è riferibile alla procedure concorsuali ma è applicabile solo in caso di decisioni che impongono una garanzia di indipendenza dei componenti il collegio (come ad esempio in materia disciplinare).
Non solo, ma dal momento che la votazione concerneva la valutazione nella procedura concorsuale della chiamata del professore che deve essere accompagnata da adeguata motivazione, e dal momento che la votazione segreta non consente la motivazione stessa, deve comunque ritenersi la inammissibilità di tale metodo di valutazione.
A supporto della propria tesi parte ricorrente richiama un precedente giurisprudenziale.
Nei motivi aggiunti si evidenzia altresì che posto che nella sostanza i provvedimenti impugnati con tale ricorso costituiscono una modificazione di quelli precedentemente adottati aventi ad oggetto la chiamata del professore alla copertura del posto ovvero, ancor prima, la soppressione del posto stesso, non sussisteva alcuna ragione riferibile al fatto che si provvedeva in ordine a persone, e non ad organizzazione dei corsi, che potesse anche minimamente sorreggere la necessità di procedere a votazione segreta.
Parte ricorrente ha poi ripreso e ribadito le argomentazioni racchiuse nel ricorso introduttivo del giudizio.
La difesa erariale ha argomentato nel senso che la scelta del voto a scrutinio segreto è pienamente legittima e che la decisione è motivata.
1.1. Le censure sono parzialmente fondate.
In termini generali, è noto che il voto segreto è posto a tutela della libertà di coscienza dei componenti l’organo collegiale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III , 21 luglio 2006, n. 6181) e la segretezza del voto sulle questioni concernenti persone costituisce principio generale con particolare riguardo a materie nelle quali la riservatezza della espressione del voto è garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti gli organi collegiali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 1983, n. 883; Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 886).
Si deve però considerare che la pubblicità del voto espresso dai componenti di un organo collegiale è ciò che meglio consente, ab externo, di ricostruire il processo di formazione della volontà dell’organo medesimo e così di poterne sindacare le relative decisioni, sicché non si può affermare che la segretezza, o la non pubblicità, del voto deve assurgere a regola generale di ogni decisione riferibile ad un organo collegiale.
Ad essa si deve quindi rinunciare solo quando, per la materia trattata, il voto palese o pubblico sia idoneo ad esporre (non la persona soggetta a valutazione bensì) il singolo componente dell’organo collegiale a conseguenze sfavorevoli a cagione del voto che è chiamato ad esprimere, giacché una tale situazione può indurre nei votanti uno stato di coazione psicologica tale da comprometterne l’indipendenza di giudizio; laddove, invece, sia possibile contemperare le contrapposte esigenze mantenendo la pubblicità del voto dei singoli componenti un organo collegiale, ciò può e deve essere fatto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 ottobre 2016, n. 1324).
Tale ricostruzione si correla, peraltro, all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, che integra un principio generale dell’azione amministrativa essendo diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’operato dell’Amministrazione, risultando “radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale” (Corte cost., 5 novembre 2010, n. 310).
Sul punto, va in concreto osservato che – in positivo – l’art. 8 (Chiamata) della lex specialis (decreto rettorale n. 1849/2016 del 9/12/2016) prevedeva espressamente che <<[…] Il dipartimento, con deliberazione motivata e voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto, propone la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati […]>>.
Inoltre, in negativo, né l’art. l’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 né gli artt. 8 e 10 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” (emanato con decreto rettorale Rep. n. 1012 Prot. 179235 Tit. 1/3 del 6/07/2016) contemplano la modalità del voto segreto per la deliberazione della proposta di chiamata.
Più di recente la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2016, n. 1038) ha condivisibilmente affermato che deve escludersi che la proposta di chiamata possa essere ascritta ad un’ipotesi di voto segreto, in quanto, da un lato non vi è alcuna previsione legislativa in tal senso, dall’altro non riguarda questione “concernente persone”, dovendo con tale locuzione intendersi fattispecie che afferiscono alla sfera privata, coperta da riservatezza, del soggetto interessato, ipotesi non rinvenibile in una procedura selettiva comparativa. Ed inoltre, la votazione per voto segreto confligge, per sua stessa natura, con la necessità di adeguata motivazione (espressamente prevista, come già detto, dall’art. 8 della decreto rettorale n. 1849/2016 del 9/12/2016).
E comunque, anche ove si ritenesse possibile procedere con voto segreto, come in concreto è avvenuto, risulterebbe comunque violato l’obbligo di motivazione, secondo quanto lamentato dall’esponente, atteso che dall’esame dei verbali delle riunioni del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di -OMISSIS- con riguardo alle deliberazioni del 24 maggio 2017 e del 15 novembre 2017 non è possibile sviluppare alcuna operazione ricostruttiva dell’iter motivazionale, essendo in concreto mancata una qualsivoglia esternazione circa l’individuazione del candidato maggiormente qualificato (cfr. l’art. 8 del decreto rettorale n. 1849/2016 del 9/12/2016).
Ed invero, la motivazione dell’atto collegiale deve essere sorretta dall’esternazione, con formula riassuntiva, ma sufficientemente chiara ed onnicomprensiva, degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante è pervenuto alla decisione consacrata nell’atto finale, senza che possa essere desunta dall’analisi delle motivazioni soggettive dei singoli componenti del collegio, inidonee, ex se, a rivelare l’iter formativo della volontà complessiva dell’organo, e della quale, in ogni caso, non potrebbero costituire valido strumento di surrogazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29 maggio 2013, n. 1563).
La motivazione dell’atto in sé deve avere una sua collocazione e una rilevanza autonoma, tanto da rendere certi che la volontà conclusiva del corpo deliberante si sia formata per quei motivi e non per altri, né che sia potuta essere stata fuorviata da apprezzamenti e valutazioni soggettive di singoli membri, rimasti come tali estranei alle ragioni essenziali del decidere condivise dalla totalità o dalla maggioranza dei componenti il collegio. Il sindacato giurisdizionale sull’atto collegiale si spinge sino alla valutazione in ordine al giudizio di congruenza tra presupposti e conclusioni e deve essere altresì basato sulla valutazione della logicità e congruità dei motivi che sono a fondamento della determinazione finale dell’organo amministrativo: tale indagine non sarebbe possibile, o sarebbe, comunque, estremamente aleatoria, qualora si richiedesse, per accertare le ragioni del provvedimento, l’analisi delle singole soggettive motivazioni dei componenti il collegio, inidonee di per sé solo a rivelare l’iter formativo della volontà complessiva dell’organo espressa attraverso la votazione finale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 settembre 2002, n. 1640).
Pertanto, appare evidente la fondatezza delle censure in esame per ciò che riguarda le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di -OMISSIS- del 24 maggio 2017 e del 15 novembre 2017 in ordine alla chiamata.
In altri termini detto, ferma l’illegittimità delle predette deliberazioni in ragione dellavotazione con voto segreto, anche ove si volesse superare tale rilievo le stesse risulterebbero parimenti illegittime per non contenere motivazione alcuna in entrambi i casi sulle ragioni del mancato accoglimento della proposta di chiamata dell’odierno ricorrente.
Per le stesse ragioni devono invece ritenersi infondate le doglianze proposte avverso quella parte della deliberazione del 15 novembre 2017 relativa alla votazione della proposta di rinuncia al posto di professore associato di letteratura francese con contestuale richiesta al Magnifico Rettore di poter destinare il punteggio di 0,70 ad ulteriori urgenze di personale docente a margine della programmazione dipartimentale 2017-18 e del Piano degli Obiettivi Dipartimentali 2017-19, riservandosi di proporre agli Organi Accademici una scelta didattico-organizzativa diversa in merito alla destinazione di 0,70 punti organico ora impegnati per il PA di Letteratura francese (cfr. pag. 9 del verbale), atteso che – sebbene non risultino palesati i voti dei singoli componenti l’organo collegiale che hanno partecipato alla votazione – l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi (cfr., in particolare, pagg. 5-8 del verbale)che hanno formato oggetto della discussione preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più ponderata deliberazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5236) consentono di ricostruire l’iter motivazionale.
2. Possono essere a questo punto esaminati il secondo motivo racchiuso nel ricorso introduttivo – cfr. infra 2.1. – con il quale l’esponente lamenta la Violazione dell’art. 18 L. 30.12.10 n. 240. Violazione degli artt. 6 e segg. del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/10 approvato con decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 1012 del 6.7.16. Violazione dell’art. 8 del decreto del rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 1849/2016 del 9.12.16. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per genericità e perplessità e per difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Sviamento di potere, ed il primo motivo racchiuso nel ricorso per motivi aggiunti – infra 2.2. – con il quale l’esponente deduce l’Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Sviamento di potere. Incompetenza.
2.1. Nel ricorso introduttivo l’esponente, dopo aver richiamato la disciplina racchiusa nell’art. 18 L. 240/10, nel regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari approvato con decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 1012 del 6.7.16, nell’art. 30 comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 3330 del 2011 nonché nel decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. 1849/2016 del 9.12.16 con il quale è stata indetta la procedura selettiva in esame, argomenta nel senso che il Consiglio di Dipartimento non può entrare nel merito dell’operato della commissione giudicatrice, non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della stessa.
Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, parte ricorrente evidenzia che il Consiglio di Dipartimento è chiamato a svolgere unicamente un controllo di legittimità in ordine alle operazioni della commissione, e non può quindi non approvare la valutazione della stessa ove non riscontri (in ipotesi e ad esempio) una palese illogicità delle operazioni ovvero un discostamento dalle prescrizioni della legge, del regolamento e del bando.
Nel caso in esame, osserva l’esponente, le valutazioni della commissione hanno ampiamente e puntualmente indicato le ragioni per le quali il ricorrente è stato giudicato “ottimo” sotto tutti i profili, mentre la controinteressata ha dimostrato carenze tali da farla giudicare (ancorchè idonea) “sufficiente” o “discreta”.
Inoltre, richiamato l’orientamento secondo cui le valutazioni della commissione esaminatrice possono essere dichiarate illegittime solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione, l’esponente ha osservato che deve essere esclusa la sindacabilità del giudizio della commissione in sede di approvazione dell’operato della stessa da parte del Consiglio di Dipartimento; né del resto, il Consiglio ha ritenuto di indicare o comunque ha indicato, alcuna ragione di illogicità o in generale di illegittimità della valutazione espressa dalla commissione.
L’illegittimità della deliberazione impugnata si evince poi anche dal fatto che il Consiglio, una volta non approvata la chiamata del ricorrente, non ha peraltro proceduto alla chiamata dell’altra candidata ritenuta (di minor preparazione ma comunque) idonea dalla commissione giudicatrice.
Ne deriva – secondo il ricorrente – uno sviamento di potere nell’esercizio della funzione demandata al Consiglio, che invece di procedere alla proposta di chiamata ai sensi di legge ha ritenuto di non provvedere, ipotizzando forse qualche “accadimento” che possa rimettere in discussione tutto il procedimento. E, invero, appare evidente che il Consiglio si è preoccupato della “futura condizione della dott.ssa -OMISSIS-” più che di procedere alla chiamata del professore ai sensi di legge, così evitando di provvedere all’adozione del provvedimento di competenza: ma così contemporaneamente ponendo in essere uno sviamento della funzione rispetto a quella attribuitagli dalla legge.
La difesa erariale argomenta nel senso dell’insussistenza di automatismi nella chiamata del Dipartimento del candidato eventualmente ritenuto maggiormente qualificato dalla commissione,
2.2. Nei motivi aggiunti parte ricorrente ha argomentato nel senso che i provvedimenti impugnati – che costituiscono, nella sostanza, la revoca della precedente determinazione di procedere alla copertura del posto di professore di II fascia – operano una inversione logica del procedimento e del ragionamento: se il motivo per il quale si è deciso di non procedere più alla chiamata del ricorrente era costituito veramente dalla non necessità di svolgere l’insegnamento, si sarebbe dovuto procedere prima alla determinazione in tal senso e conseguentemente alla revoca del procedimento in corso e, anzitutto, del bando di selezione. In definitiva, i provvedimenti denotano uno sviamento di potere in quanto deducendo il presupposto della non necessità di coprire il posto di professore di II fascia si intende in realtà non procedere alla chiamata del ricorrente.
Inoltre, dal momento che i provvedimenti costituiscono sostanzialmente revoca della procedura di selezione, essi erano semmai di competenza del Rettore che aveva bandito la selezione stessa secondo quanto previsto dal Regolamento per la chiamata dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 approvato con decreto rettoriale n. 1012 del 6.7.16. Non è infatti nella competenza del Consiglio di Dipartimento indire la selezione, e quindi non è nella competenza del medesimo revocarla. La decisione di non procedere più alla nomina di cui al decreto rettoriale che aveva indetto la procedura doveva quindi essere adottata secondo le stesse forme e competenze.
Inoltre, il bando rettoriale del 9.12.16 con il quale è stata avviata la procedura di selezione dei candidati per la copertura del posto era stato preceduto, oltre che dalla deliberazione del Consiglio di Dipartimento circa la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, dalla delibera-zione del Consiglio di Amministrazione del 30.5.16 di approvazione della citata programmazione, dal parere del Senato Accademico del 14.6.16 di assegnazione dei posti di professore associato (oltre che dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.10.16 e dal parere del Senato Academico del 8.11.16 relativi al dipartimento di economia aziendale).
Le deliberazioni obbligatorie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sono previsti dagli artt. 19 e 20 dello Statuto dell’Università di -OMISSIS-, e non potevano non essere acquisiti anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Dipartimento non poteva quindi procedere alla decisione di non coprire più il posto di professore associato in discussione se non acquisendo le deliberazioni ed i pareri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, e ciò in base al principio del contrarius actus che impone che il provvedimento di annullamento o revoca o ritiro di quello precedente sia non solo adottato dal medesimo organo competente ma anche preceduto dagli stessi pareri o atti preordinati.
Inoltre, il ricorrente lamenta che la soppressione del posto, in realtà non è stata approvata con la maggioranza richiesta (avendo ottenuto 5 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti) ma essendo i componenti del Consiglio di Dipartimento 31, la proposta poteva essere approvata solo con 16 voti favorevoli. Il “meccanismo” introdotto dal direttore che ha portato alla non approvazione della proposta di chiamata del ricorrente nel presupposto della dedotta necessità di procedere alla soppressione del posto è in realtà artato, perché provoca l’effetto sostanziale di procedere alla predetta soppressione del posto attraverso la non approvazione della chiamata al posto stesso.
La difesa erariale argomenta nel senso dell’insussistenza dell’obbligo di chiamare uno dei candidati idonei, potendo decidere di non chiamare alcuno, e valorizza le ragioni – racchiuse nel verbale del 15 novembre 2017 – sulle quali è stata basata la scelta di rinunciare al posto. La difesa erariale esclude dunque la sussistenza di inversioni di ordine logico, così come esclude che vi sia stata revoca del bando; evidenzia, inoltre, che la programmazione didattica spetta ai singoli Dipartimenti e richiama la differenza delle due votazioni svoltesi nella riunione del 15 novembre 2017.
2.3. Le doglianze sono fondate nei termini in appresso specificati.
Ritiene il Collegio necessario esaminare, in via preliminare, il ruolo svolto dal Consiglio di Dipartimento nell’ambito del procedimento de quo (con particolare riguardo alla parte conclusiva del procedimento).
L’art. 18, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 riserva la formulazione della proposta di chiamata al dipartimento; l’art. 8 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” (emanato con decreto rettorale Rep. n. 1012 Prot. 179235 Tit. 1/3 del 6/07/2016) demanda alla commissione la valutazione comparativa delle candidature (comma 1) nonché la formulazione di una rosa di candidati idonei (comma 2) mentre l’art. 10 riserva al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della proposta di chiamata.
Anche gli artt. 6 e 8 del bando della procedura in esame (decreto n. 1849/16 del 9.12.16) riservano alla commissione la valutazione comparativa delle candidature e al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata.
Orbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “[…] nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell’evidenza pubblica, la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimament