TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 4 luglio 2017, n. 620

Elezione Direttore Accademia di Belle arti-Requisiti

Data Documento: 2017-07-04
Area: Giurisprudenza
Massima

La diversa qualificazione formale dei docenti delle Istituzioni di alta cultura introdotta dall’art. 20 del C.C.N.L. del 16 febbraio 2005, per effetto della quale i docenti sono stati inquadrati in due fasce (i professori nella prima fascia, gli assistenti e gli accompagnatori nella seconda) non ha inciso sulla portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132: diversamente opinando, infatti, la platea di riferimento dell’elettorato passivo, chiaramente identificata dall’art. 6, comma 2,. nei soli “docenti” (cioè i docenti di prima fascia), verrebbe surrettiziamente allargata con un artificio nominalistico a figure che la disposizione manifestamente esclude. Dunque, in assenza di una modifica o abrogazione espressa, in parte qua, dell’art. 6, comma 2, cit., non può sostenersi che detta disposizione abbia subito una modifica o abrogazione implicita, per effetto della quale sarebbe venuta meno la netta distinzione, ivi presente, tra “docenti” (id est: di prima fascia) e assistenti ed accompagnatori (id est: docenti di seconda fascia): distinzione che ha una funzione precisa, servendo essa a delimitare diversamente la platea dei soggetti ammessi all’elettorato attivo (più ampia) rispetto a quella dei soggetti ammessi all’elettorato passivo (più ristretta).

Contenuto sentenza

N. 00620/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2016, proposto dal prof.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio
Accademia di Belle Arti di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, San [#OMISSIS#], n. 63
nei confronti di
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], prof. [#OMISSIS#] Caldura, prof. [#OMISSIS#] La Bruna e prof. [#OMISSIS#] Salvagnini, non costituiti in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e previe misure cautelari monocratiche,
– dell’art. 2 del decreto del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia prot. n. 3362 del 29 luglio 2016, avente ad oggetto l’elezione del direttore dell’Accademia per il triennio 2016/2019, nella parte in cui, nel fissare i requisiti dell’elettorato passivo, non prevede, tra i docenti candidabili all’elezione del direttore, quelli appartenenti alla II^ fascia;
– del provvedimento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 9882 del 1° agosto 2016, affisso all’albo dall’Accademia di Belle Arti di Venezia il 9 agosto 2016, nella parte in cui non ha approvato la richiesta modifica dello statuto dell’Accademia;
– dell’art. 7, comma 5, dello statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nella parte in cui, nel prevedere che il direttore sia eletto dai docenti di I^ e di II^ fascia dell’istituzione tra i docenti di I^ fascia, anche di altre istituzioni, esclude l’elettorato passivo per i docenti di II^ fascia;
– del verbale n. 2 in data 6 settembre 2016 della Commissione elettorale per l’elezione del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per il triennio 2016/2019, nelle parti: a) in cui ha disposto l’esclusione della candidatura del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) ha ritenuto le candidature dei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caldura, [#OMISSIS#] Salvagnini e [#OMISSIS#] La Bruna provviste dei requisiti fissati dal bando per detta elezione (decreto direttoriale n. 3362 del 29 luglio 2016);
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti la domanda di misure cautelari monocratiche ed il decreto n. 525/2016, recante rigetto di tale domanda;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti il controricorso e la documentazione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia;
Vista l’ordinanza n. 578/2016 del 10 novembre 2016, con cui il Tribunale ha dato atto della rinunzia da parte del ricorrente all’istanza di misure cautelari collegiali;
Vista la memoria conclusiva e la memoria di replica del ricorrente;
Preso atto del deposito fuori termini di una memoria da parte della difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato:
– l’art. 2 del decreto del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia prot. n. 3362 del 29 luglio 2016, concernente l’elezione del direttore della predetta Accademia per il triennio 2016/2019, nella parte in cui, nello stabilire i requisiti dell’elettorato passivo, non prevede, tra i docenti candidabili all’elezione del direttore, quelli appartenenti alla II^ fascia;
– il provvedimento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 9882 del 1° agosto 2016, nella parte in cui non ha approvato la richiesta modifica dello statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia;
– l’art. 7, comma 5, dello statuto della suindicata Accademia, nella parte in cui, nel prevedere che il direttore sia eletto dai docenti di I^ e di II^ fascia dell’istituzione tra i docenti di I^ fascia, anche di altre istituzioni, esclude l’elettorato passivo per i docenti di II^ fascia;
– il verbale n. 2 in data 6 settembre 2016 della Commissione elettorale per l’elezione del direttore dell’Accademia di Belle Arti per il triennio 2016/2019, nelle parti in cui: a) ha disposto l’esclusione della candidatura del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) ha considerato le candidature dei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caldura, [#OMISSIS#] Salvagnini e [#OMISSIS#] La Bruna provviste dei requisiti fissati dal bando per l’elezione di cui si discute;
Considerato che a supporto del gravame, con cui ha chiesto l’annullamento, previe misure cautelari anche monocratiche, degli atti gravati, il prof. [#OMISSIS#] ha dedotto i seguenti motivi:
– violazione e/o falsa applicazione della l. n. 508/1999, dell’art. 6 del d.P.R. n. 132/2003, degli artt. 20 e segg. del C.C.N.L. del comparto A.F.A.M. del 2005, del d.P.R. n. 212/2005 e del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 luglio 2009, eccesso di potere, giacché, sulla base della vigente normativa (anche contrattuale) la distinzione qualitativa, attinente a diverse prerogative, tra docenti di I^ e di II^ fascia non avrebbe più ragion d’essere, in assoluto e tantomeno in riferimento al caso di specie, cosicché illegittimamente ai docenti di II^ fascia (tra i quali il prof. [#OMISSIS#]) sarebbe stato precluso di candidarsi alle elezioni per la carica di direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia;
– violazione dell’art. 2, comma 2, del bando, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere, perché le candidature presentate dai professori [#OMISSIS#], Caldura, La Bruna e Calcagnini non sarebbero conformi all’art. 2 del bando, in quanto: a) i suddetti candidati avrebbero presentato un curriculum non autocertificato, né compilato a norma di legge, avendo omesso di descrivere compiutamente le attività formative; b) in nessuno dei curriculum presentati emergerebbe lo svolgimento di compiti di sovraordinazione operativa e di coordinamento dell’attività di altri soggetti;
Considerato che l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto n. 525/2016 del 1° ottobre 2016;
Considerato che si è costituita in giudizio con controricorso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, depositando documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree;
Considerato che con ordinanza n. 578/2016 del 10 novembre 2016 si è dato atto della rinunzia, da parte del ricorrente, all’istanza di misure cautelari collegiali;
Considerato che in prossimità dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato una memoria ed una replica, mentre la difesa erariale ha depositato fuori termine una memoria;
Considerato che in detta memoria il ricorrente ha sollevato, in subordine, questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 132/2003, in relazione all’art. 3 Cost.;
Considerato che all’udienza pubblica del 5 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., atteso che il ricorso si articola in due motivi, dei quali il primo è manifestamente infondato ed il secondo è manifestamente inammissibile;
Considerato, più in particolare, che la palese infondatezza del primo motivo di gravame si ricava dai seguenti elementi:
– ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, ai sensi della n. 508/1999), “Il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge”;
– a propria volta l’art. 7, comma 5, dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia – oggetto anch’esso di impugnativa – dispone, al primo periodo, che “Il direttore è eletto dai docenti di prima e di seconda fascia dell’istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità” stabiliti con il regolamento ricordato al punto precedente;
– il ricorrente, tuttavia, nega che vi siano ragioni logiche e giuridiche, in base alle quali operare una distinzione tra il diritto di elettorato attivo, che interessa la totalità del corpo docente (e quindi sia i docenti di I^ fascia, sia quelli di II^ fascia), e quello di elettorato passivo, riservato unicamente dalle norme ora richiamate ai docenti di I^ fascia;
– secondo il ricorrente, infatti, la distinzione tra “docenti” ed assistenti” presente nell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, discende dal previgente ordinamento, dove si individuavano i professori, da un lato (ora docenti di I^ fascia), e gli assistenti ed accompagnatori, dall’altro (ora docenti di II^ fascia), in relazione alle diverse mansioni svolte; tale distinzione, tuttavia, sarebbe ormai superata, poiché non esisterebbe più tra gli uni e gli altri quella differenza di ruoli e di mansioni relativamente ad attività didattiche, responsabilità, ricerca, studio, ecc., che, invece, giustificava detta distinzione nel precedente assetto;
– a riprova di ciò, il prof. [#OMISSIS#] invoca la disciplina contrattuale del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale ed in particolare il C.C.N.L. del cd. comparto A.F.A.M. del 2005, le cui norme avrebbero eliminato qualsiasi distinzione tra i docenti di I^ e di II^ fascia (già “docenti” e “assistenti”), prevedendo pari dignità professionale e qualificazione tra le ora viste categorie di docenti. Del resto, già l’art. 2 della l. 21 febbraio 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di Belle Arti e delle altre Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, avrebbe mantenuto una distinzione solamente tra docenti e non docenti (questi ultimi da individuare nel personale amministrativo e tecnico);
– il ricorrente aggiunge che anche il d.P.R. n. 212/2005, nel regolamentare l’ordinamento didattico delle Istituzioni di alta formazione, non avrebbe previsto nessuna distinzione tra i docenti di I^ e di II^ fascia;
– in contrario, però, occorre osservare che la giurisprudenza occupatasi della questione (C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6839; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 16 aprile 2014, n. 991) ha respinto con nettezza le tesi oggi riproposte dal prof. [#OMISSIS#] (il quale era il ricorrente anche nei giudizi definiti con le predette sentenze), sulla base di molteplici argomentazioni, che il Collegio condivide nel loro complesso e di cui va evidenziata la portata dirimente;
– in primo luogo, infatti, rileva l’argomentazione del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6839/2011 cit.), secondo cui la diversa qualificazione formale dei docenti delle Istituzioni di alta cultura introdotta dall’art. 20 del C.C.N.L. del 16 febbraio 2005, per effetto della quale i docenti sono stati inquadrati in due fasce (i professori nella I^ fascia, gli assistenti e gli accompagnatori nella II^) non ha inciso sulla portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003: diversamente opinando, infatti, la platea di riferimento dell’elettorato passivo, chiaramente identificata dall’art. 6, comma 2 cit. nei soli “docenti” (cioè i docenti di I^ fascia), verrebbe surrettiziamente allargata con un artificio nominalistico a figure che la disposizione manifestamente esclude;
– in altre parole, in assenza di una modifica o abrogazione espressa, in parte qua, dell’art. 6, comma 2, cit., non può sostenersi che detta disposizione abbia subito una modifica o abrogazione implicita, per effetto della quale sarebbe venuta meno la netta distinzione, ivi presente, tra “docenti” (id est: di I^ fascia) e assistenti ed accompagnatori (id est: docenti di II^ fascia): distinzione che, nell’ora vista disposizione, ha una funzione precisa, servendo essa a delimitare diversamente la platea dei soggetti ammessi all’elettorato attivo (più ampia) rispetto a quella dei soggetti ammessi all’elettorato passivo (più ristretta);
– del resto, sarebbe irragionevole che la contrattazione collettiva andasse ad incidere, per giunta in maniera implicita, su una materia ad essa del tutto estranea, quale quella delle elezioni a direttore dell’Accademia: con il ché si coglie l’infondatezza dell’obiezione formulata dal prof. [#OMISSIS#] nella memoria finale, secondo cui la suindicata interpretazione dell’art. 6, comma 2, cit., contrasterebbe con il più ampio fine portato avanti dal Legislatore sin dal 1999;
– in secondo luogo – ed in connessione con la precedente argomentazione – deve evidenziarsi come sia regola ritornante nell’ordinamento quella secondo cui il fatto che l’elettorato attivo sia esteso a tutti non comporta altrettanta estensione dell’idoneità all’elettorato passivo: ed infatti, l’uno esprime l’interesse alla rappresentanza, l’altro l’idoneità allo svolgimento delle funzioni amministrative. Un conto, dunque, è l’idoneità ad esprimere il voto (che il Legislatore riconosce anche ai docenti di II^ fascia), altro conto è l’idoneità ad esercitare le funzioni di direttore (e, pertanto, l’idoneità ad essere eletto), che il Legislatore circoscrive ai docenti di I^ fascia;
– da ultimo, sotto il profilo sostanziale, deve rilevarsi come la limitazione dell’elettorato passivo ai soli docenti di I^ fascia consenta altresì di evitare l’inconveniente, che altrimenti si verificherebbe, di permettere a docenti di II^ fascia di occupare, qualora eletti a direttore dell’Accademia, un ruolo sovraordinato, almeno a livello organizzativo, rispetto a quello dei docenti di I^ fascia: al riguardo, basti pensare alle funzioni che l’art. 7 dello Statuto dell’Accademia affida al direttore, come ad es. la titolarità dell’azione disciplinare nei confronti di (tutto) il personale docente, o la vigilanza sulle strutture didattiche, di produzione e di ricerca dell’Accademia stessa;
– come acutamente osservato da uno dei precedenti richiamati (v. T.A.R. Lecce, Sez. I, n. 991/2014, cit.), prendendo spunto dalla disciplina dei corpi militari dello Stato, è come se un militare con il titolo di colonnello pretendesse di dirigere un organismo composto, al proprio interno, anche da generali (è il caso di aggiungere: senza avere ottenuto la relativa promozione). Lo stravolgimento delle gerarchie interne al corpo impedisce senz’altro una soluzione di tal fatta, confliggente altresì con il canone costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non potendo in alcun modo dirsi improntata al rispetto di tale principio una normativa che, in urto alle professionalità acquisite “sul campo”, e di cui la relativa qualifica costituisce espressione, consenta a funzionari di livello inferiore di dirigere e coordinare l’attività di funzionari aventi una qualifica superiore;
– la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, sollevata dal ricorrente in relazione all’art. 3 Cost., è, pertanto, manifestamente infondata, discendendo, anzi, dal predetto art. 3 Cost. il principio per il quale situazioni differenti non devono essere assoggettate alla medesima disciplina giuridica. Ciò, in disparte i dubbi circa l’ammissibilità della formulazione della riferita questione con mera memoria non notificata alle controparti;
– donde, in conclusione, l’infondatezza dell’ora analizzato motivo di gravame;
Considerato che l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende dalla circostanza che il prof. [#OMISSIS#], in quanto legittimamente escluso dalla platea dei candidati aspiranti all’elezione a direttore dell’Accademia, non ha legittimazione, né interesse a dolersi delle altrui candidature (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 giugno 2013, n. 2869);
Considerato, inoltre, che di detta inammissibilità il ricorrente si mostra consapevole, cercando nella memoria di replica di superare il problema tramite la valorizzazione della sua posizione di docente in servizio presso l’Accademia e, quindi, di destinatario della gestione del nuovo direttore, ma che siffatto argomento è palesemente infondato, poiché esso equivarrebbe ad ammettere la proponibilità di un’azione popolare nella materia in esame: l’azione popolare, invece, quale eccezione alle regole generali, per poter essere ammessa richiede una previsione espressa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 gennaio 2017, n. 107), mancante nel caso di specie;
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., infondato e da respingere con riguardo al primo motivo ed inammissibile relativamente al secondo motivo;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza, nella misura fissata nel dispositivo, in favore dell’Amministrazione intimata e di non far luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dei controinteressati, non costituitisi in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e nella restante parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto precisato in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Accademia resistente, delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Coppari, Primo Referendario
Pubblicato il 04/07/2017