L’elenco dei titoli legittimanti la partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non contempla, a tali fini, gli assegni di ricerca disciplinati dall’art. 22 della medesima legge.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 6 ottobre 2014, n. 1263
Procedura di reclutamento Ricercatore-Titoli legittimanti
N. 01263/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tran Vu Khahn, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caravenna, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Napoli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Venezia, Dorsoduro, 3488/U – F.Ta Rio Novo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di matematica per il profilo concorsuale 01/A3 (settore scientifico disciplinare MAT/05 – Analisi matematica) emesso dall’Università resistente il 14.3.2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Padova e di [#OMISSIS#] Caravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 696/14) notificato il 12 maggio 2014 e depositato il successivo 21 maggio, il dott. Tran Vu Khahn ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale è stato escluso dalla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Padova per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato (settore scientifico disciplinare SSD MAT/05 – Analisi matematica), per “non aver usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”, come richiesto dall’art. 2 del bando di concorso.
Avverso gli impugnati provvedimenti, il ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, anche in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Sostiene, in proposito, che l’Amministrazione universitaria avrebbe errato nel non ritenere computabile, ai fini della maturazione del triennio previsto quale requisito di ammissione ai sensi dell’art. 2 del bando, l’assegno da lui usufruito ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, posto che il riferimento compiuto dall’art. 24 della legge n. 240/2010 agli “assegni di ricerca ai sensi dell’art 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, comporterebbe che anche l’assegno conseguito ex art. 22, vada ricompreso in quelli legittimanti la partecipazione alla procedura concorsuale bandita ai sensi del citato art. 24, comma 3, lettera b); e ciò sia sotto il profilo letterale, in relazione all’inciso “e successive modificazioni” riferito all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, sia sotto l’aspetto sistematico, in ragione della discriminazione che si verrebbe a creare rispetto ai candidati che hanno usufruito dei contratti espressamente previsti dal citato art. 24, comma 3, lett. b) della legge di riforma del sistema universitario, dovendosi invero accogliere una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione normativa, che prediliga l’estensione al maggior numero possibile di aspiranti ricercatori la possibilità di accedere ai contratti da ricercatore a tempo determinato.
II. Vizio di eccesso di potere: illegittimità del provvedimento di esclusione basato sulla mancata fruizione da parte del candidato di contratti ex art. 24, lettera a), per non avere l’Università patavina mai messo a bando contratti della predetta tipologia nel settore scientifico disciplinare che interessa, e per l’effetto violazione del principio costituzionale di parità di trattamento e dell’art. 24 legge n. 241/90, nonché violazione dell’art. 97 della Costituzione e in particolare del principio di buon andamento dell’amministrazione.
Deduce, al riguardo, l’irragionevolezza della decisione assunta dall’Ateneo patavino di procedere allo svolgimento di una procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, senza aver prima messo a concorso alcun posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della medesima legge.
Con successivo atto per motivi aggiunti, il ricorrente, oltre a ribadire le censure esposte nel ricorso introduttivo, ha formulato le seguenti, ulteriori, doglianze:
III. Vizio di eccesso di potere nell’individuazione del candidato comparativamente più idoneo, violazione dell’art. 24, lett. b) della legge n. 240/2010.
Lamenta, in proposito, di non essere in grado di sapere, a causa dell’intervenuta esclusione dalla procedura selettiva, se l’odierna controinteressata, vincitrice del posto da ricercatore, sia in effettivamente in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso.
IV. Vizio di eccesso di potere per non avere l’Università, pur resa edotta della imminente instaurazione del presente giudizio, atteso la notifica del relativo atto introduttivo e la definizione della relativa istanza cautelare.
Riferisce, al riguardo, che prima di portare a compimento la procedura selettiva, l’Università avrebbe dovuto attendere di conoscere le doglianze esposte nell’atto introduttivo del presente gravame.
L’università degli Studi di Padova si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle pretese di parte ricorrente.
Si è, altresì, costituita in giudizio l’odierna controinteressata la quale, oltre a ribadire le medesime argomentazioni difensive svolte dall’Amministrazione resistente, ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti da parte ricorrente.
All’udienza camerale del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio rinvenuto la sussistenza dei presupposti per la sua definizione in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio, l’intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti costituite.
DIRITTO
Con la presente impugnativa viene in contestazione la legittimità del provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Padova per l’assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in [#OMISSIS#] proposte avverso l’atto per motivi aggiunti al ricorso, attesa l’infondatezza, nel merito, delle censure ivi dedotte.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione universitaria avrebbe errato nel considerare non idoneo, ai fini della partecipazione all’impugnata procedura concorsuale, l’assegno usufruito ex art. 22 della legge n. 240/2010.
La doglianza è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio, che l’elenco dei titoli legittimanti la partecipazione alle procedure selettive di cui all’art 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, non contempla, a tali fini, gli assegni di ricerca disciplinati dall’art. 22 della medesima legge; né, tale mancanza può essere supplita, come sostiene il ricorrente, dall’inciso “e successive modificazioni” riferito all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, atteso che tale disposizione è stata abrogata dall’art. 29 della suddetta legge n. 240/2010, sicché il rinvio in essa contenuto si risolve, per l’effetto dell’intervenuta abrogazione, in un mero rinvio statico alla fonte come risultante da tutte le modificazioni intervenute e oramai insuscettibili di ulteriori cambiamenti (cfr., in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1208).
Va, altresì, respinto il secondo mezzo di gravame con il quale il ricorrente deduce l’irragionevolezza della decisione assunta dall’Ateneo patavino di procedere allo svolgimento di una procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, senza aver prima messo a concorso alcun posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della medesima legge, posto che tale scelta rientra nelle prerogative di cui godono le università in ordine alla definizione delle modalità di reclutamento del personale docente.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile per genericità delle censure ivi dedotte e per mancata allegazione dei necessari elementi probatori – che nel caso di specie sarebbero potuto essere agevolmente acquisiti, ricorrendone i presupposti, mediante l’esercizio del diritto di accesso, ovvero mediante la presa visione dei curricula degli aspiranti ricercatori, reperibili sul sito internet dell’Università – la terza doglianza proposta con l’atto per motivi aggiunti, con la quale il ricorrente lamenta che a causa della propria esclusione dalla procedura selettiva, non sarebbe in grado di sapere se l’attuale vincitrice del posto da ricercatore, sia effettivamente in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, atteso che in applicazione del principio dispositivo, vigente anche nel processo amministrativo, l’onere di dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche tramite la produzione documentale degli atti disponibili o, comunque, reperibili, è posto a carico della parte attorea (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 46; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 791).
Privo di pregio è, infine, il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’azione amministrativa, “per non avere l’università resistente, pur resa edotta della imminente instaurazione del presente giudizio, atteso la notifica del relativo atto introduttivo e la definizione della relativa istanza cautelare”, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che imponga alle pubbliche amministrazioni siffatto comportamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)