Circa i requisiti necessari per poter essere ammessi alla selezione di cui al comma 10 dell’art. 1 della legge n. 4/1999, il legislatore richiede espressamente che il personale – per fruire del beneficio – sia stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea. Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10 dell’art.1 L. n. 4/99, i tecnici laureati ivi indicati “conservano” l’attività di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.
TAR Veneto, Venezia, Sez. II, 5 marzo 2014, n. 279
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Concorso riservato agli interni-Requisiti
N. 00279/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03132/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2000, proposto da:
Pastore [#OMISSIS#] e Menegazzi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Universita’ degli Studi di Padova – (Pd), rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;
per l’annullamento
dei decreti rettorali 12/6/2000 n. ri 1281 e 1279 con i quali non vengono accolti i ricorsi presentati contro i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione ai concorsi riservati al personale delle università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Padova – (Pd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli originari ricorrenti, dott. Pastore [#OMISSIS#] e Dott.ssa Menegazzi [#OMISSIS#], sono entrambi dipendenti dell’Università di Padova, inquadrati ai sensi della legge 63/1989, art.1, nella VIII qualifica funzionale dell’Area Tecnico Scientifica e Socio Sanitaria, con il profilo professionale di Funzionario Tecnico.
Entrambi hanno quindi svolto la loro attività di ricerca scientifica e di assistenza didattica.
Entrata in vigore la legge n. 4 del 14.1.1999, che all’art. 1, comma 10, prevedeva la possibilità per le Università di bandire “…nell’arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca”, ed avendo l’Università di Padova inteso procedere all’espletamento dei suddetti concorsi riservati, anche i ricorrenti, così come tutto il personale tecnico laureato dell’Ateneo, venivano invitati a presentare domanda per il rilascio della certificazione attestante l’attività di ricerca.
Nonostante la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione riservata, corredata della documentazione necessaria per comprovare l’effettiva attività di ricerca svolta, entrambi gli istanti venivano esclusi dalla possibilità di partecipare ai concorsi, in quanto non risultavano assunti in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie a seguito di concorsi pubblici che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea.
Respinti i ricorsi gerarchici proposti davanti il Rettore, avverso i decreti rettorali, che avevano confermato la legittimità della disposta esclusione dalla partecipazione al concorso riservato, veniva quindi proposto il presente gravame, affidato ad un’unica articolata censura:
Violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 10 della legge n. 4/99.
Secondo la tesi interpretativa di parte ricorrente, la procedura de qua, caratterizzata da una preselezione volta ad esaminare il possesso dei titoli di ammissione dettati dal comma 10 dell’art. 1, deve essere interpretata in termini estensivi e favorevoli al reclutamento di soggetti che, nonostante siano stati assunti in ruolo a seguito di concorso pubblico per il quale non era richiesto il possesso della laurea, siano comunque in possesso di tale titolo di studio ed abbiano svolto documentata attività di ricerca.
Detta interpretazione è avallata dalla lettura combinata del primo capoverso del comma 10 con quanto prescritto dal secondo capoverso, ove si dispone che risultano applicabili le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, tra cui quella che prevede, appunto, il possesso della laurea.
Solo così interpretando la norma può essere rispettata la finalità della stessa, che mira a garantire la partecipazione al personale in possesso di laurea e che ha svolto per un triennio mansioni di ricerca.
Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe, ad avviso di parte ricorrente, in palese contrasto con i principi di eguaglianza e di buona amministrazione anche nell’organizzazione degli uffici, da cui la subordinata prospettazione della questione di legittimità costituzionale della norma così come applicata.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento, alla luce del chiaro disposto normativo.
Con ordinanza cautelare n. 1647/2000 veniva respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, non ravvisandosi profili di fumus [#OMISSIS#] iuris.
Successivamente, intervenuta la declaratoria di perenzione del ricorso con decreto presidenziale n. 2155/2011, vista la dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio presentata dalla sola ricorrente Menegazzi [#OMISSIS#], con decreto presidenziale n. 3351/2001, veniva disposta la revoca del decreto di perenzione, limitatamente alla posizione della ricorrente Menegazzi [#OMISSIS#].
Precisate le rispettive conclusioni, all’udienza del 12 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Dato atto, come sopra ricordato, che per effetto della revoca del decreto di perenzione, il presente ricorso viene portato alla decisione limitatamente per quanto riguarda gli atti impugnati relativi alla posizione della sola ricorrente Menegazzi [#OMISSIS#], ritiene il Collegio che il gravame sia destituito di fondamento e quindi, a conferma di quanto già anticipato in sede cautelare, sulla scorta dell’unanime interpretazione giurisprudenziale della normativa applicata, debba essere respinto.
La questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio, la quale, come già anticipato in fatto, riguarda l’interpretazione dei requisiti necessari per poter essere ammessi alla selezione di cui al comma 10 dell’art. 1 della legge n. 4/1999, è già stata sottoposta all’esame della giurisprudenza, anche di questo Tribunale Amministrativo, nonché al vaglio di legittimità costituzionale: tuttavia, la norma è stata ritenuta immune da profili di illegittimità costituzionale ed è stata confermata l’applicazione letterale che della disposizione è stata legittimamente data dall’amministrazione intimata.
Invero, in applicazione del comma 10 dell’art.1, la ricorrente non è stata ammessa alla partecipazione ai concorsi riservati che l’amministrazione era facoltizzata a bandire, peraltro nell’arco del quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge, per non essere in possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione, ossia l’essere stata inquadrata in ruolo per effetto del superamento di un concorso per il quale non era richiesto il possesso del diploma di laurea.
La circostanza risulta pacificamente ammessa dalla ricorrente, la quale tuttavia, suggerisce un’interpretazione che, superando ed ampliando la portata precettiva della norma, consenta di estendere la sua applicazione anche a soggetti che, pur essendo entrati in ruolo senza il necessario possesso del titolo di studio corrispondente alla laurea, siano comunque in possesso di tale titolo di studio ed abbiano svolto per il triennio attività di ricerca e didattica.
Osserva il Collegio che a tale riguardo sia sufficiente richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la pronuncia n. 2540/2007, il quale, nel richiamare analoghe pronunce (Cons, Stato, sez. VI, n. 3333/2002 e n. 3334/2992), ha affermato che “..con riferimento alla prima parte del comma 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale – per fruire del beneficio – deve essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano “come requisito di accesso il diploma di laurea”.
Il senso della disposizione è assolutamente inequivoco; e non può ad essa darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di esse.
Quanto alla seconda parte del comma 10, secondo cui “è comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341”, non può ad essa attribuirsi il significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente.
La norma, invero, lungi dall’individuare una “seconda” categoria di destinatari del concorso riservato, si limita a “confermare”, nei confronti dei tecnici laureati ex art.50 cit. – che, in ipotesi, restino esclusi dal beneficio medesimo – la “applicazione” dell’art.16, comma 1, L. n.341/90, disposizione, questa, che stabilisce che “nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto”.
E la “presente legge” specificava, all’art. 12, che i ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 “adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo” (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle Commissioni d’esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).
Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti ex art. 50 D.P.R. n. 382/80 all’entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori ex artt.30, 31 e 32 D.P.R. cit., contenuto nell’art.12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall’art.12 cit., e quindi un prius logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.
Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10 dell’art.1 L. n.4/99, i tecnici laureati ivi indicati “conservano” quindi l’attività di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.
Questo, e non altro, è il senso della indicata disposizione: certamente non quello di individuare una “seconda” categoria di beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti”.
Peraltro, così vagliando l’eccezione di legittimità costituzionale della norma invocata da parte istante, va ricordato che con ordinanza 4 dicembre 2002, n.517 è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale la questione di costituzionalità avente a oggetto specificatamente l’articolo 1 comma 10.
In tale occasione la Corte, dopo aver vagliato anche ulteriori profili di contrasto con i principi dettati dalla Costituzione, ha espressamente rilevato, con puntuale riferimento al requisito per cui il ricercatore deve essere stato assunto in ruolo a seguito di un pubblico concorso che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea, “..che tale requisito – che vale ad individuare un criterio selettivo indiretto per determinare il personale eccezionalmente beneficiario del concorso riservato – non è in sé irragionevole, essendo ben più omogenea rispetto a quella del ricercatore la posizione di chi sia entrato nel ruolo del personale universitario superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto a quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor livello”, da cui l’insussistenza della violazione del principio di eguaglianza e neppure di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.
Per tutte le ragioni sin qui ricordate il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto respinto.
Considerata la specificità della questione e gli arresti giurisprudenziali già formatisi sul punto, si dispone che le spese di lite seguano il principio della soccombenza e siano pertanto poste a carico della ricorrente nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole a favore dell’amministrazione resistente nella somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Farina, Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)