Rinuncia al ricorso.
TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 11 dicembre 2017, n. 1127
Studenti universitari-post laurea-Esame abilitazione
N. 01127/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Melli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Cinetto ed [#OMISSIS#] Bonomi, domiciliata ope legis ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Venezia, piazza S. [#OMISSIS#], 63;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Labate, [#OMISSIS#] L’Abbate, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Levanti, [#OMISSIS#] Levorato, [#OMISSIS#] Libardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Livieri, [#OMISSIS#] Lunardi, [#OMISSIS#] Blue Magris, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Anthony Mangiacotti, [#OMISSIS#] Marchese, [#OMISSIS#] Marin, [#OMISSIS#] Martin, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Martinis, [#OMISSIS#] Martino, [#OMISSIS#] Massacesi, [#OMISSIS#] Mauri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mazzara, Annapina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Meconi, [#OMISSIS#] Mengato, [#OMISSIS#] Milano, [#OMISSIS#] Minarello, [#OMISSIS#] Molin, Sara Monaro, [#OMISSIS#] Moniale, [#OMISSIS#] Montani, Margherita Montolli, [#OMISSIS#] Moreni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mosca, Vera Moscon, [#OMISSIS#] Mottaran, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Navuzzi, [#OMISSIS#] Nosella, [#OMISSIS#] Novella, [#OMISSIS#] Ongaro, [#OMISSIS#] Osti, Margherita Oteri, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] Palmarozza, [#OMISSIS#] Panato, [#OMISSIS#] Panozzo, [#OMISSIS#] Parigiani, [#OMISSIS#] Paris, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sara Parolini, [#OMISSIS#] Pedoja, [#OMISSIS#] Perelli, [#OMISSIS#] Piazza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pozzer, [#OMISSIS#] Princivalli, Chiara Rancan, Bianca Rapini, [#OMISSIS#] Riccato, [#OMISSIS#] Riccio, [#OMISSIS#] Rigon, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Riso, [#OMISSIS#] Rizzolo, [#OMISSIS#] Romanato, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gloria [#OMISSIS#], Nicol Rotanti, [#OMISSIS#] Rotteglia, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Rudella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sansonetto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saragosa, [#OMISSIS#] Sartor, [#OMISSIS#] Sassoli, [#OMISSIS#] Sava, [#OMISSIS#] Scardini, [#OMISSIS#] Schirato, [#OMISSIS#] Schiroli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scocciolini, [#OMISSIS#] Scorrano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bruna [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sinacori, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Specchia, [#OMISSIS#] Spitale, [#OMISSIS#] Stecca, [#OMISSIS#] Stella, [#OMISSIS#] Tabanelli, [#OMISSIS#] Tabarelli, [#OMISSIS#] Talin, [#OMISSIS#] Tassara, [#OMISSIS#] Tatulli, [#OMISSIS#] Tessarin, [#OMISSIS#] Testolin, [#OMISSIS#] Todesco, [#OMISSIS#] Toffoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tomasello, [#OMISSIS#] Tomat, [#OMISSIS#] Tommasini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tosoni, [#OMISSIS#] Totolo, [#OMISSIS#] Treccani, [#OMISSIS#] Tricarico, [#OMISSIS#] Trivella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trombetta, [#OMISSIS#] Tronca, [#OMISSIS#] Turrini, [#OMISSIS#] Turturo, [#OMISSIS#] Guido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vallenari, [#OMISSIS#] Vendrasco, [#OMISSIS#] Verzari, [#OMISSIS#] Vianello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vivona, Vittoria Zanardi, [#OMISSIS#] Zanatta, [#OMISSIS#] Zandona’, [#OMISSIS#] Zanfardin, [#OMISSIS#] Ziccardi, [#OMISSIS#] Zorzan, [#OMISSIS#] Zucchi, [#OMISSIS#] Zuin, [#OMISSIS#] Zuin non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione, all’esito della terza prova scritta, nell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) – sez. A, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 14 dicembre 2016, data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
dell’intera procedura d’esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova scritta e di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato, ivi compresi il bando e i verbali dei componenti la Commissione esaminatrice e le graduatorie.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12.05.2017:
dei verbali della Commissione giudicatrice per l’ammissione agli esami di Stato per la professione di psicologo – seconda sessione 2016 e segnatamente:
– verbale per la scelta dei temi della prima prova scritta ed allegati;
– verbali di correzione degli elaborati (prima prova scritta) – sedute del 16 novembre 2016 e 17 novembre 2016 ed allegati (fogli firme dei componenti la Commissione e valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– verbale per la scelta dei temi della seconda prova scritta, svolgimento della prova e correzione degli elaborati ed allegati (foglio firme dei componenti la Commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– verbale per la scelta dei temi della prova scritta applicativa, svolgimento della prova ed inizio della fase di correzione – seduta del 13 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la Commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati);
– verbale per la continuazione della correzione dei temi relativi alla terza prova – seduta del 14 dicembre 2016 ed allegati (foglio firme dei componenti la Commissione, foglio firme dei candidati, valutazioni collegiali per i singoli candidati).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] Melli, esponendo di aver partecipato, presso l’Università degli Studi di Padova, all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, di aver superato la prima e la seconda prova scritta e di aver appreso, in data 14 dicembre 2016, di non aver superato la terza prova scritta e di non risultare pertanto nell’elenco degli ammessi alla prova orale, ha impugnato la propria esclusione, nonché l’intera procedura dell’esame di Stato de quo.
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, violazione dei principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, per aver il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo la distribuzione dei fogli protocollo numerati, illegittimamente consentito ai candidati di apporre il proprio nome e cognome sui fogli in questione, anche firmando al termine degli elaborati (sottoscrizione apposta anche dall’odierno ricorrente).
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per mancata impugnazione del D.M. 9 settembre 1957, il cui art. 12 impone la sottoscrizione degli elaborati.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’esito dell’udienza camerale del 23 marzo 2017, con ordinanza n.153/2017, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno positivamente superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016, svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova, mediante notifica per pubblici proclami, tempestivamente eseguita.
La ricorrente ha altresì proposto ricorso per motivi aggiunti depositati il 12 maggio 2017, impugnando espressamente tutti i verbali della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per la professione di psicologo-seconda sessione 2016, ribadendo la censura relativa alla violazione della regola dell’anonimato, e deducendo altresì eccesso di potere per carenza di motivazione ed irragionevolezza, violazione dell’art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento, per aver la Commissione giudicatrice, all’esito della correzione della terza prova scritta, illegittimamente omesso di assegnare al ricorrente una valutazione, neppure in termini numerici, limitandosi alla sola dicitura “respinto”.
L’Università degli Studi di Padova, in data 8 giugno 2017, ha depositato memoria in relazione ai motivi aggiunti chiedendone il rigetto e la ricorrente, in data 28 giugno 2017, ha depositato memoria di replica insistendo nelle proprie difese.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2017, su istanza della ricorrente, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 7 dicembre 2017.
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2017 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti.
Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Stante l’intervenuta rinuncia al ricorso (rinuncia che – per la sua genericità – deve intendersi estesa anche ai motivi aggiunti), come da dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., nulla opponendo le controparti, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 11/12/2017