R.G. n. 1691/2020
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1691/2020 di ruolo generale, promosso da
[#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] (C.F.: DLSVCN81D11M088H), con il patrocinio degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Santonicola e domicilio eletto presso il loro studio di Castellammare di Stabia (NA), via [#OMISSIS#], 7,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, 1,
-convenuto contumace-
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDIO DI MILANO – BICOCCA (C.F. – P. [#OMISSIS#] 12621570154), in persona del Magnifico Rettore pro tempore, con sede in [#OMISSIS#] dell’Ateneo Nuovo, 1, rappresentata e difesa dalle dr. [#OMISSIS#] Fantini e [#OMISSIS#] Perfetto, come da procura generale notarile in calce al
ricorso ed elettivamente domiciliata presso la sua sede,
-resistente- Il Giudice del Lavoro, dott. [#OMISSIS#] Sommariva, a scioglimento della riserva [#OMISSIS#] all’udienza del
10/11/2020, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare ante causam, [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], premesso di aver reiteratamente insegnato per tre anni [#OMISSIS#] scuola secondaria di primo grado quale docente di sostegno, in difetto della relativa specializzazione (segnatamente dal 16.10.2017 al 30.6.2018 e dal 25.10.2018 al 30.6.2019 presso l’Istituto [#OMISSIS#] Montale di Milano e dal 2.10.2019 al 30.6.2020 presso l’Istituto G. Meroni di Lissone (MB)), svolgendo le medesime mansioni dei docenti specializzati, ha adito il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di ottenere l’accertamento, in via d’urgenza, del proprio preteso diritto soggettivo ad accedere in modo diretto al prossimo tirocinio formativo attivo specializzante V ciclo, per ottenere la formalizzazione della specializzazione, in assunto già acquisita sul campo, in forza dei contratti di supplenza sulle cattedre di sostegno.
A fondamento della domanda cautelare, il ricorrente ha invocato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 4, del DM 92/2019, che prevede la possibilità di ammissione in sovrannumero, senza alcuna selezione, ai percorsi formativi di specializzazione sul sostegno di coloro che, in relazione ai precedenti cicli di specializzazione, abbiano sospeso il percorso o siano risultati vincitori o comunque idonei.
In particolare, si sostiene nel ricorso che detta idoneità dovrebbe essere intesa, in chiave costituzionalmente orientata, quale condizione di chi, come l’instante, sia stato reiteratamente utilizzato con profitto quale docente di sostegno sui posti vacanti.
Detta equipollenza, secondo il ricorrente, sarebbe avvalorata a livello normativo dall’art. 14, comma 6, l. 104/1992, che consente l’utilizzazione sul sostegno di docenti privi della specializzazione e dall’art. 1, [#OMISSIS#] comma, lett. a) del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159 che ha considerato titolo equipollente all’abilitazione l’aver svolto attività didattiche presso le scuole statali per almeno un triennio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria volta alla stabilizzazione nei ruoli di docenza della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quanto al periculum in mora, il requisito sussisterebbe in ragione dell’ormai imminente avvio del percorso formativo, previsto per il 21.11.2020 e della perdita di chances occupazionali che comporterebbe l’esclusione dalla possibilità di conseguire la specializzazione nel sostegno.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca è rimasto contumace, mentre l’Università degli Studi Milano Bicocca si è costituita, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, rientrando in assunto la controversia [#OMISSIS#] giurisdizione dell’AGA e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
[#OMISSIS#] memoria difensiva, l’Ateneo ha documentato che il ricorrente, esonerato dal test preselettivo proprio in ragione dell’esperienza acquisita nel triennio di servizio su posti di sostegno (come da relativa autocertificazione), non aveva superato la prova scritta, [#OMISSIS#] quale aveva conseguito un punteggio di 16/30, là dove il punteggio minimo richiesto è di 21/30.
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Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, il ricorso non può essere accolto per difetto del
fumus [#OMISSIS#] iuris.
Sussiste la giurisdizione dell’AGO, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della controversia, in quanto oggetto del richiesto accertamento è il preteso diritto soggettivo del ricorrente ad essere ammesso, in sovrannumero al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’AA 2020/2021, senza sostenere le procedure selettive e ciò sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regolamentari che disciplinano tale opportunità di accesso diretto.
Nel merito, tuttavia, l’assunto non pare fondato.
L’art. 4, comma 3-bis, del DM 92 dell’8.2.2019, come novellato dal DM 90 del 7.8.2020, prevede che “Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b) del “DM Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n 41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 [#OMISSIS#] 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Le competenze acquisite sul campo dai docenti non specializzati in forza delle supplenze svolte su posti di sostegno è così valorizzata, ai fini dell’accesso ai percorsi formativi, con l’esonero dall’esperimento dei test preselettivo e con la conseguente possibilità di accesso diretto alla prova scritta, il cui superamento è prodromico all’ammissione alla successiva prova orale.
Detta esperienza risulta, poi, ulteriormente valorizzata dal medesimo DM [#OMISSIS#] formazione della graduatoria degli ammessi ai corsi, là dove l’art. 4-bis (anch’esso inserito dal DM 90 del 7.8.2020), prevede che la graduatoria stessa è formata sommando i risultati delle prove di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate con il punteggio minimo di 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto e che, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con [#OMISSIS#] anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.
Per poter conseguire l’ammissione in soprannumero ai percorsi formativi in esame, senza il superamento né del test preselettivo, né delle prove scritta e orale, l’art. 4, comma 4, del DM 92/2019 richiede, invece, che si tratti di candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Come evidenziato dall’Università resistente [#OMISSIS#] memoria difensiva, la situazione in cui versano i suddetti soggetti non è equipollente a quella del ricorrente: i primi, infatti, sono accomunati dall’aver tutti superato le prove selettive nei precedenti cicli di specializzazione, là dove il secondo difetta di tale requisito, essendosi limitato ad acquisire esperienza sul campo, tale da consentirgli di conseguire il più limitato vantaggio di accedere alla prova scritta senza necessità di superamento del test preselettivo.
La diversità delle fattispecie, tra le quali, come evidenziato, non è ravvisabile una equipollenza, esclude che il dato normativo possa essere superato per il tramite dell’interpretazione costituzionalmente orientata auspicata dal ricorrente.
Né vale qui invocare l’art. 1, comma 5, lett. a) del d.l. 26 ottobre 2019 n. 126, conv. in legge con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159, in quanto si tratta di disposizione volta ad agevolare l’accesso dei docenti “precari” alla stabilizzazione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado mediante la partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami di cui al comma 1, là dove, peraltro, la lett. c) del comma 5 precisa che “Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa partecipazione”.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
L’esistenza di un precedente difforme e la novità della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
1.- rigetta il ricorso;
2.- compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e l’Università degli Studi Milano – Bicocca.
sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Si comunichi.
Monza, 13 novembre 2020
Il Giudice [#OMISSIS#] Sommariva