La L. 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 6 ha inteso modificare ‘‘in modo piu` liberale e meno burocratico’’ rispetto alla legislazione precedente il regime delle incompatibilita` . In particolare, come chiarisce la Relazione all’Aula, si innova garantendo ‘‘piu` liberta` nel fornire consulenze’’. L’art. 6, 10º comma fra le attivita` liberamente esercitabili senza necessita` di autorizzazione ricomprende le ‘‘consulenze’’. Le consulenze qui considerate non sono solo quelle ‘‘scientifiche’’, lo dimostra inequivocabilmente il fatto che l’aggettivo ‘‘scientifiche’’ e` riferito esclusivamente alle ‘‘collaborazioni’’ e non anche alle ‘‘consulenze’’. L’art. 6, 9º comma preclude invece ai professori universitari a tempo pieno l’attivita` libero-professionale. Come evidenzia chiaramente la precedente legislazione sul tema, e in particolare l’art. 11 ai commi 4º e 5º del D.P.R. n. 382/1980, l’attivita` di consulenza non coincide necessariamente con l’attivita` libero-professionale e d’altro canto tutte le attivita` ‘‘scientifiche’’ erano consentite liberamente gia` nel precedente regime derogato ora dalla L. n. 240/2010. Il vocabolario Treccani della lingua italiana chiarisce cio` che si intende per attivita` libero-professionale, ovvero per ‘‘professionista’’, individuandone le caratteristiche nel carattere ‘‘primario’’ della attivita` rispetto ad altre, e nella ‘‘abitualita` ’’. Cosı` pure per ‘‘consulenza’’ il vocabolario Treccani distingue fra ‘‘prestazione singola o saltuaria di prestazione di consigli e pareri da parte di un esperto’’ e ‘‘prestazione continuativa e professionale’’. Cio` che dunque e` impedito al professore a tempo pieno, con o senza autorizzazione, e` la prestazione continuativa, abituale, come attivita` primaria, di consulenze, vale a dire l’esercizio di attivita` libero-professionale. E` invece liberamente ammessa senza autorizzazioni la consulenza occasionale. Questa interpretazione e` confermata dalla L. n. 247/ 2012. All’art. 2, 6º comma riserva a chi sia iscritto nell’albo professionale degli avvocati solo le consulenze legali svolte in modo ‘‘continuativo, sistematico, ed organizzato’’, dunque solo le consulenze svolte ‘‘professionalmente’’.
(Dall’abstract a cura della Rivista)