“La L. 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 6 ha inteso modificare ‘‘in modo più liberale e meno burocratico’’ rispetto alla legislazione precedente il regime delle incompatibilità. In particolare, come chiarisce la Relazione all’Aula, si innova garantendo ‘‘più libertà nel fornire consulenze’’. L’art. 6, 10º comma fra le attivita` liberamente esercitabili senza necessita` di autorizzazione ricomprende le ‘‘consulenze’’. Le consulenze qui considerate non sono solo quelle ‘‘scientifiche’’, lo dimostra inequivocabilmente il fatto che l’aggettivo ‘‘scientifiche’’ è riferito esclusivamente alle ‘‘collaborazioni’’ e non anche alle ‘‘consulenze’’. L’art. 6, 9º comma preclude invece ai professori universitari a tempo pieno l’attivita` libero-professionale. Come evidenzia chiaramente la precedente legislazione sul tema, e in particolare l’art. 11 ai commi 4º e 5º del D.P.R. n. 382/1980, l’attività di consulenza non coincide necessariamente con l’attivita` libero-professionale e d’altro canto tutte le attivita` ‘‘scientifiche’’ erano consentite liberamente gia` nel precedente regime derogato ora dalla L. n. 240/2010. Il vocabolario Treccani della lingua italiana chiarisce cio` che si intende per attivita` libero-professionale, ovvero per ‘‘professionista’’, individuandone le caratteristiche nel carattere ‘‘primario’’ della attivita` rispetto ad altre, e nella ‘‘abitualità’’. Cosı` pure per ‘‘consulenza’’ il vocabolario Treccani distingue fra ‘‘prestazione singola o saltuaria di prestazione di consigli e pareri da parte di un esperto’’ e ‘‘prestazione continuativa e professionale’’. Cio` che dunque e` impedito al professore a tempo pieno, con o senza autorizzazione, è la prestazione continuativa, abituale, come attività primaria, di consulenze, vale a dire l’esercizio di attivita` libero-professionale. E` invece liberamente ammessa senza autorizzazioni la consulenza occasionale. Questa interpretazione e` confermata dalla L. n. 247/ 2012. All’art. 2, 6º comma riserva a chi sia iscritto nell’albo professionale degli avvocati solo le consulenze legali svolte in modo ‘‘continuativo, sistematico, ed organizzato’’, dunque solo le consulenze svolte ‘‘professionalmente’’.”
(Dall’abstract a cura dell’Autore)