Con sentenza del 1° giugno 2026, il TAR Lazio ha annullato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro”, ritenendo che la Commissione avesse espresso una valutazione negativa mediante formule generiche, stereotipate e sostanzialmente tautologiche, inidonee a rendere comprensibile l’iter logico seguito. Pur avendo riconosciuto la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare di riferimento, la buona originalità, il discreto rigore metodologico e la rilevanza internazionale delle sedi editoriali, la Commissione si era limitata ad affermare che la produzione scientifica fosse “modesta”, “contenuta” o caratterizzata da una “limitata intensità e continuità”, senza però chiarire le ragioni concrete di tali valutazioni né procedere a un effettivo esame analitico delle singole pubblicazioni. Secondo il Collegio, l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle commissioni ASN non le esonera dall’obbligo di formulare una motivazione chiara, specifica e verificabile, idonea a spiegare perché le opere presentate non consentano di riconoscere la maturità scientifica richiesta. Per tale ragione, il giudizio è stato annullato con ordine di rinnovare la valutazione mediante una diversa Commissione.

