Con sentenza n. 2201/2026, il TAR Lombardia si è pronunciato su una controversia riguardante una procedura per l’assunzione di un RTT.
Si segnala la pronuncia per alcuni suoi passaggi in cui il Collegio ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni aspetti di rilevante attualità.
I giudici, infatti, sono stati chiamati a pronunciarsi sulla valutabilità come “pubblicazione scientifica” di un’opera autopubblicata, nella fattispecie una monografia in open access. Aderendo a un orientamento già presente in giurisprudenza, il TAR ha escluso tale possibilità, ritenendo di poter qualificare un contributo come “pubblicazione scientifica” solo in presenza di un vero editore o di un’accettazione editoriale.
La sentenza è, poi, interessante sotto altri due profili. Anzitutto, poiché i giudici hanno chiarito che i giudizi ASN negativi non possano essere trasposti automaticamente alla procedura concorsuale, posto che ASN e concorso rispondono a logiche diverse. In secondo luogo, poiché gli stessi hanno affermato incidentalmente come l’attività di formazione svolta presso un’università telematica (nella fattispecie un assegno di ricerca) non possa essere considerata meno rilevante rispetto alla stessa attività presso un’università tradizionale.

