Con sentenza del 14 agosto 2023, n. 13330, il TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di diniego di abilitazione scientifica nazionale, ha valorizzato ”l’obbligo di valutazione sufficientemente analitica di titoli”, ritenendo, in particolare, che la valutazione della Commissione fosse viziata da carenza di istruttoria e di motivazione.
Nel caso di specie, infatti, la stessa non aveva considerato che il candidato ricorrente: da un lato, avesse partecipato, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali; dall’altro, avesse avuto la responsabilità in progetti nazionali di ricerca. Tutto ciò, nonostante fosse stata prodotta apposita documentazione in tal senso.
Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato ”sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, da un lato, vista l’assenza di elementi che conducano a reputare che sia stato svolto, da parte della Commissione, un attento esame della documentazione presentata e sopra indicata e, dall’altro lato, perché non risultano esplicate le ragioni in virtù delle quali le dichiarazioni e la documentazione fornita dal ricorrente non sono state considerate sufficienti”. Del resto, ”nella denegata ipotesi in cui l’Elenco dei titoli presentato dal candidato non fosse ex se sufficiente per valutare il loro possesso, la Commissione è venuta meno ai doveri istruttori ed ha violato i principi generali in materia di c.d. soccorso istruttorio, non richiedendo all’interessato i chiarimenti del caso”.