Con sentenza n. 601 del 20 aprile 2026, il TAR della Puglia (Lecce) ha sancito che nel Regolamento d’ateneo può essere previsto che il Dipartimento non sia vincolato ad effettuare la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria.
Alla luce di questo principio, il Collegio ha respinto il ricorso della candidata risultata vincitrice di una procedura selettiva, la quale aveva chiesto l’annullamento della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell’università resistente aveva deciso di non procedere alla sua chiamata, nonché la condanna dell’ateneo a riconoscerle il diritto di essere assunta.
I Giudici, in particolare, hanno ritenuto che l’organo amministrativo dell’università avesse ritenuto correttamente di non procedere alla chiamata in quanto la candidata non possedeva una delle tre funzioni essenziali richieste dal bando.
Il Dipartimento non è vincolato ad effettuare la chiamata del primo in graduatoria
25 Aprile 2026

