TAR Lazio, Sez. III bis, 20 agosto 2024, n. 15885

Il criterio dell'authorship è rilevante per la valutazione delle pubblicazioni ma non non si configura alla stregua di un valore tiranno

Data Documento: 2024-08-20
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il criterio dell’autorship rappresenta un profilo di assoluto rilievo nelle valutazioni delle pubblicazioni, ma, al tempo stesso, non si configura alla stregua di un valore tiranno che consente di obliterare la verifica in concreto dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e nel contesto della sua posizione scientifica. Conseguentemente, la verifica di un siffatto criterio – che contempla, in via soltanto ulteriore e comunque non decisiva e dirimente, l’attribuzione di un maggior valore alle pubblicazioni a seconda della posizione dell’autore (primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo) – consente soltanto il positivo riscontro delle pubblicazioni in cui il candidato è “primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo” ma non autorizza la automatica valutazione negativa dei candidati non in possesso di tale titolo.

Contenuto sentenza

15885/2024 REG.PROV.COLL.

04320/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4320 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

1. del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice (nominata con Decreto Direttoriale n. 1624 dell’08.07.2021) nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia – settore concorsuale bibliometrico 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, con cui la medesima Commissione ha negato l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia alla dott.ssa OMISSIS, giudizio pubblicato telematicamente nel sito internet dell’ASN in data 08.02.2022;

2. di tutti gli atti della procedura e di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, in particolare, del verbale di insediamento della Commissione e di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo della Ricorrente;

3. di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore, conseguente e/o in ogni maniera connesso all’atto impugnato, anche non conosciuto;

riservati in ogni caso motivi aggiunti di ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si impugnano gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.

2. In particolare, la causa riguarda il giudizio di inidoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale bibliometrico 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.

3. Premesso che la ricorrente supera agevolmente i criteri oggettivi di valutazione relativi all’attività accademica, con il primo motivo di ricorso si contesta per vari aspetti la motivazione addotta dalla Commissione valutatrice per giustificare il giudizio negativo sulle pubblicazioni della ricorrente.

Si denunzia in particolare: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 16 della L. 240/2010, dell’art. 8 del D.P.R. 95/2016, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. 120/2016 e relativi allegati, dell’art. 5 del Decreto Direttoriale MUR n. 553/2021 (rettificato dal Decreto Direttoriale MUR n. 589/2021). Carenza ed erroneità di motivazione dei giudizi. Eccesso e sviamento di potere.”.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, viene dedotta la erronea applicazione di un criterio di valutazione che la stessa Commissione si era data.

In particolare, la doglianza riporta: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L. 240/2010, art. 8 del D.P.R. 95/2016, degli artt. 3, 4, 6, 7 del D.M. 120/2016 e relativi allegati, nonché (nell’eventualità che sia ritenuto ancora vigente) dell’art. 3 del D.M. 76/2012: illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità del Verbale di Insediamento della Commissione n. 1 del 6.09.2021 nel punto in cui introduce il criterio di valutazione delle pubblicazioni scientifiche aggiuntivo e maggiormente selettivo. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifeste, contraddittorietà, mancata e/o erronea valutazione di presupposti essenziali.”.

Il terzo motivo di ricorso contesta: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L. 240/2010, dell’art. 8 del D.P.R. 95/2016, degli artt. 3, 4 e 7 del D.M. 120/2016 e relativi allegati. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifeste, contraddittorietà, mancata e/o erronea valutazione di presupposti essenziali.”.

4. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, seppure dopo il passaggio in decisione del giudizio.

5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, nei limiti e termini che seguono.

7. Come accennato, nel caso di specie, gli indicatori “oggettivi” della qualità scientifica delle pubblicazioni della ricorrente superavano abbondantemente i criteri richiesti dalle norme applicabili e di ciò dà atto la stessa Commissione.

Tuttavia, il giudizio del predetto organo valutatore sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla ricorrente non è stato positivo.

Tale scrutinio negativo è stato però espresso in assenza di una valutazione specifica delle pubblicazioni ex art. 7 del D.M. 120/2016, che sono state invece esaminate in maniera globale e generica di qualità non elevata.

Tuttavia, come regola generale, ma soprattutto in giudizi afferenti alla abilitazione di seconda fascia ed in presenza del superamento dei criteri oggettivi di valutazione dell’attività accademica, la Commissione avrebbe dovuto prendere specificamente ed analiticamente in esame le pubblicazioni e spiegare le ragioni per cui le stesse risultavano immeritevoli di un giudizio favorevole.

Ciò deve avvenire non necessariamente con metodo schematico (ossia elencando le singole pubblicazioni, esponendone i contenuti e giudicandole in sequenza), che pure rappresenterebbe l’optimum, ma anche adottando un metodo discorsivo, assicurando però in ogni caso che sia riscontrabile la sostanziale completezza della valutazione.

Il vizio sopra rilevato non può essere superato considerando la parte della motivazione relativa alla assenza di sufficiente authorship.

Tale criterio certamente rappresenta un profilo di assoluto rilievo nelle valutazioni di cui si discorre, ma, al tempo stesso, non si configura alla stregua di un valore tiranno che consente di obliterare la verifica in concreto dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione e nel contesto della sua posizione scientifica.

Del resto la medesima Commissione si era impegnata a dare “maggiore rilevanza ad articoli con dati originali (inclusi brief report e lettere all’editore, sempre contenenti dati originali) in cui la posizione del candidato sia di primo nome (incluso co-first author), ultimo (incluso colast author) o “corresponding author”, mentre sarà data minore rilevanza ai lavori di revisione (incluse le metanalisi)”.

Conseguentemente, la verifica di un siffatto criterio – che contempla, in via soltanto ulteriore e comunque non decisiva e dirimente, l’attribuzione di un maggior valore alle pubblicazioni a seconda della posizione dell’autore (primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo) – consente soltanto il positivo riscontro delle pubblicazioni in cui il candidato è “primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo” ma non autorizza la automatica valutazione negativa dei candidati non in possesso di tale titolo.

Nello scenario appena delineato, la Commissione non ha rispettato il senso e la portata, anche letterale, del criterio valutativo, erroneamente ritenendo che la posizione di “primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo” costituisse, non un fattore premiale eventuale e aggiuntivo, ma un elemento dirimente, mentre invece, come visto, il criterio era formulato evidenziando che la Commissione avrebbe attribuito (soltanto) maggior valore alle posizioni di primo, ultimo o autore corrispondente e secondo o penultimo.

In questo senso, si è chiaramente espressa, tra l’altro, la giurisprudenza (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5065/2017, nello stesso senso sentenza della Sezione n. 13371/2024) che richiede uno scrutinio specifico e in concreto della leadership scientifica nell’ambito della valutazione specifica delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri normativamente previsti.

In definitiva, la motivazione del diniego posta dalla Commissione alla base dei provvedimenti impugnati è insufficiente, considerando tutte le peculiari circostanze della fattispecie.

Quanto precede implica l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, e rende superflua l’analisi del terzo motivo di doglianza, che dunque va ritenuto assorbito.

8. Ne consegue che dovrà essere nominata una nuova Commissione alla quale deve essere demandato il compito di riesaminare l’istanza abilitativa della ricorrente.

Nello svolgere le sue funzioni l’organo valutatore, fermi i giudizi già resi su titoli e impatto della produzione scientifica dai quali non si potrà discostare, dovrà, in primo luogo, appurare in maniera analitica (non necessariamente con metodo schematico ma anche adottando un metodo discorsivo, assicurando comunque sostanziale completezza alla valutazione) la qualità della produzione scientifica del candidato in base a tutti i criteri previsti dalle normative vigenti; in secondo luogo, accertare se sussista o meno una sufficiente authorship; in terzo luogo, qualora ritenga motivatamente che la stessa non emerga positivamente in maniera chiara dalla posizione autorale nell’ambito delle pubblicazioni dovrà approfondire ulteriormente se tale profilo possa essere, o meno, superato, in via esemplificativa alla luce: (i) della eccellente qualità di alcune o di tutte le pubblicazioni (posto che in teoria la partecipazione anche apparentemente marginale ad una ricerca di particolare valore può considerarsi di maggiore o pari rilevanza rispetto ad una partecipazione in posizione di preminenza in una ricerca “ordinaria”); (ii) dei chiarimenti sulle competenze apportate che dovessero essere recati dalle pubblicazioni stesse; (iii) della eventuale rilevanza del carattere della pubblicazione quale studio “multicentrico” e delle conseguenze in concreto sulla posizione del candidato che da ciò possono derivare; (iv) della coerenza della pubblicazione con l’attività accademica e di insegnamento del candidato.

9. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Consegue a quanto sopra l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare il candidato, solo relativamente alle pubblicazioni e fermi gli altri giudizi sui titoli e l’indice di impatto già consolidatisi positivamente, a cura di una Commissione in diversa composizione.

10. Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti in causa, vista la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione, per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni dell’interessato, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 20 agosto 2024