Con sentenza n. 10460 dell’8 giugno 2026 il TAR Lazio ha affermato che, nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, è legittimo il diniego dell’abilitazione fondato sulla non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale di riferimento, qualora tale valutazione sia adeguatamente motivata dalla Commissione.
Secondo il Tribunale, il giudizio sulla pertinenza delle opere scientifiche rispetto al settore concorsuale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti vizi di logicità, ragionevolezza o motivazione.
Il Collegio ha inoltre escluso che possa configurarsi una disparità di trattamento mediante il confronto con le valutazioni espresse nei confronti di altri candidati, rilevando che l’ASN costituisce una procedura abilitativa e non concorsuale, nella quale non vi è competizione per un numero limitato di posti.

