Con sentenza n. 1562 del 29 maggio 2026 il TAR della Sicilia si è espresso sull’obbligo di retroversione di cui all’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, pronunciandosi sul ricorso proposto da un professore contro il provvedimento con cui l’ateneo gli aveva imposto di riversare i compensi percepiti da un’università straniera per attività svolte come visiting professor tra il 2021 e il 2023 senza aver ottenuto previamente l’autorizzazione rettorale.
Il Tribunale ha evidenziato che dalla norma richiamata discendono due corollari: (i) gli incarichi retribuiti presuppongono in generale che l’amministrazione di appartenenza abbia rilasciato una previa autorizzazione, da vagliare anche alla luce di possibili conflitti di interessi, autorizzazione che trova una regolamentazione di dettaglio – quanto ai professori universitari a tempo pieno – nella disciplina emanata dai singoli atenei; (ii) l’inosservanza del divieto comporta l’acquisizione del compenso nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Secondo il TAR, inoltre, dall’art. 6, comma 10, Legge n. 240/2010 si evince che lo svolgimento continuativo di funzioni didattiche e di ricerca – a differenza dell’attività occasionale (anche comprendente lezioni e seminari), che è libera, anche se retribuita – rientra nel generale regime autorizzativo di cui all’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001.
Sulla base di questa distinzione il Collegio ha rigettato il ricorso di un docente che aveva impugnato la nota con la quale l’ateneo resistente gli aveva richiesto di versare i compensi ricevuti da un’università estera per l’attività svolta negli anni 2021/2023, in quanto dai contratti prodotti era emerso che il professore non si era limitato a tenere lezioni, ma aveva partecipato stabilmente all’organizzazione dell’attività didattica, predisponendo programmi, svolgendo esami e fornendo materiale agli studenti.
Esercizio extraistituzionale di funzioni didattiche: senza autorizzazione è legittima la misura di retroversione
29 Maggio 2026

