Con sentenza n. 12955/2026, il TAR Lazio ha sancito che, nell’ambito delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione non può negare il riconoscimento di un titolo limitandosi ad affermare la mancanza di un’«adeguata evidenza» quando il candidato abbia reso una dichiarazione sostitutiva completa e conforme alle prescrizioni della lex specialis. In tali casi, infatti, la Commissione è tenuta a chiarire se ritenga non veritieri i fatti dichiarati, attivando i poteri di verifica previsti dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000, ovvero se li reputi veritieri ma non idonei a integrare il requisito richiesto, esplicitando le relative ragioni tecnico-valutative.
Il Collegio ha inoltre precisato che tali carenze motivazionali non possono essere sanate mediante le difese svolte in giudizio, poiché l’introduzione, per la prima volta in sede processuale, delle ragioni specifiche del diniego costituisce un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Sulla base di tali principi, il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di non abilitazione e disponendo il riesame della posizione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, chiamata a rivalutare il titolo controverso nel rispetto della disciplina delle dichiarazioni sostitutive e dell’obbligo di motivazione.

