Con la sentenza n. 12954/2026, il TAR Lazio ha ribadito che il giudizio di non abilitazione scientifica non può risolversi in una mera affermazione secondo cui le pubblicazioni del candidato non sarebbero di «qualità elevata». La Commissione è infatti tenuta a esplicitare quale dei requisiti che compongono tale nozione – originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca o impatto nella comunità scientifica – ritenga mancante e a dar conto del percorso logico seguito nella valutazione.
Il Collegio ha inoltre precisato che tale obbligo motivazionale si rafforza quando il candidato presenti un profilo scientifico ampiamente positivo, caratterizzato dal possesso della quasi totalità dei titoli richiesti, dal superamento dei valori-soglia, dalla coerenza della produzione con il settore concorsuale, dalla continuità della produzione scientifica e dalla pubblicazione dei lavori su riviste di elevato prestigio. In tali ipotesi, una motivazione meramente tautologica non consente di comprendere le ragioni del diniego e rende illegittimo il giudizio della Commissione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di non abilitazione e disponendo il riesame della posizione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione.

