Con sentenza n. 2435 dell’11 agosto 2026 il TAR della Sicilia ha stabilito che la condizione di professore universitario a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi carica accademica, inclusa quella di componente della Giunta di Dipartimento. L’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 impone infatti tale incompatibilità in via generale, rimettendo agli statuti di ateneo soltanto la disciplina delle modalità di opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito, senza possibilità di introdurre eccezioni o distinzioni tra le diverse cariche.
Nel caso di specie, il ricorrente – professore ordinario a tempo definito presso l’università resistente – aveva impugnato il decreto con cui era stato dichiarato decaduto dal diritto alla nomina a rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento per il triennio 2024-2027. Secondo la tesi difensiva, né il Regolamento di Dipartimento, né lo Statuto (nella formulazione previgente) prevedevano l’incompatibilità per i docenti a tempo definito rispetto alla carica di componente di Giunta.
Il tribunale ha rigettato integralmente il ricorso chiarendo che l’incompatibilità tra regime a tempo definito e cariche accademiche trova fondamento nell’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 e si estende a tutte le funzioni esercitate all’interno delle strutture di didattica e di ricerca (tra cui la Giunta di Dipartimento).

