Con sentenza n. 2325 del 10 agosto 2026 il TAR della Sicilia ha sancito che, nelle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT), il punteggio numerico attribuito dalla Commissione, quando è preceduto dalla fissazione di criteri di massima chiari e predeterminati, è di per sé sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato gli atti del concorso eccependo la mancata comparazione tra i candidati, errori e sottovalutazioni dei propri titoli didattici e di ricerca, nonché una presunta sovravalutazione del profilo del candidato risultato vincitore.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto infondato, rilevando rilevato che la Commissione, già nel verbale di insediamento, aveva dettagliato in modo puntuale i criteri e i punteggi massimi per ogni categoria di titoli e per le pubblicazioni, rispettando così l’obbligo di trasparenza e di auto-vincolo.

