La valutazione numerica soddisfa l’obbligo motivazionale

10 Agosto 2026

Con sentenza n. 2325 del 10 agosto 2026 il TAR della Sicilia ha sancito che, nelle procedure selettive indette per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT), il punteggio numerico attribuito dalla Commissione, quando è preceduto dalla fissazione di criteri di massima chiari e predeterminati, è di per sé sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato gli atti del concorso eccependo la mancata comparazione tra i candidati, errori e sottovalutazioni dei propri titoli didattici e di ricerca, nonché una presunta sovravalutazione del profilo del candidato risultato vincitore.

Il Collegio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto infondato, rilevando rilevato che la Commissione, già nel verbale di insediamento, aveva dettagliato in modo puntuale i criteri e i punteggi massimi per ogni categoria di titoli e per le pubblicazioni, rispettando così l’obbligo di trasparenza e di auto-vincolo.

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