Con sentenza n. 757 del 17 giugno 2026, il TAR della Puglia (Bari) ha rammentato che la Commissione di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione ai quali si deve attenere nella valutazione prima che siano conosciute le generalità dei concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei candidati, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Alla luce di questo principio il Tribunale ha annullato gli atti di una procedura bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, dal momento che la Commissione aveva definito i dettagli e le suddivisioni interne dei punteggi (i sub-criteri e i relativi massimali all’interno di ciascun macro-ambito) soltanto dopo aver preso visione delle domande e delle pubblicazioni dei candidati, e non nella seduta preliminare.

