Sui criteri per l’attribuzione della classe stipendiale

23 Giugno 2026

Con sentenza n. 1781 del 19 giugno 2026, il TAR della Sicilia (Catania) si è pronunciato sull’attribuzione della classe stipendiale ai professori universitari.

Il Collegio ha chiarito che l’art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005 (nel testo vigente ratione temporis) affida al Rettore la determinazione della classe stipendiale “sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”. Si tratta di parametri obbligatori che l’amministrazione deve concretamente valutare e motivare; non è invece legittimo fare riferimento a una prassi consolidata dell’Ateneo di assegnare sempre la classe iniziale né a generiche esigenze di bilancio o a programmazioni assunzionali.

A fronte della richiamata normativa, il TAR ha accolto il ricorso di un professore chiamato per chiara fama dall’Università resistente, che l’aveva inquadrato con classe stipendiale 0 senza tenere conto né della sua anzianità né del suo merito scientifico.

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione e istruttoria poiché né il decreto rettorale né gli atti presupposti contenevano alcuna valutazione concreta della sussistenza dei parametri indicati nell’art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005.

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