Con sentenza del 19 luglio 2023, n. 12179, il TAR Lazio, Roma, Sez, III bis, ha chiarito, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un diniego di abilitazione scientifica nazionale, che il titolo avente a oggetto la ”direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” non può essere interpretato – perlomeno in assenza di apposita previsione contenuta nel bando o di specifica determinazione contenuta nei verbali di insediamento della Commissione – nel senso che occorra la ”direzione” per il rilascio dell’abilitazione come professore di prima fascia , essendo la ”partecipazione” utile solo ai fini del conseguimento dell’abilitazione come professore di seconda fascia.
Più in particolare, il Collegio, accogliendo il ricorso della ricorrente a cui era stata denegata l’abilitazione come professore di prima fascia, ha rilevato che la Commissione, ”ritenendo che per la prima fascia non sia sufficiente la mera partecipazione, essendo al contrario necessaria la direzione delle attività di gruppo di ricerca”, avesse espresso un giudizio ”illegittimo per violazione dell’art. 5 del D.M. n. 120/2016 e del relativo All. A. ”. ”Il Collegio, infatti, rileva come, in assenza di specificazione da parte sia del Bando […], sia della Commissione giudicatrice, debba trovare applicazione il D.M. n. 120/2016, il quale non sembra operare alcuna distinzione tra prima e seconda fascia in ordine alla valutazione circa l’impatto scientifico dei titoli di cui all’All. A. Ne deriva, dunque, che tanto la direzione, quanto la partecipazione ai gruppi di ricerca, devono ritenersi entrambi titoli validi ai fini del conseguimento dell’abilitazione di prima e e/o seconda fascia”.
”Ciò trova conferma nella circostanza che le due attività sono tra loro unite dalla congiunzione disgiuntiva “o”, la quale, come è noto, serve a coordinare due parti di una stessa frase, avvertite come alternative che si escludono a vicenda. Al contrario, laddove l’Amministrazione avesse voluto ritenere valido ai fini del conseguimento dell’abilitazione di professore di prima fascia unicamente la “direzione dei gruppi di ricerca”, avrebbe dovuto specificarlo nel bando, o quantomeno nei verbali della Commissione Giudicatrice. In assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le censure sollevate da parte ricorrente, in ordine alla violazione di legge, devono ritenersi fondate”.