Necessità di una nuova valutazione dei candidati a seguito della rinuncia alla chiamata da parte del vincitore di una procedura selettiva

03 Gennaio 2024

Con sentenza n. 134 del 3 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che, a seguito della manifestazione di rinuncia espressa dal vincitore di una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, il Consiglio di Dipartimento, laddove non abbia provveduto alla formulazione della proposta prevista dall’art. 18, comma 1, lett. e) della Legge n. 240 del 2010, deve riprendere il procedimento, deliberando, ora per allora, in ordine alla chiamata dei candidati inseriti nella graduatoria approvata con il decreto rettorale.

Nel caso di specie, il TAR Sardegna respingeva il ricorso di una professoressa, classificatasi al secondo posto in un concorso per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, che aveva impugnato la delibera con la quale l’Università di Sassari disponeva di non procedere allo scorrimento della graduatoria a seguito della manifestazione di rinuncia alla chiamata del vincitore.

La docente ha impugnato la sentenza deducendo che il primo giudice, erroneamente, non avrebbe considerato la mancata conclusione del procedimento concorsuale, assumendo rilevanza, in tal senso, la rinuncia espressa dal vincitore precedentemente all’adozione del provvedimento di chiamata, mai intervenuto: nella prospettazione dell’appellante, dunque, in mancanza di un provvedimento di chiamata e in assenza anche di determinazioni di revoca in autotutela della procedura, l’Ateneo avrebbe dovuto senz’altro procedere alla chiamata in proprio favore, in quanto classificata nella graduatoria al posto immediatamente successivo a quello del rinunciante.

I rilievi della docente hanno trovato pieno accoglimento in sede di giudizio davanti al Consiglio di Stato.

Segnatamente, i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che se, alla luce di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. e) della Legge 240/2010, si possa certamente escludere l’esistenza di un obbligo per l’Ateneo di addivenire alla chiamata della professoressa appellante, essendo necessaria una nuova deliberazione da parte del Consiglio di dipartimento, deve, tuttavia, reputarsi sussistente un dovere dell’Ateneo di procedere a detta ulteriore valutazione, accedendo ad una nuova votazione.

Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto che il Consiglio di dipartimento, nel riesercitare la sua discrezionalità, debba riprendere il procedimento, deliberando, ora per allora, in ordine alla chiamata dei candidati inseriti nella graduatoria approvata con il decreto rettorale, in conformità alle previsioni della normativa primaria e regolamentare di riferimento.

Leggi il testo della sentenza