Esclusione dal dottorato di ricerca per carenze formative

20 Ottobre 2026

Con sentenza n. 7640 del 20 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione VII, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di un dottorando dal corso di dottorato di ricerca per insufficienza della formazione scientifica acquisita.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’Ateneo aveva disposto la mancata ammissione di un dottorando al terzo anno del corso, con conseguente decadenza dalla borsa di studio, a seguito della valutazione negativa espressa dal Collegio dei docenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il secondo anno.

Il dottorando aveva contestato il provvedimento, lamentando, tra l’altro, l’inadeguatezza delle attività di supervisione, le difficoltà organizzative incontrate nello svolgimento del progetto di ricerca e l’inattendibilità delle valutazioni poste a fondamento dell’esclusione.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione della sufficienza della formazione scientifica acquisita dal dottorando deve tenere conto dell’andamento complessivo del percorso di ricerca, con particolare riguardo alla continuità delle attività svolte, ai tempi di esecuzione dei compiti assegnati, alle capacità metodologiche dimostrate e al grado di avanzamento del lavoro scientifico.

In tale prospettiva, i giudici hanno precisato che le difficoltà organizzative e le carenze nella predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività formative impediscono di imputare al dottorando il mancato svolgimento di attività che egli non sia stato concretamente posto nelle condizioni di effettuare. Tali circostanze, tuttavia, non escludono la possibilità di formulare un giudizio di insufficienza formativa sulla base delle ulteriori attività scientifiche effettivamente assegnate ed esigibili.

Nel caso di specie, pur escludendo la rilevanza di alcuni degli elementi posti a fondamento della valutazione negativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudizio del Collegio dei docenti conservasse un’autonoma e sufficiente base istruttoria, costituita dalle difficoltà metodologiche riscontrate, dai ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati e dall’andamento discontinuo dell’attività di ricerca.

La Sezione ha inoltre evidenziato che il conseguimento di singoli risultati positivi e i miglioramenti qualitativi intervenuti durante il percorso non sono incompatibili con una valutazione complessiva di insufficienza formativa.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dal corso di dottorato.

 

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