Valutazione delle pubblicazioni: basta il giudizio complessivo, non le medie aritmetiche

28 Ottobre 2026

Con sentenza n. 6115 del 28 ottobre 2026 il TAR della Campania ha stabilito che, nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, non esiste un obbligo di prevedere uno specifico peso numerico per ogni singolo criterio o parametro, né una scala di equivalenza rigidamente prestabilita tra giudizi descrittivi e punteggi numerici: il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva e sintetica dell’intera attività del candidato, connotata da ampia discrezionalità tecnica e non riducibile a una mera addizione meccanica di fattori; è sufficiente che, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, la Commissione giustifichi con motivazione congrua la scelta finale, facendo emergere le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto prive di fondamento le censure del ricorrente che aveva contestato l’esito della procedura comparativa per un posto di professore ordinario, giudicando legittimo l’operato della Commissione sia quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca (effettuata mediante giudizi sintetici che tenevano conto congiuntamente di originalità, congruenza, rilevanza, apporto individuale, citazioni, impact factor e H-index, senza bisogno di medie aritmetiche o conversioni automatiche), sia quanto all’attività didattica: in relazione a quest’aspetto, è stato affermato che, superata una soglia di dieci anni di esperienza, ulteriori anni o un maggior numero di tesi non determinano necessariamente differenze significative di qualità.

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