Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale, confermando il rigetto di un ricorso avverso un diniego e offrendo spunti interessanti circa la distinzione tra il piano dell’esistenza formale di un titolo e quello della sua effettiva rilevanza ai fini della procedura.
In particolare, il Collegio è stato chiamato a valutare la correttezza delle valutazioni della Commissione di concorso relativamente a tre requisiti: il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; la partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero e la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.
Si segnala la pronuncia in quanto con riferimento al requisito relativo al conseguimento di premi e riconoscimenti, i giudici hanno affermato come non sia sufficiente documentare la mera esistenza di un riconoscimento o di un incarico, sulla sola scorta dell’autorevolezza dell’ente erogante — la cosiddetta rilevanza soggettiva — ma è indispensabile dimostrare la rilevanza oggettiva del titolo stesso. In altri termini, non rileva soltanto l’autorevolezza dell’istituzione che rilascia il premio, ma anche la selettività intrinseca dello stesso, il cui conseguimento deve dipendere da una valutazione rigorosa dei risultati della ricerca scientifica del candidato.
Ciò significa che il candidato ha l’onere di provare in modo puntuale che il titolo risponda specificamente ai parametri fissati nella lex specialis, evidenziando che tale riconoscimento sia derivato da una rigorosa valutazione scientifica dei propri risultati di ricerca. In assenza della dimostrazione della natura selettiva, il giudizio di valore espresso dalla Commissione rimane all’interno di un ineludibile spazio di discrezionalità tecnica. Difatti, “il giudizio di valore di un premio in ambito scientifico presuppone un ineludibile spazio di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, spazio che non può essere “imbrigliato” a monte con rigidi automatismi decisionali. Ciò non significa che tale spazio di discrezionalità sia immune dal sindacato del giudice amministrativo; cionondimeno, il sindacato del giudice deve limitarsi a verificare l’opinabilità (e non l’opportunità) della valutazione della commissione”.

