Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla legittimità della composizione delle commissioni nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, offrendo spunti sull’interpretazione della normativa in materia di requisiti dei commissari. Nel caso di specie, il primo giudice aveva accolto il ricorso di un ricercatore, riscontrando un vizio di nomina della Commissione per mancata acquisizione dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari da parte delle Università di appartenenza, ai sensi degli artt. 6, commi 7 e 8, e 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010.
Il Collegio ha, invece, affermato che, in virtù dell’intervento normativo di interpretazione autentica operato con l’art. 1-bis del D.L. n. 76/2020 sull’art. 16, comma 3, lett. h) della L. 240/2010, la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei commissari è quella basata sui criteri oggettivi di verifica dei risultati di attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR, e non già la valutazione dell’attività didattica effettuata dai singoli atenei.

