Con sentenza n. 10158 del 1° giugno 2026, il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale quando la Commissione, pur avendo riconosciuto il superamento di tutte le soglie bibliometriche e formulato una valutazione ampiamente positiva delle pubblicazioni scientifiche, ha negato l’abilitazione per il mancato riconoscimento di alcuni titoli sulla base di una ricostruzione non veritiera del percorso professionale del candidato.
Nel caso di specie, la Commissione aveva qualificato la candidata come libera professionista con pregresse esperienze accademiche, omettendo di considerare che la stessa era da oltre vent’anni dipendente a tempo indeterminato dell’università e stabilmente inserita nelle attività di ricerca dell’ateneo. Tale errore sul presupposto di fatto, incidendo sulla valutazione della natura, continuità e rilevanza dei titoli curriculari, determina un vizio dell’istruttoria e dell’intero procedimento valutativo.
Costituisce, inoltre, ulteriore indice di illegittimità la redazione di giudizi individuali caratterizzati da formule pressoché identiche e stereotipate, tali da non consentire di verificare l’effettiva autonomia valutativa dei singoli commissari, imponendo la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

