Illegittima l’integrazione postuma di criteri di valutazione per il riconoscimento dei titoli scientifici

02 Giugno 2026

Con sentenza n. 10087 del 1° giugno 2026, il TAR Lazio ha annullato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale di un candidato alla prima fascia nel settore concorsuale 09/B3, poiché la Commissione ha negato il riconoscimento di un titolo relativo alla responsabilità nella progettazione e presentazione di un progetto europeo, ritenendo ostativa la mancata ammissione del progetto al finanziamento.  A tal proposito, il Collegio ha rilevato che tale requisito non era previsto tra i criteri di valutazione previamente fissati dalla Commissione e che, pertanto, l’Amministrazione aveva illegittimamente introdotto un parametro ulteriore in sede applicativa.

Ne consegue che è viziato per difetto di istruttoria e motivazione il giudizio che subordina il riconoscimento di un titolo scientifico a requisiti non contemplati dai criteri valutativi predeterminati, non potendo la Commissione integrare ex post i parametri di valutazione né desumere automaticamente dalla mancata ammissione al finanziamento l’assenza di rilevanza scientifica del progetto.

 

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