Con sentenza n. 4440 del 2 ottobre 2026 il TAR della Lombardia ha affermato che è legittima la revoca di un concorso universitario motivata dalla perdita, divenuta certa, del finanziamento ministeriale, in quanto tale circostanza costituisce un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’indizione della procedura.
Nel caso esaminato, un Ateneo aveva bandito una selezione per ricercatore di tipo B, finanziata con fondi da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. Dopo l’approvazione della graduatoria, la seconda classificata aveva scoperto che due pubblicazioni del vincitore, di identico contenuto, erano state valutate separatamente. L’Ateneo aveva quindi annullato in autotutela gli atti e revocato il bando, perché non c’era il tempo per far ripetere la valutazione a una nuova Commissione prima della scadenza dei fondi.
Venuto meno l’interesse all’annullamento, il TAR ha dichiarato improcedibili i ricorsi, ma ha esaminato le censure ai fini risarcitori. Ha ritenuto legittimi l’annullamento e la revoca, giustificati dalle criticità della valutazione e dall’impossibilità di rinnovarla entro il termine. Ha invece accertato l’illegittimità della graduatoria per due ragioni: la prima riguarda la doppia valutazione della stessa pubblicazione, senza la quale la ricorrente sarebbe risultata prima, mentre la seconda attiene alla mancata verifica della conoscenza della lingua italiana richiesta dal bando, che avrebbe dovuto portare all’esclusione del vincitore.
Concorso per ricercatore: legittima la revoca per perdita del finanziamento
02 Ottobre 2026

