Con sentenza n. 1554 del 5 ottobre 2026 il TAR dell’Emilia Romagna ha stabilito che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, Legge n. 240/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare a carico dei docenti universitari decorre soltanto dal momento in cui l’amministrazione acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata, e non dalla mera ricezione di una segnalazione generica.
Nel caso esaminato, un professore associato dell’università resistente era stato sospeso per quattro mesi dall’ufficio e dallo stipendio a seguito di condotte ostili e persecutorie nei confronti di una specializzanda. Il ricorrente aveva contestato, tra l’altro, la decadenza dell’azione disciplinare per superamento del termine di trenta giorni, la duplicazione tra procedimento etico e disciplinare, nonché la genericità della contestazione.
Il Tribunale ha respinto le censure, chiarendo che gli accertamenti preliminari svolti dalla Commissione etica e dal Senato accademico erano necessari per delimitare i fatti e non facevano decorrere il termine. Ha inoltre escluso ogni duplicazione sanzionatoria, rilevato la completezza della contestazione e della istruttoria, e ribadito che la valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Il TAR fissa i paletti per l’apertura del procedimento disciplinare
05 Ottobre 2026

