Atto politico e regime autorizzatorio degli incarichi esterni dei professori universitari

14 Aprile 2026

Con sentenza n. 2376 il TAR della Campania ha affermato che l’assunzione della carica di componente del C.N.E.L. non integra alcuna delle eccezioni al divieto generale di svolgere attività extra-lavorative previste per il professore universitario a tempo pieno dagli artt. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 10, Legge n. 240/2010.
Secondo il Collegio l’atto politico è una nozione recessiva che coincide, per consolidata giurisprudenza, con gli atti che attengono alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali, tra le quali potrebbe discutersi se rientri, semmai, la nomina a presidente o vice presidente del C.N.E.L.
Per tale ragione, i Giudici hanno ritenuto privi di fondamento i motivi di ricorso con i quali la docente aveva chiesto l’annullamento del decreto rettorale mediante il quale l’ateneo resistente aveva disposto il recupero del compenso per l’incarico extra-istituzionale che aveva svolto presso il C.N.E.L.
Il TAR, viceversa, ha accolto la doglianza con cui la professoressa si era lamentata che l’ateneo non avrebbe potuto ordinare la restituzione delle somme comprensive delle ritenute fiscali, sottolineando che la giurisprudenza prevalente insegna che la ripetizione può riguardare solo le somme percepite al netto delle ritenute fiscali.

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